Fallimento di società sottoposta alla misura di prevenzione della confisca
10 Settembre 2014
Anche in presenza di una misura di prevenzione della confisca del patrimonio della società debitrice, può essere dichiarato il fallimento, su istanza del creditore, salva la facoltà di chiuderlo, ai sensi dell'art. 102 l. fall., qualora il curatore verifichi che l'intero patrimonio della società fallita sia confiscato. Ai fini del necessario coordinamento tra la procedura fallimentare e quella penale di prevenzione, in cui sia stata disposta la confisca e il sequestro, del patrimonio del debitore, il legislatore non ha disciplinato espressamente la fase di accertamento dei crediti vantati dai terzi nei confronti del destinatario della misura di prevenzione, ma alla luce del complesso di regole procedurali previsto dalla legge fallimentare, va escluso che il creditore che agisce per ottenere la dichiarazione del proprio debitore, allorché il patrimonio di quest'ultimo sia stato in tutto o in parte acquisito dall'Erario mediante confisca, debba provare anche la propria buona fede, perché ciò costituirebbe un requisito ulteriore rispetto a quelli richiesti dall'art. 6 l. fall. |