Il socio di s.r.l. può convocare l’assemblea, nell’inerzia degli amministratori

La Redazione
17 Febbraio 2017

I soci titolari di un terzo del capitale sociale sono legittimati a convocare l'assemblea, e ciò ove anche lo statuto ne demandi la convocazione al solo organo gestorio.

I soci titolari di un terzo del capitale sociale sono legittimati a convocare l'assemblea, e ciò ove anche lo statuto ne demandi la convocazione al solo organo gestorio.

Il potere del socio, tuttavia, incontra dei limiti e trova il proprio presupposto legittimante nell'inerzia degli amministratori: la valutazione dell'inerzia presuppone che il socio abbia sollecitato l'esercizio del relativo compito all'organo gestorio. Il socio non può avvalersi del potere di convocazione in contrasto con la legittima attività dell'amministratore.

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