Revoca d’urgenza del liquidatore

La Redazione
18 Febbraio 2016

Laddove il liquidatore nominato dai soci dopo lo scioglimento della società non abbia provveduto alla predisposizione dei bilanci, né alla convocazione dell'assemblea dei soci ed abbia dunque omesso totalmente di rendere conto della propria attività e della situazione contabile della società, sussiste il giustificato motivo per ottenere la revoca d'urgenza del liquidatore stesso.

Laddove il liquidatore nominato dai soci dopo lo scioglimento della società non abbia provveduto alla predisposizione dei bilanci, né alla convocazione dell'assemblea dei soci ed abbia dunque omesso totalmente di rendere conto della propria attività e della situazione contabile della società, omettendo inoltre ogni riscontro alle richieste dei soci di accesso alla documentazione contabile, sussiste il giustificato motivo per ottenere la revoca d'urgenza del liquidatore stesso, a nulla rilevando eventuali profili di responsabilità degli amministratori precedentemente in carica invocati dal liquidatore.

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