Previsione di un fondo rischi generico nella proposta di concordato preventivo

Daniele Fico
02 Settembre 2014

La società Alfa in concordato preventivo prevede in seno al piano concordatario un fondo rischi per una data passività potenziale (derivante dagli intercorsi rapporti con i dipendenti) stimandone correttamente l'importo ma non specificando nominativamente la vertenza presidiata (ciò in coerenza a quanto consentito dall'Oic 19 in merito alla informativa sulle passività potenziali da cui l'entità possa ricevere pregiudizi nelle controversie in corso). In coerenza a quanto sopra, la società Alfa in seno al ricorso pur non esplicitando espressamente la sussistenza della passività potenziale, ne fornisce comunque informativa attraverso l'ostensione di un contenzioso in corso avente già oggetto la detta passività. Ciò posto, può concludersi che la società non è incorsa in alcuna omissione informativa per avere dato adeguata informativa ai creditori?

La società Alfa in concordato preventivo prevede in seno al piano concordatario un fondo rischi per una data passività potenziale (derivante dagli intercorsi rapporti con i dipendenti) stimandone correttamente l'importo ma non specificando nominativamente la vertenza presidiata (ciò in coerenza a quanto consentito dall'Oic 19 in merito alla informativa sulle passività potenziali da cui l'entità possa ricevere pregiudizi nelle controversie in corso). In coerenza a quanto sopra, la società Alfa in seno al ricorso pur non esplicitando espressamente la sussistenza della passività potenziale, ne fornisce comunque informativa attraverso l'ostensione di un contenzioso in corso avente già oggetto la detta passività. Ciò posto, può concludersi che la società non è incorsa in alcuna omissione informativa per avere dato adeguata informativa ai creditori?

Premessa – Nella vita operativa di una società possono sorgere situazioni in cui la medesima si trovi coinvolta in controversie giudiziarie e, più in generale, in contenziosi. In tali circostanze, nel caso in cui un esito sfavorevole del contenzioso sia ritenuto probabile, è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti pendenti. Al riguardo, l'art. 2424-bis, comma 3, c.c., detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi per passività potenziali, specificando che “gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza”.
I fondi per rischi ed oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata; esistenza certa o probabile; ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati ed ammontare della passività attendibilmente stimabile (sull'argomento, cfr. principio OIC 19).

La soluzione Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'indicazione nel piano ai fini della determinazione del fabbisogno concordatario di un fondo rischi inerente a controversie con i lavoratori dipendenti, pur in assenza di informazioni in merito al contenzioso in corso, è da considerarsi legittima e non pare lesiva degli interessi dei creditori. D'altro canto, il piano previsto dall'art. 160, comma 1, l. fall., è il documento contenente la indicazione programmatica (per quanto sommaria, non essendo prescritto alcun grado di specificità), delle intenzioni del debitore, delle azioni che saranno poste in essere per realizzarle e dei risultati attesi” (L. Mandrioli, Aspetti professionali ed operativi del nuovo concordato preventivo, in ilcaso.it, 2007, 2).
Al riguardo, giova tenere presente che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, unitamente agli altri documenti previsti dall'art. 161, comma 2, l. fall., deve essere attestata da un professionista sulla base di quanto disposto dal successivo terzo comma di tale articolo; che il piano medesimo è comunque sottoposto al vaglio del commissario giudiziale nella relazione particolareggiata richiesta dall'art. 172, comma 1, l. fall.; è oggetto di discussione nell'adunanza dei creditori prevista dall'art. 174 l. fall. e, infine, soggetto al giudizio dei creditori medesimi attraverso l'espressione del voto di cui all'art. 177 l. fall.

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