Liquidazione di società e poteri ai liquidatori

Fabrizio Papotti
13 Luglio 2017

Nello svolgimento del proprio mandato, il liquidatore può porre in essere tutti gli atti ritenuti utili per la liquidazione della società, secondo la regola generale contenuta nell'art. 2489 c.c., che contempla anche quelli volti alla conservazione del patrimonio per tutta la durata della liquidazione stessa e finalizzati al miglior realizzo possibile.
Massima

Nello svolgimento del proprio mandato, il liquidatore può porre in essere tutti gli atti ritenuti utili per la liquidazione della società, secondo la regola generale contenuta nell'art. 2489 c.c., che contempla anche quelli volti alla conservazione del patrimonio per tutta la durata della liquidazione stessa e finalizzati al miglior realizzo possibile. L'inserimento, da parte dell'assemblea dei soci nella delibera di nomina del liquidatore, di specifiche indicazioni, è atto facoltativo e non necessario. Eventuali limitazioni, imposte dall'assemblea ai poteri del liquidatore, dovranno essere pubblicizzate mediante iscrizione nel registro delle imprese, al fine di informare i terzi che i poteri del liquidatore sono meno ampi di quanto atteso.

Il caso

La controversia ha ad oggetto il rifiuto, opposto dal giudice delegato del Fallimento, di ammissione al passivo del credito, derivante da prestazioni rese da una professionista, a cui il liquidatore si era rivolto per ottenere la redazione di un progetto economico e finanziario di risanamento della società da sottoporre al sistema bancario. Le motivazioni del rigetto dell'istanza di insinuazione al passivo risiedevano nella considerazione che il liquidatore aveva agito in carenza di potere, atteso che l'assemblea, con la delibera di nomina, non aveva stabilito i criteri con cui si sarebbe dovuta svolgere la liquidazione né determinato il perimetro dei poteri del liquidatore. L'opzione di ristrutturazione della società, dunque, non era stata nemmeno considerata dall'assemblea dei soci e, pertanto, non si poteva contare su un giudizio di utilità oggettiva. Infatti, sempre secondo il giudice delegato, l'incarico, conferito alla professionista, di predisporre il piano di risanamento poteva, sì, rivelarsi utile alla procedura di liquidazione, tuttavia, la valutazione dell'utilità non era stata condotta dall'assemblea dei soci, unico organo che avrebbe potuto emettere un giudizio inoppugnabile.

La questione

La questione portata all'attenzione dei giudici può sintetizzarsi nella domanda se, in assenza di una delibera assembleare ad hoc, il liquidatore possa spingersi, nell'esercizio dei suoi poteri, fino a conferire un incarico ad un professionista terzo, affinché questi rediga un programma di risanamento della società posta in liquidazione. E, ancora, se in assenza di specifiche indicazioni da parte dell'assemblea dei soci, i poteri del liquidatore siano quelli ampi riconosciuti dalla legge.

La ricostruzione interpretativa parte dal contenuto degli artt. 2487, comma 1, lett. c) e 2489 c.c. Il primo, relativo alla nomina del liquidatore ed ai criteri di svolgimento della liquidazione, riserva all'assemblea dei soci di determinare i poteri del liquidatore, tenendo presente l'esigenza di conservare il valore dell'impresa e con espressa previsione del suo esercizio provvisorio che eviti i danni derivanti dall'improvvisa cessazione dell'impresa. Il secondo (art. 2489 c.c.) prevede che “salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”.

Le soluzioni giuridiche

I giudici della pronuncia in commento censurano il comportamento del g.d., affermando di non poter condividere la sua tesi, secondo la quale i poteri deriverebbero al liquidatore solo da una specifica indicazione contenuta nella delibera dell'assemblea di nomina. Invero, all'art. 2489 deve essere riconosciuta una portata ampia che conduce, inevitabilmente, a maggior libertà e discrezionalità del liquidatore nell'esecuzione delle operazioni oggetto della sua attività. Ciò, sempre secondo i giudici, sarebbe confermato anche dai principi che hanno ispirato la riforma del diritto societario, con l'eliminazione del divieto per il liquidatore di compiere nuove operazioni e con la rimodulazione dei suoi poteri che, oggi, comprendono non più solo gli atti “necessari” alla liquidazione della società, bensì tutti gli atti “utili” per la liquidazione della stessa. L'intervento dell'assemblea, previsto dall'art. 2487, sarebbe richiesto, quindi, non per indicare quali siano gli atti utili ed autorizzare il liquidatore al compimento degli stessi, bensì per porre eccezioni e limiti a quei poteri.

E, infine, proprio per portare all'attenzione dei terzi questi eventuali limiti, dovrebbe leggersi l'obbligo di iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese.

I giudici non ignorano che una recente pronuncia (Cass. Sez. I, 14 giugno 2016, n. 12273) abbia avuto ad oggetto un caso analogo e che l'esito sia stato sfavorevole per il ricorrente. Ma, come acutamente sottolineato dalla dottrina (M. Meoli, Dalla Cassazione poteri ampi ai liquidatori, Eutekne) le motivazioni indicate nella sentenza n. 13867/2017 per giustificare tale diversa conclusione, “non possono nascondere l'ottica completamente contraria da cui muove quest'ultima decisione”.

