Linee guida dell'EBA per la definizione dei crediti in default

Fabio Fiorucci
19 Ottobre 2016

L'EBA - l'organismo dell'Unione europea che ha il compito di sorvegliare il mercato bancario europeo - ha diffuso le nuove linee guida per definire i crediti in default e le disposizioni tecniche regolamentari (RTS) sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni insolute, oltre la quale un prestito è da ritenere past due (scaduto). L'EBA ha predisposto, altresì, una analisi qualitativa e quantitativa (QIS) sugli effetti che le nuove definizioni avranno sui requisiti di capitale.

L'EBA - l'organismo dell'Unione europea che ha il compito di sorvegliare il mercato bancario europeo - ha diffuso le nuove linee guida per definire i crediti in default e le disposizioni tecniche regolamentari (RTS) sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni insolute, oltre la quale un prestito è da ritenere past due (scaduto). L'EBA ha predisposto, altresì, una analisi qualitativa e quantitativa (QIS) sugli effetti che le nuove definizioni avranno sui requisiti di capitale.

L'attuazione delle linee guida e degli standard tecnici - finalizzata ad armonizzare la disciplina in materia in tutti gli Stati membri dell'UE - è attesa al più tardi entro fine 2020 ma le banche sono invitate ad avviare quanto prima le necessarie modifiche. Secondo l'Associazione Bancaria Italiana, il nuovo regolamento produrrà un aumento dei crediti scaduti, i quali potrebbero subire un incremento tra il 75% e il 110%.

Come evidenziato dall'EBA, le linee-guida chiariscono gli aspetti relativi alla definizione di default, inclusi il criterio per la definizione dei giorni necessari ai fini della valutazione di quando una obbligazione possa dirsi in arretrato, l'indicazione di quando il pagamento sia da considerarsi improbabile e l'applicazione della definizione di default al gruppo bancario.

Gli RTS, invece, specificano le condizioni per stabilire la soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie da considerarsi in arretrato, armonizzando la struttura e l'attuazione di tale soglia nelle sue componenti assolute e relative. I livelli della soglia dovranno essere fissati dalle autorità nazionali competenti e dovranno essere adottati da tutte le istituzioni stabilite in una data giurisdizione.

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