Tuttora punibile il falso c.d. valutativo

La Redazione
17 Novembre 2015

La rilevanza penale degli enunciati valutativi non può ritenersi esclusa a seguito delle modifiche apportate al dettato normativo dell'art. 2621 c.c., dall'art. 9 della legge 69/2015.

La rilevanza penale degli enunciati valutativi non può ritenersi esclusa a seguito delle modifiche apportate al dettato normativo dell'art. 2621 c.c., dall'art. 9 della legge 69/2015.

È quanto affermato dalla Sezione V penale della Cassazione nella nota informativa n. 13/2015, depositata il 13 novembre, nella quale si spiega che gli enunciati valutativi sono anch'essi praticabili di falsità quando violino criteri di valutazione normativamente predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale. Infatti, a parere della Cassazione, in tali ipotesi gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e quindi possono dirsi veri o falsi.

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