Il credito garantito da ipoteca prestata dal socio illimitatamente responsabile di società in concordato va pagato in misura integrale
17 Febbraio 2015
Il credito garantito da un'ipoteca rilasciata dal socio illimitatamente responsabile di una società in concordato preventivo va riconosciuto come credito ipotecario e deve essere soddisfatto integralmente, nei limiti di capienza del bene. È il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 3022 del 16 febbraio.
Garanzia ipotecaria ed effetto esdebitatorio del concordato. L'articolata indagine delle Sezioni Unite origina da un'analisi degli artt. 177 e 184, comma 2, (applicabili ratione temporis alla vicenda in esame, quindi nella versione ante riforma): in base a quest'ultima norma, il concordato della società ha efficacia esdebitatoria anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili: il pagamento in percentuale dei debiti sociali, che deriva dall'omologazione del concordato, ha effetto liberatorio anche per i soci, sempre relativamente ai debiti sociali.
La posizione dei creditori ipotecari. Per rispondere a questi interrogativi, la Cassazione richiama l'art. 177 l. fall., che esclude dal voto i creditori che vantano un diritto di prelazione sui beni del debitore: per poter partecipare al voto sulla proposta concordataria, e quindi influire sulla determinazione del quantum che effettivamente verrà pagato, i creditori privilegiati e ipotecari devono rinunciare al loro diritto di prelazione. Garanzia ipotecaria prestata dal socio nel fallimento e nel concordato. Non sarebbe, infatti, pienamente compatibile con i principi costituzionali un trattamento deteriore, nel concordato, rispetto a quello vigente nel fallimento.
Il credito munito di garanzia ipotecaria prestata dal socio va soddisfatto integralmente. Pertanto, se è vero che il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, non vi è ragione che “l'ipoteca che il detto socio abbia prestato per un debito sociale e che è al tempo stesso un debito proprio”, non possa rientrare nella previsione dell'art. 177, comma 2, l. fall., - applicabile ratione temporis - con la conseguenza che il credito garantito da ipoteca va riconosciuto in sede concordataria con il privilegio e vada soddisfatto integralmente.
Irrilevante la questione sull'esdebitazione per il socio. In conclusione, osserva la Corte, se il credito munito di ipoteca prestata dal socio può essere pagato, in sede concordataria, integralmente, ovviamente nei limiti del valore del bene, “viene meno ogni problema relativamente all'effetto esdebitatorio, poiché nel momento in cui il concordato è adempiuto tale effetto si realizza pienamente anche nei confronti del socio datore d'ipoteca e di riflesso anche nei confronti degli altri soci, pur sempre tenuti, come detto, al regresso nel caso in cui il socio fosse stato invece tenuto a versare la differenza tra quanto riscosso dal creditore con la falcidia concordataria e il valore del bene ipotecato”. |