Confisca: prima il patrimonio societario, poi quello del rappresentante

La Redazione
23 Ottobre 2015

L'omesso versamento delle ritenute non implica automaticamente l'aggressione del patrimonio del legale rappresentante della società. Con la sentenza del 19 ottobre 2015, n. 41842 i Giudici della Corte di Cassazione prendono posizione circa la confisca per equivalente dei beni, valutando il caso di un contribuente accusato di omesso versamento di ritenute certificate .

L'omesso versamento delle ritenute non implica automaticamente l'aggressione del patrimonio del legale rappresentante della società. Con la sentenza del 19 ottobre 2015, n. 41842 i Giudici della Corte di Cassazione prendono posizione circa la confisca per equivalente dei beni, valutando il caso di un contribuente accusato di omesso versamento di ritenute certificate (e che aveva patteggiato la pena): gli Ermellini hanno accolto il suo ricorso, ricordando anche che,prima di aggredire il patrimoniodell'imprenditore è necessario indagare su quello della società.

I magistrati hanno ricordato che, pur trattandosi in tal caso di confisca obbligatoria, è necessario individuare il profitto del reato, nel caso in esame, il risparmio di spesa derivante dall'evasione dell'imposta, comprensivo di ulteriori vantaggi riflessi. La confisca per equivalente non può superare il profitto del reato ed il Giudice è chiamato a valutare l'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto medesimo. Essendo l'indagato anche il rappresentante legale di una società, è bene accertarsi, prima di aggredire il suo patrimonio, di poter recuperare il profitto del reato presso la medesima società.

Ciò detto, “non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto del reato tributario” cosa che, parimenti, non è consentita nei confronti degli organi della persona giuridica “per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o altri beni fungibili o di altri beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica”.

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