Beneficium excussionis in favore del socio illimitatamente responsabile

Lorenzo Balestra
14 Settembre 2016

Come si configura l'opposizione del socio di società di persone illimitatamente responsabile avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, con la quale si fa valere la mancata osservanza dell'art. 2304 c.c. (ossia la preventiva escussione del patrimonio sociale)?

Come si configura l'opposizione del socio di società di persone illimitatamente responsabile avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, con la quale si fa valere la mancata osservanza dell'art. 2304 c.c. (ossia la preventiva escussione del patrimonio sociale) ?

L'art. 2304 c.c. prevede il beneficium excussionis in favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale

Il beneficio è operante, secondo la giurisprudenza di legittimità, esclusivamente in sede esecutiva, poiché non è impedito al creditore, pure se abbia un titolo esecutivo nei confronti della società, di utilizzare lo stesso o di formarsene un altro nei confronti del socio.

Il beneficio dell'escussione, infatti, opera nella fase esecutiva e non nella fase di formazione del titolo.

Proprio perché il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, la preventiva escussione di questa si configura come condizione dell'azione esecutiva nei confronti del singolo socio.

Il socio, quindi, non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di autonomia patrimoniale, pertanto, il creditore sociale è privo del diritto di agire nei suoi confronti, se non abbia preventivamente escusso la società.

Ne segue che l'inosservanza dell'art. 2304 c.c. può essere eccepita dal socio, anche quando l'azione esecutiva sia soltanto minacciata nei suoi confronti con la notificazione del precetto

Poiché la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva, mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa, l'opposizione del socio di società di persone illimitatamente responsabile, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, con la quale si fa valere la mancata osservanza dell'art. 2304 c.c. , si configura come opposizione all'esecuzione. Essa infatti attiene ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, quindi al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo (Cass. Civ. - Sez. III, 14 novembre 2011, n. 23749, sent.).

Fonte:

ilprocessocivile.it

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