Nullità del piano di investimento in cui l’alea ricade solo sul risparmiatore
10 Maggio 2017
È nullo, per contrarietà all'art. 1322 c.c., il piano finanziario che trasferisce tutta l'alea in capo ad una sola parte, il risparmiatore (Nella specie, viene ritenuto non meritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c. un piano di finanziamento in base al quale l'intera somma concessa in finanziamento al risparmiatore viene impiegata nell'acquisto di obbligazioni e quote di un fondo comune azionario, con costituzione di pegno, in favore della banca, di tali titoli; proposta in alcun modo negoziabile, con un vantaggio certo per l'intermediario e in cui l'alea ricade solo in capo al risparmiatore). |