Nessuna incompatibilità tra scissione societaria e concordato preventivo
24 Novembre 2015
In linea di principio non vi è incompatibilità fra procedura concorsuale concordataria e prospettata operazione straordinaria di scissione societaria parziale post omologazione. Tale piano, prevedendo la prosecuzione dell'attività caratteristica come diretta sino alla omologazione e, successivamente, al verificarsi della ipotizzata scissione parziale, in capo alla società scissa, rientra pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 186-bis l. fall.
Pertanto, spetta al tribunale verificare, in concreto, se il piano e la connessa attestazione specifica dimostri quella funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori che costituisce ragione giustificativa della scelta concordataria con continuità aziendale. In particolare l'operazione di scissione parziale proporzionale progettata dalla ricorrente ed inserita nel piano di concordato rappresenta una evidente deroga all'art. 2740 c.c. che, nel caso di specie, tuttavia, non sembra trovare concreti e monetizzabili vantaggi compensativi a favore dei creditori.
Tale operazione non comporta, sic et simpliciter, la prevalenza della disciplina concorsuale su quella societaria, bensì un concorso integrativo fra le due discipline, con particolare riferimento sia alla responsabilità solidale sussidiaria proporzionale di cui all'art. 2506-quater c.c. che alle opposizioni dei creditori di cui all'art. 2503 c.c. (richiamato dall'art. 2506-ter c.c.), non potendosi ritenere assorbite dalla diversa - quanto a finalità e presupposti - opposizione endoconcorsuale di cui all'art. 180 l. fall.
La dichiarazione di inammissibilità della proposta concordataria avanzata in via principale e fondata su di una continuità mediante scissione societaria post omologa (mirante di fatto alla creazione di una società beneficiaria “di liquidazione” separata dalla società scissa destinata a proseguire il core business aziendale) non impedisce l'ammissione alla procedura concordataria avanzata in via subordinata e fondata sulla prosecuzione diretta della medesima attività da parte della debitrice, purchè di essa sia comunque prodotto il relativo business plan e sia fornita autonoma asseverazione. |