Mala gestio e limiti all’azione risarcitoria dei creditori

La Redazione
02 Settembre 2016

L'azione risarcitoria intentata da uno dei creditori della società nei confronti dell'amministratore per i danni subiti ex art. 2043 c.c. a causa della mala gestio del convenuto che abbia stipulato un contratto con la consapevolezza dello stato di insolvenza della società e della conseguente impossibilità di adempiere, si rivela infondata per l'assenza di un nesso di causalità.

L'azione risarcitoria intentata da uno dei creditori della società nei confronti dell'amministratore per i danni subiti ex art. 2043 c.c. a causa della mala gestio del convenuto che abbia stipulato un contratto con la consapevolezza dello stato di insolvenza della società e della conseguente impossibilità di adempiere, si rivela infondata per l'assenza di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato e il pregiudizio lamentato. Inoltre, la lesione della consistenza patrimoniale della società a seguito di atti di mala gestio dell'organo amministrativo è presupposto dell'azione sociale di responsabilità e non del creditore, che in tal caso subisce una mera lesione indiretta.

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