Infatti, la pronuncia in commento sembra porsi in contrasto con la precedente sentenza (n. 12273/2016) che, tuttavia, riguardava una vicenda in parte diversa. La controversia, infatti, verteva sul rifiuto, da parte del Tribunale, di ammissione al passivo del credito da prestazioni professionali rese da un avvocato a cui il liquidatore si era rivolto per la redazione della proposta di concordato preventivo. Ma, in quel caso – ed in questo sta la differenza significativa – l'assemblea straordinaria della società aveva stabilito che il liquidatore avrebbe dovuto “provvedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria per deliberare sull'eventuale approvazione del concordato preventivo”. Invece, l'assemblea convocata era andata deserta e il liquidatore aveva ritenuto di procedere autonomamente proponendo domanda di concordato preventivo.

Secondo i giudici della sentenza n. 12273/2016, pur avendo la riforma del diritto societario innovato la disciplina dei poteri del liquidatore, consentendo una più duttile attività da parte sua, eliminando il divieto di nuove operazioni, è stato comunque conferito all'assemblea un penetrante ruolo conformativo del potere gestorio dei liquidatori, con la necessaria previsione di una deliberazione che delinei i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, conferendo agli stessi specifici poteri, con particolare riguardo alla stessa cessione dell'azienda sociale (o rami di essa). Ne deriva che in materia di concordato preventivo, anche se liquidatorio, il potere dei liquidatori deve essere specificatamente loro attribuito dall'assemblea, non potendosi esso considerare compreso nell'atto di nomina degli stessi.

A ben vedere, le due sentenze divergono sull'interpretazione della normativa di riferimento e, più precisamente, sul potere di indirizzo da riconoscere all'assemblea dei soci. Secondo la sentenza meno recente (n. 12273/2016) il liquidatore avrebbe poteri limitati (nonostante la formulazione letterale dell'art. 2489) che l'assemblea potrebbe ampliare. Dal canto suo, invece, la pronuncia più recente (n. 13867/2017) ritiene che il liquidatore possa, in assenza di un documento programmatico di indirizzo approvato dall'assemblea o di indicazioni specifiche, porre in essere tutti gli atti e le azioni da lui ritenuti idonei ed utili nell'espletamento del suo compito, ad eccezione di quelli che l'assemblea abbia espressamente escluso o demandato alla propria deliberazione.

La diversità di impostazione delle due sentenze è evidente anche in punto di pubblicità dei poteri del liquidatore. In proposito, l'art. 2481-bis c.c. prevede l'obbligo di iscrizione nel registro imprese della nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri.

E anche sull'interpretazione di tale norma le due sentenze si pongono in contrasto. Infatti, per la meno recente, la pubblicità ha come finalità quella di portare a conoscenza dei terzi il conferimento di poteri in eccesso rispetto a quelli conferiti dalla legge con l'art. 2489 c.c. Per la più recente, invece, la norma ha lo scopo di far conoscere ai terzi eventuali limitazioni ai poteri del liquidatore, imposte dall'assemblea dei soci e, conseguentemente, in assenza della prescritta pubblicità, i terzi dovranno considerare il liquidatore munito degli ampi poteri di legge.

Osservazioni

In nessuna delle due occasioni i giudici si chiedono se gli atti posti in essere dal liquidatore (concordato preventivo in un caso, piano di risanamento nel secondo), siano atti “utili” alla società nella fase di liquidazione. Senza entrare nel merito del concordato preventivo, istituto alternativo al fallimento, ci si può chiedere se il progetto di risanamento, commissionato dal liquidatore al professionista nel caso esaminato nella sentenza in commento, possa essere coerente con le finalità di liquidazione della società. E la risposta non può che essere affermativa se si considera che la liquidazione ha, comunque, come obiettivo la migliore conservazione del patrimonio sociale e che con la liquidazione la società entra in una fase transitoria, sì finalizzata alla sua estinzione, ma che si qualifica ancora come imprenditoriale e si caratterizza per la presenza di scelte aziendali anche molto importanti. Sotto questo profilo, dunque, anche la predisposizione di un progetto economico e finanziario di risanamento da sottoporre al sistema bancario gioca un ruolo importante per la conservazione del patrimonio e per la garanzia degli interessi sociali.

Un'ulteriore considerazione riguarda il conferimento di incarichi da parte del liquidatore a professionisti e consulenti terzi (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, ecc.) e, parimenti, l'accettazione da parte di questi. Tale attività deve essere attentamente valutata, sia con riferimento all'oggetto ed alle finalità dell'incarico, che devono porsi in linea con il percorso di liquidazione della società, sia con riguardo all'eventuale esistenza di delibere assembleari, il cui contenuto dovrà essere attentamente valutato.

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