L'amministratore della società è penalmente responsabile per la morte del lavoratore che esegue lavori commissionati dall'ente
12 Agosto 2015
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 34701/2015, depositata il 10 agosto 2015, ha affermato la penale responsabilità per omicidio colposo dell'amministratore unico della società nel caso di morte del lavoratore che, seppure in qualità di lavoratore autonomo, svolgeva i lavori su commissione.
L'amministratore unico di una s.n.c. è stato ritenuto colpevole dal Tribunale, prima, e dalla Corte d'Appello, poi, del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, c.p., ai danni di un lavoratore, il quale stava svolgendo lavori di rifacimento di un tetto su committenza della società di cui l'imputato era, appunto, amministratore unico.
Il committente, quale soggetto che concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera, è titolare “ex lege” di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti ecc.). A ciò si aggiunga che egli ha la possibilità di designare un responsabile dei lavori, con un incarico rilasciato formalmente e accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, entro i limiti dell'incarico conferito, e ferma restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi, nonchè per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento dell'incarico e al controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza.
La Corte ha altresì richiamato un consolidato orientamento secondo cui la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte (o lesioni) del lavoratore può essere esclusa unicamente qualora sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio tale abnormità (che per la sua stranezza ed imprevidibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti) abbia causato l'evento. |