Quando i vantaggi compensativi salvano dalla bancarotta

La Redazione
26 Luglio 2016

In tema di bancarotta fraudolenta, qualora il fatto contestato si riferisca a rapporti intercorsi tra società appartenenti al medesimo gruppo, l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società fallita può essere ritenuta legittima in virtù dei cd. vantaggi compensativi solo laddove il saldo finale delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo sia positivo, la cui dimostrazione grava sull'imputato. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32131/16.

In tema di bancarotta fraudolenta, qualora il fatto contestato si riferisca a rapporti intercorsi tra società appartenenti al medesimo gruppo, l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società fallita può essere ritenuta legittima in virtù dei cd. vantaggi compensativi solo laddove il saldo finale delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo sia positivo, la cui dimostrazione grava sull'imputato. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32131/16.

Il caso. La Corte d'appello di Cagliari confermava la sentenza con cui gli amministratori di due società venivano ritenuti responsabili, a titolo di concorso, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Gli imputati ricorrono per la cassazione della pronuncia lamentando, per quanto qui d'interesse, l'omessa valutazione dei rapporti intercorrenti tra le società amministrate e la riconducibilità delle stesse ad un unico gruppo societario, nel cui contesto avrebbero dovuto essere collocate le condotte contestate per essere qualificate come operazioni infragruppo determinanti vantaggi compensativi, dai quali discenderebbe l'irrilevanza penale del fatto.

Il gruppo di società. La S.C. ravvisa l'infondatezza della tesi proposta dai ricorrenti premettendo che la disposizione di cui all'art. 2634, comma 3, c.c. può trovare applicazione nei soli casi in cui gli autori delle operazioni siano società facenti parte di un “gruppo” ovvero collegate. Pur in assenza di una specifica definizione normativa del “gruppo di società” (e di un'armonica disciplina del fenomeno), la Corte individua l'elemento minimo e caratterizzante di tale struttura nell'attività di direzione e coordinamento, al quale vanno poi a sommarsi le forme pubblicitarie prescritte dall'art. 2497-bis c.c.

Per poter efficacemente invocare la teoria dei cd. vantaggi compensativi, i ricorrenti avrebbero dunque dovuto indicare gli elementi formali legittimanti l'applicazione delle norme relative alla direzione e coordinamento di società, circostanza che invece non può trovare alcun riscontro nelle allegazioni di parte.

I vantaggi fondatamente prevedibili. La Corte aggiunge che l'art. 2634, comma 3, c.c. nell'escludere la responsabilità penale in caso di vantaggi compensativi ha ampliato l'ambito operativo del concetto di cui all'art. 2497, comma 1, c.c. facendo riferimento ai “vantaggi fondatamente prevedibili”. Tale clausola richiede che i vantaggi compensativi dell'appropriazione e della dissipazione del patrimonio sociale siano concreti e cioè «basati su elementi sicuri, pressoché certi e non meramente aleatori o costituenti una semplice aspettativa».

Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazioni infragruppo, i vantaggi compensativi possono dunque escludere la rilevanza penale della condotta solo in quanto sia dimostrato uno specifico vantaggio a favore della società “sacrificata”, idoneo a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione, il cui onere dimostrativo grava sull'amministratore imputato.

Per questi motivi, attesa l'infondatezza delle ulteriori censure, la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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