Effetti del fallimento sul contratto di subappalto
07 Agosto 2014
Dato quanto dispone il secondo comma dell'art. 81 l. fall., ed essendo fuor di dubbio che negli appalti di lavori pubblici la qualità soggettiva dell'appaltatore costituisca sempre motivo determinante del contratto, deve ritenersi che qualora nel caso di intervento del fallimento dell'impresa affidataria il contratto di subappalto si scioglie automaticamente. Oltretutto il dettato normativo contenuto nell'art. 38 del d.lgs. 163/2006 vieta che possano stipularsi contratti con imprese sottoposte a procedure concorsuali, deve pertanto ritenersi che tali contratti nemmeno possano continuare nel caso in cui, successivamente all'affidamento, l'impresa venga sottoposta a procedura concorsuale. |