ATI: la responsabilità della capogruppo copre anche i crediti da lavoro
26 Novembre 2015
Concludendo l'iter giurisdizionale relativo ad un giudizio di opposizione all'esecuzione per crediti da prestazioni lavorative, la Corte di Cassazione ricostruisce la fisionomia dell'istituto dell'associazione temporanea di imprese, ribadendo come i caratteri di occasionalità, temporaneità e limitatezza del raggruppamento comportino l'inammissibilità dell'ipotesi della creazione di un nuovo soggetto giuridico.
La vicenda oggetto del procedimento riguardava un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal titolare di una ditta partecipante ad un'associazione temporanea di imprese (in cui, peraltro, rivestiva il ruolo di “capogruppo”) a favore della quale il creditore istante aveva prestato la propria attività lavorativa. L'imprenditore rilevava la sua carenza di legittimazione passiva posto che la sentenza di cui si chiedeva l'esecuzione era stata pronunciata esclusivamente nei confronti dell'ATI, invocando altresì il beneficium excussionis nei confronti della stessa. Il giudice adito respingeva l'opposizione ritenendo legittima l'esecuzione intrapresa nei confronti del ricorrente in quanto, in materia di associazione temporanea di imprese, le imprese riunite sono responsabili non solo nei confronti della P.A. appaltante ma anche dei fornitori. L'imprenditore ricorre per la cassazione della pronuncia di merito.
La Corte di Legittimità coglie l'occasione per ricostruire i tratta caratterizzanti dell'istituto dell'ATI, definita quale forma collaborativa tra imprese che affonda le proprie radici nel c.d. joint venture anglosassone, quale modello superindividuale di organizzazione economica. Le prime pronunce intervenute sul tema hanno sancito l'ammissibilità del contratto associativo atipico, distinto dal contratto tipico di società, che dà vita all'ATI costituendo un vincolo interno, non esteriorizzato e senza che ciò costituisca un'entità giuridica autonoma e distinta dai singoli associati.
La legislazione di settore mantiene un atteggiamento neutrale rispetto all'istituto, limitandosi a regolare essenzialmente le modalità di coordinamento tra gli associati per l'esecuzione dei lavori e i loro rapporti esterni. In particolare, l'art. 10, l. n. 109/1994, richiede semplicemente l'esistenza di un contratto di mandato tra l'ATI e una delle imprese partecipanti. Tale raggruppamento di imprese si sostanzia dunque in un rapporto contrattuale basato su un mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile conferito ad una o più delle imprese partecipanti, ovvero la “capogruppo”, per la legittimazione al compimento di ogni attività giuridica necessaria nei rapporti con la stazione appaltante. I conseguenti effetti giuridici si producono direttamente in capo alle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, ferma restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per la gestione delle attività a loro affidate.
Il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta alla “capogruppo” esclusivamente per i rapporti con la stazione appaltante e non si estende nei confronti dei terzi estranei, proprio perché il mandato collettivo conferito alla stessa non crea un centro autonomo di imputazione giuridica.
Tornando al caso di specie, la problematica posta all'attenzione della S.C. attiene alla responsabilità dell'impresa mandataria dell'ATI in relazione ai crediti vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate. Applicando estensivamente il concetto di “fornitori” di cui all'art. 13, comma 2, l. 109/1994 e ritenendolo dunque comprensivo anche dell'attività di lavoro resa dal dipendente – quale elemento indispensabile al fine dell'esecuzione delle opere appaltate - la Corte conferma la responsabilità solidale delle imprese associate nei confronti del lavoratore e, con essa, la sentenza impugnata. |