Impedito controllo e infedeltà patrimoniale richiedono sempre un danno
26 Settembre 2017
Il danno costituisce elemento essenziale tanto nella fattispecie di reato di impedito controllo che in quella di atti di infedeltà patrimoniale: perché assumano rilevanza penale, le condotte degli amministratori devono, dunque, cagionare un danno, rispettivamente nei confronti dei soci e della società. Lo ha affermato la Cassazione, V Sezione Penale, nella sentenza n. 44053. Il caso. Il Gip di Ancona disponeva sequestro preventivo sui beni di una s.r.l., in relazione a condotte degli amministratori riconducibili ai reati di cui agli artt. 2625, comma 2, e 2634 c.c. In particolare, gli amministratori venivano ritenuti responsabili per aver stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda ad un prezzo incongruo, nonché in conflitto di interessi con la società, in quanto la società conduttrice era riconducibile ad uno degli amministratori. Il giudice del riesame annullava il decreto di sequestro, non ravvisando il fumus dei delitti ascritti agli amministratori, e il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione. Impedito controllo. Anche se il ricorso risulta inammissibile, la S.C. ribadisce come il danno sia un elemento essenziale in entrambe le fattispecie di reato ascritte agli imputati. Ai sensi dell'art. 2625, la condotta degli amministratori che ostacolano l'attività di controllo dei soci e degli organi sociali assume rilevanza penale quando cagioni un danno, ai soci. Infedeltà patrimoniale. Parimenti, gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dall'amministratore in conflitto di interesse, assumono rilievo penale se hanno cagionato un danno patrimoniale alla società. Il rilievo del danno. In entrambi i casi, insomma, deve essere adeguatamente identificato e provato il danno, cagionato nel primo caso ai soci, e nel secondo alla società; altra differenza riguarda la natura del danno che, solo nel delitto di impedito controllo, può essere non patrimoniale. Nel caso in esame, il giudice del riesame ha correttamente argomentato sull'inesistenza di un danno, in quanto il canone locatizio dell'affitto di ramo d'azienda consentiva comunque alla società cedente di ripianare i costi. |