Completezza della relazione per l’approvazione del piano nel preconcordato

La Redazione
29 Settembre 2014

Gli obblighi informativi di cui all'art. 161 l. fall. sono adempiuti qualora sia predisposta una relazione illustrativa dell'attività di gestione nonché delle operazioni compiute che permetta al commissario giudiziale e, per suo tramite, al tribunale di monitorare le iniziative che sono state messe in atto per la predisposizione della domanda di concordato.

Gli obblighi informativi di cui all'art. 161 l. fall. sono adempiuti qualora sia predisposta una relazione illustrativa dell'attività di gestione nonché delle operazioni compiute che permetta al commissario giudiziale e, per suo tramite, al tribunale di monitorare le iniziative che sono state messe in atto per la predisposizione della domanda di concordato e, allo stesso tempo, di verificare che l'attività di gestione sino a quel momento svolta sia coerente con lo stato di crisi e non comprometta ulteriormente la situazione finanziaria, oltreché rispettosa della par condicio creditorum.

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