La Corte di Giustizia salva il bail-in
20 Luglio 2016
Il salvataggio interno a favore degli istituti bancari in deficit attraverso il c.d. bail-in ha ricevuto il benestare della Corte di Giustizia che, decidendo sul rinvio presentato dall'Ustavno sodišče (la Corte Costituzionale di Lubiana) adita dagli azionisti di alcune grandi banche slovene destinatarie di misure straordinarie decise dalla Banca Centrale, sottolinea come la Commissione mantenga un potere discrezionale nella valutazione della compatibilità del salvataggio interno con l'ordinamento comunitario in materia di aiuti di stato.
Le questioni pregiudiziali. La vicenda risale al 2013 quando, a seguito della grave crisi finanziaria mondiale, la Banca Centrale di Slovenia introduceva misure straordinarie per il salvataggio di alcune grandi banche che non disponevano di capitali sufficienti per soddisfare i propri creditori e coprire i depositi. Tali misure, che comprendevano la liquidazione del capitale degli azionisti, del capitale ibrido e dei titoli subordinati, venivano autorizzate dalla Commissione e successivamente contestate dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali per l'asserito contrasto con la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, adottata ai sensi dell'art. 107, par. 3, TFUE ed applicabile dal 1°agosto 2013.
La portata della comunicazione sul settore bancario. Decidendo sul rinvio presentato dalla Corte costituzionale slovena, la CGUE afferma che la comunicazione sul settore bancario non ha effetti vincolanti nei confronti degli Stati membri. La Commissione continua infatti a godere di un ampio potere discrezionale nella valutazione di compatibilità dei progetti di aiuti che gli Stati membri restano liberi di notificare, con la conseguenza che gli orientamenti adottati con la citata comunicazione devono essere considerati come finalizzati a stabilire i criteri che saranno applicati nella valutazione di compatibilità, con un effetto circoscritto all'autolimitazione dall'irrinunciabile giudizio della Commissione stessa.
Bail-in e aiuti di stato. La comunicazione sul settore bancario, nella parte in cui prevede una condizione di condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei detentori di titoli subordinati ai fini dell'autorizzazione di un aiuto di Stato, non contrasta inoltre con gli artt. da 107 a 109 TFUE, in quanto si tratta di misure che mirano a rimediare ad un grave turbamento dell'economia dello Stato attraverso la condivisione degli oneri di copertura dei costi di ristrutturazione delle banche in difficoltà, limitando così l'entità dell'aiuto pubblico necessario per colmare il deficit.
Legittimo affidamento e diritto di proprietà. Né può invocarsi il principio della tutela del legittimo affidamento per opporsi alle misure in parola. Gli azionisti e i creditori subordinati delle banche non dispongono infatti di alcuna garanzia da parte della Commissione circa l'approvazione di un aiuto di stato per affrontare l'eventuale carenza di capitale e non possono dunque dirsi rassicurati in merito all'assenza di interventi potenzialmente lesivi dei loro investimenti. Si tratta inoltre di misure che possono essere adottate volontariamente dagli azionisti attraverso un libero accordo con la banche e che non hanno alcuna incidenza sul diritto di proprietà.
Assenza del consenso dell'assemblea. I giudici lussemburghesi sottolineano inoltre che la comunicazione in parola nulla dispone in ordine all'iter giuridico per l'adozione delle misure di condivisione degli oneri di ristrutturazione. Gli Stati membri possono dunque essere indotti a decidere simili interventi in particolari contesti economico-finanziari senza il consenso dell'assemblea dei soci, circostanza che non può tuttavia mettere in discussione la legittimità della comunicazione stessa. La direttiva europea n. 2012/30, sul coordinamento delle garanzie richieste negli Stati membri alle società di cui all'art. 54, par. 2, TFUE, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, non osta infatti all'adozione di misure relative al capitale sociale in assenza del consenso dell'assemblea in particolari circostanze, come quelle previste dalla comunicazione sul settore bancario.
Condivisione limitata al minimo. La sentenza chiarisce infine che la comunicazione sul settore bancario deve essere interpretata nel senso che le misure di conversione o svalutazione del capitale ibrido e dei debiti subordinati (come il bail-in) non devono andare oltre quanto necessario per superare la carenza di capitale della banca interessata. Ad ogni modo, lo Stato membro non è obbligato ad imporre alle banche simili misure prima della concessione di qualsivoglia aiuto di stato, ma in tal caso non si potrà ritenere che l'aiuto sia limitato al minimo necessario, come richiede la comunicazione stessa per la concessione dell'autorizzazione, con il conseguente rischio di vedersi opporre una decisione negativa da parte della Commissione. |