Cancellazione del sindaco dimissionario dal Registro delle imprese

La Redazione
10 Febbraio 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde con una circolare alla questione sottoposta dal CNDCEC: sanzioni per gli amministratori che non procedono alla cancellazione entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica da parte del sindaco e possibilità per quest'ultimo di sollecitare la cancellazione d'ufficio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico risponde ad un quesito in tema di cancellazione dei sindaci dimissionari dal Registro delle imprese chiarendo che l'obbligo pubblicitario ricade “chiaramente ed esclusivamente” sugli amministratori, “i quali hanno 30 giorni di tempo dalla cessazione dalla carica del sindaco, per iscriverne la cancellazione”, decorsi i quali scatta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 c.c. e si apre la possibilità per il sindaco interessato di sollecitare la cancellazione d'ufficio.

Il parere del MISE sulla responsabilità dell'organo amministrativo, fornito con la Circolare n. 3687/C del 9 febbraio, è stato sollecitato da un preciso quesito del CNDCEC. I Commercialisti, stanchi del “nocumento” recato ai sindaci di società di capitali dalla mancata cancellazione (“si pensi al caso di cessazione volontaria - si legge nella stessa Circolare - per dissidi insanabili con l'amministrazione, o per casi di insolvenza non sufficientemente valutata dall'organo amministrativo”), chiedono esplicitamente di fare chiarezza sulle norme da applicare e sugli obblighi che da esse derivano, al fine di porre rimedio alla ricorrente incoerenza tra la situazione reale (cessazione dalla carica di sindaco) e quella pubblicitaria (posizione ancora attiva al R.I.).

La risposta del MISE si muove in due direzioni: da una parte, consacra l'innegabile responsabilità degli amministratori, sanzionata decorsi i menzionati 30 giorni, dall'altra offre maggiori strumenti al sindaco per difendersi dall'inerzia di quest'ultimi, promuovendo il procedimento di iscrizione d'ufficio della cessazione dalla carica. Nella Circolare, infatti, si legge “decorsi 30 giorni dalla cessazione del sindaco, nell'inerzia pubblicitaria dell'organo amministrativo, si verificano due conseguenze: una di ordine sanzionatorio, connessa all'applicazione dell'art. 2630 c.c., ed una di ordine pubblicitario connessa all'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio, a seguito della segnalazione a sensi dell'art. 9 sopra richiamato (L. n. 241/90, ndr), da parte del sindaco cessato. Resta ovviamente fermo ed impregiudicato l'ordinario svolgimento del procedimento di iscrizione d'ufficio secondo le regole dettate dall'art. 2190 c.c.”.

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