L’esclusione del socio legittima la revoca del comodato sulla casa

La Redazione
18 Ottobre 2016

La richiesta di restituzione della casa, concessa in comodato dalla società al socio, è giustificata dal venir meno del vincolo sociale: una volta escluso il socio comodatario, sussiste un apprezzabile interesse della società a destinare il bene immobile all'esercizio dell'attività di impresa.

La richiesta di restituzione della casa, concessa in comodato dalla società al socio, è giustificata dal venir meno del vincolo sociale: una volta escluso il socio comodatario, sussiste un apprezzabile interesse della società a destinare il bene immobile all'esercizio dell'attività di impresa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20892 depositata il 17 ottobre.

Il caso. Una s.n.c. propone ricorso per il rilascio di un immobile concesso in comodato, come abitazione principale, a un socio, a seguito della sua esclusione dalla società. Il Tribunale accoglie la domanda e la Corte d'Appella conferma la decisione. Il socio escluso, pertanto, impugna per cassazione la sentenza.

Comodato di un bene adibito a casa di abitazione e interesse del comodatario. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello, nell'accogliere la domanda della società, non ha adeguatamente valutato lo stato di bisogno urgente e impreveduto che dovrebbe giustificare il rilascio dell'immobile, peraltro concesso ad uso abitativo.

Nel rigettare il ricorso, la S.C. richiama i principi consolidati in tema di comodato: attesa la gratuità della prestazione del comodante, quest'ultimo può, anche prima della scadenza del contratto, esigere la restituzione immediata del bene, se colto da un bisogno urgente e non previsto al momento della stipula. Ove l'immobile concesso in comodato sia adibito ad abitazione del comodatario, assume maggiore rilevanza l'interesse di quest'ultimo, e il giudice è chiamato ad operare una ponderazione delle esigenze delle parti (in questo senso si è espressa anche la Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite: sentenza n. 20448/2014). Ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c. il bisogno che giustifica la richiesta di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto ed urgente.

Destinazione del bene ad attività sociale e ponderazione degli interessi delle parti. Nella vicenda in esame, la corte territoriale ha applicato correttamente tali principi, rilevando come la società aveva concesso in comodato ai soci alcuni immobili di proprietà, allo scopo di favorire il soddisfacimento delle esigenze abitative in luoghi vicini alla sede sociale. È evidente che, con il venir meno del vincolo sociale, a seguito dell'esclusione del socio, tale esigenza non sia più attuale.

Dalla ricostruzione di fatto operata dal giudice di merito emerge anche che la società, dopo l'esclusione del ricorrente ex socio, aveva manifestato l'esigenza di destinare l'immobile di cui è causa ad attività sociale, quale sede per le riunioni.

Il giudice di merito, in conclusione, ha ritenuto sussistente, oltre all'interesse dell'ex socio a conservare la propria abitazione, anche un apprezzabile interesse, in capo alla società, a destinare il bene immobile all'esercizio dell'attività di impresa e, valutando come preminente quest'ultimo, si è attenuto al disposto dell'art. 1809, comma 2, c.c., non potendo valutare l'opportunità delle scelte del comodante, sopravvenute nel corso del rapporto contrattuale, sull'uso a cui destinare il bene.

Il ricorso viene, dunque, respinto.

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