Tutte le società nate dalla scissione rispondono per i debiti non soddisfatti

La Redazione
07 Maggio 2015

La norma di cui all'art. 2506 quater, c. 3, c.c. disegna la responsabilità solidale di tutte le società coinvolte nella scissione per i debiti non soddisfatti dalla società alla quale tali debiti fanno carico a seguito della scissione.

La norma di cui all'art. 2506 quater, c. 3, c.c. disegna la responsabilità solidale di tutte le società coinvolte nella scissione per i debiti non soddisfatti dalla società alla quale tali debiti fanno carico a seguito della scissione: va negata la configurabilità di alcun beneficium excussionis in senso proprio a favore della società coinvolta nella scissione cui non faccia carico il debito; la previsione normativa di responsabilità solidale per debiti non soddisfatti dal condebitore solidale presuppone (non già l'avvenuta escussione infruttuosa in senso proprio del patrimonio del condebitore solidale ma) la mera richiesta di pagamento non onorata dal condebitore, differenziandosi quindi detta responsabilità da quella solidale pura (in presenza della quale il creditore può rivolgere le sue pretese, indifferentemente, nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori senza alcun onere di preventiva richiesta agli altri) e potendo essere definita sussidiaria.

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