Legittimità della scissione negativa

Federico Cornaggia
24 Ottobre 2016

Con Massima del luglio 2016 il Consiglio Notarile di Roma prende posizione in tema di cd. "scissione negativa".La fattispecie in esame consta di due distinte ipotesi: scissione con attribuzione di un patrimonio netto contabilmente negativo ma realmente positivo; scissione con attribuzione di un patrimonio netto negativo anche in senso reale.

Massima del Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia

Con la Massima in epigrafe (luglio 2016) il Consiglio Notarile di Roma prende posizione in tema di cd. "scissione negativa".

La fattispecie in esame consta di due distinte ipotesi:

a) scissione con attribuzione di un patrimonio netto contabilmente negativo ma realmente positivo (quale conseguenza, per esempio, dell'iscrizione al bilancio della scissa di un cespite al valore storico);

b) scissione con attribuzione di un patrimonio netto negativo anche in senso reale (i.e. assegnazione di beni e contestuale accollo di passività superiori al valore reale dei cespiti assegnati).

Con riferimento all'ipotesi sub a), la dottrina prevalente ne ha sostenuto la liceità, rilevando come la positività ai valori correnti del patrimonio attribuito alla beneficiaria renda l'operazione compatibile con il dettato normativo e permetta il concambio a favore dei soci della scissa.

In particolare il Comitato Triveneto dei Notai (Massima L.E.1) ha ritenuto ammissibile l'assegnazione di un patrimonio netto contabilmente negativo (ma realmente positivo) solo qualora la beneficiaria sia preesistente e la stessa, alternativamente:

- abbia riserve tali da assorbire il netto contabile negativo;

- rilevi la minusvalenza.

In senso parzialmente difforme il Consiglio Notarile di Milano (Massima n. 72): sarebbe lecito, anche nel caso di beneficiaria costituita ex novo, coprire il netto contabile negativo (disavanzo da concambio) mediante imputazione dello stesso al valore reale dei beni assegnati, attestando il plusvalore mediante una relazione di stima ai sensi degli artt. 2343 o 2465 c.c. (rilevando come tale "rivalutazione" sia richiesta dallo stesso legislatore nell'ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali: art. 2500-ter, comma 2, c.c.).

La Massima in evidenza conferma le conclusioni sopra esposte, introducendo una nuova ipotesi di liceità: sarebbe possibile operare una scissione (solo contabilmente) negativa qualora lo scopo dell'operazione sia meramente liquidativo. Ricorre tale ipotesi qualora si intenda riorganizzare il processo di liquidazione delle società coinvolte e dunque la beneficiaria (preesistente) sia in liquidazione e non revochi tale stato.

Con riferimento all'ipotesi sub b) (scissione realmente negativa), la dottrina e la prassi sinora maggioritarie hanno sempre negato la possibilità di assegnare un patrimonio di valore (reale) negativo: l'operazione, infatti, non consentirebbe il soddisfacimento del concambio a favore dei soci della scissa.

In tal senso Cass. 20 novembre 2013, n. 26043 (in questo portale, con nota di Galletti, Scissione negativa e valutazione dell'insolvenza della società scissa e di quella beneficiaria).

Nondimeno il Consiglio Notarile di Roma, rilevando come l'assegnazione di quote della beneficiaria per soddisfare il concambio non sia elemento necessario della fattispecie scissione (si pensi alla cd. scissione asimmetrica), ritiene legittima una scissione realmente negativa.

In particolare:

- con riferimento al rapporto di cambio:

occorre che, alternativamente: (i) non si debba procedere a concambio (es. scissione a favore di beneficiaria che possiede il 100% della scissa); (ii) in ipotesi di scissione parziale, si assegnino quote della scissa a favore dei soci della beneficiaria preesistente (e non ai soci della scissa); (iii) in ipotesi di scissione totale, si assegnino ai soci della beneficiaria cui è attribuito il patrimonio negativo quote di altra beneficiaria;

- con riferimento ai valori patrimoniali coinvolti:

occorre che, alternativamente: (i) la beneficiaria abbia riserve tali da assorbire il valore negativo assegnato; (ii) si tratti di scissione a scopo meramente liquidativo.

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