Responsabilità del socio per i debiti erariali della s.n.c. estinta

La Redazione
18 Novembre 2014

Né la recessione, né la successiva estinzione della società, esclude la responsabilità del socio per i debiti fiscali della s.n.c. Neppure l'assenza di un preventivo avviso bonario, all'emissione della cartella nei suoi confronti, rileva ai fini della legittimità dell'atto impositivo. Così afferma la Cassazione nella sentenza n. 24322/2014.

La cartella con cui si richiede al socio receduto il pagamento di un debito d'imposta dichiarato dalla s.n.c., ormai estinta, non necessita del previo invio di un avviso bonario, né di una particolare motivazione oltre all'indicazione del tributo iscritto a ruolo, bastando la dicitura “omesso o carente versamento”.

Lo affermano i Giudici di merito e lo confermano quelli di Cassazione, nella sentenza del 14 novembre scorso, n. 24322, con cui viene respinto il ricorso dell'ex socio della s.n.c., cancellata dal Registro Imprese. Pacifica la responsabilità del contribuente, illimitata e solidale anche per i debiti tributari della società di persone; il socio lamentava, in virtù del suo recesso e della successiva estinzione della s.n.c., l'insufficienza della motivazione rinviante ad atti presupposti riferibili a dichiarazioni fiscali della società. In particolare, denunciava non essere compito del privato ricostruire le ragioni della pretesa e l'esattezza delle singole poste, precisando che non era neppure stato attivato il contradditorio preventivo, richiesto dallo Statuto del Contribuente.

Di diverso avviso gli Ermellini: la cartella conteneva gli elementi indispensabili per consentirgli di verificare la correttezza della pretesa (indicava società, titolo della riscossione -socio coobligato-, ruolo, imposta e accessori), mentre l'impugnazione dell'atto, da parte del contribuente, dimostrava la sua piena conoscenza dei presupposti impositivi. A ciò, la Corte, aggiunge che non occorreva alcun avviso bonario, non trattandosi di una nuova liquidazione d'imposta, dato che il debito del socio era il medesimo consolidato nei confronti della s.n.c. dichiarante.

Per Piazza Cavour, l'emissione delle cartelle nei confronti del socio, a seguito di quella nei confronti della società, si configura come strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all'esercizio dell'azione forzata riguardo al coobligato, uscendo dal perimetro delle “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, che la norma statutaria delimita ai fini del contradditorio preventivo.

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