La nozione di insolvenza ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi non coincide con quella di insolvenza fallimentare

La Redazione
02 Febbraio 2015

La definizione di insolvenza rilevante ai fini della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi deve considerarsi autonoma rispetto a quella di cui all'art. 5 l. fall. Ai fini della segnalazione, pertanto, è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, senza che sia necessario un riferimento a concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito.

La definizione di insolvenza rilevante ai fini della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi deve considerarsi autonoma rispetto a quella di cui all'art. 5 l. fall. Ai fini della segnalazione, pertanto, è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, senza che sia necessario un riferimento a concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1725 del 29 gennaio scorso.


La vicenda. Una società proponeva domanda risarcitoria nei confronti di una Banca per illecita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. L'istituto bancario, dopo aver revocato l'apertura di credito concesso in conto corrente alla società ed averle intimato il pagamento del saldo debitore, aveva segnalato la sua posizione a sofferenza, senza peraltro comunicare tempestivamente il suo successivo e integrale rientro dallo scoperto. La società chiedeva, quindi, la condanna al risarcimento dei danni subiti, ma in entrambi i gradi di giudizio la segnalazione veniva considerata legittima, con conseguente rigetto della domanda. La società (nelle more fallita) si rivolgeva, quindi, alla Corte di Cassazione.


La segnalazione della posizione in sofferenza. Controverso appare, nella vicenda in esame, il presupposto per la segnalazione di un soggetto al “Servizio per la centralizzazione dei rischi creditizi” della Banca d'Italia, la c.d. Centrale Rischi, in particolare nella categoria di rischio qualificata come “sofferenza”, cui va ricondotta “l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili”, ai sensi dell'art. 5, comma 1, cap. II, sez. II delle Istruzioni della Banca d'Italia, nella circolare n. 139/91. Secondo la ricorrente, la nozione di stato d'insolvenza richiesta dalla norma citata coinciderebbe con quella delineata dall'art. 5 l. fall.
Di parere opposto, invece, la Cassazione.


Non è necessaria la sussistenza di un'insolvenza fallimentare. Secondo la Suprema Corte, infatti, l'appostazione a “sofferenza” non richiede che la situazione del debitore coincida con quella propria dell'insolvenza fallimentare di cui all'art. 5 l.fall.
Ai fini della segnalazione è, quindi, sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito. Ciò che conta, insomma, è la chiara e documentabile emergenza che il rientro non appaia sicuro.
Ad ulteriore conforto di tale conclusione, i giudici della S.Corte osservano che, se la nozione di insolvenza rilevante ai sensi della ridetta disposizione si identificasse con quella contemplata dall'art. 5 l. fall., e se il debito potesse essere legittimamente appostato a sofferenza soltanto quando il cliente versasse in stato di decozione, verrebbe meno la stessa utilità della segnalazione poiché gli altri intermediari creditizi si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione; risulterebbe, inoltre, priva di contenuto sostanziale la previsione di un obbligo di segnalazione anche in presenza di “situazioni equiparabili” allo stato di insolvenza.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.