Convocazione dell’assemblea su richiesta del socio

La Redazione
07 Giugno 2016

Considerando che ai sensi dell'art. 2367 c.c. i soci hanno il diritto di ottenere la convocazione dell'assemblea, il Tribunale deve verificare la legittimità obiettiva del comportamento degli amministratori sotto i profili formali e sostanziali in cui si traducono i limiti stessi del diritto del socio di ottenere la convocazione dell'assemblea.

Considerando che, ai sensi dell'art. 2367 c.c., i soci hanno il diritto di ottenere la convocazione dell'assemblea, il Tribunale non deve procedere ad una valutazione d'opportunità della richiesta del socio che abbia agito in giudizio a fronte del rifiuto degli amministratori di procedere alla convocazione dell'assemblea, bensì deve verificare la legittimità obiettiva del comportamento degli amministratori sotto i profili formali e sostanziali in cui si traducono i limiti stessi del diritto del socio di ottenere la convocazione dell'assemblea, ovvero la legittimazione del socio, la correttezza procedurale dell'istanza, l'assenza di abuso manifesto allo stato degli atti, la completezza e la legittimità degli argomenti proposti all'ordine del giorno.

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