Presunzioni applicabili ai finanziamenti infruttiferi dei soci
16 Marzo 2016
Con la norma di comportamento n. 194 del marzo 2016, l'AIDC (Associazione italiana dottori commercialisti) fornisce chiarimenti sull'applicazione della presunzione di cui all'art. 46 TUIR, in base al quale “le somme versate alle società commerciali (...) dai loro soci (...) si considerano date a mutuo, se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”. Tale presunzione può essere superata attraverso l'indicazione di un titolo diverso, nei bilanci o nei rendiconti della società finanziata, e serve appunto a distinguere i versamenti effettuati dai soci a titolo di mutuo da quelli effettuati a titolo diverso (tipicamente ad incremento del patrimonio netto). Nel caso di mutuo, non vi sono previsioni specifiche nel TUIR in merito alla fruttuosità: la soluzione deve essere ricercata nella disciplina generale codicistica: in base all'art. 1815 c.c. si presume che esso sia fruttifero, salvo che sia diversamente pattuito dalle parti. Trattandosi di una presunzione semplice, i mezzi di prova contraria possono essere diversi, ad esempio lo scambio di corrispondenza, email compresa, scritture private e delibere assembleari o dell'organo amministrativo, informativa di bilancio. Pertanto, solo nel caso in cui sia accertato, alla luce delle prescrizioni civilistiche, che il mutuo abbia natura onerosa, operano, salvo prova scritta contraria, le presunzioni poste dagli artt. 45 e 89 TUIR, riguardo alla percezione, alla competenza e alla misura degli interessi. |