Sequestro preventivo impugnabile dal difensore solo se investito di procura speciale dalla società
27 Novembre 2015
La Cassazione Penale, con la pronuncia n. 47016/2015, ha affermato che il difensore, per poter proporre reclamo contro il decreto di sequestro, deve avere la procura speciale della società, in quanto è la società stessa, quale terzo interessato, legittimata a proporre l'impugnazione.
Il caso. Il gip del Tribunale di Napoli disponeva sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, nei confronti dei legali rappresentanti di una società, indagati in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 c.p. e 8, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 74/2000. Il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di riesame, confermava il provvedimento impugnato. La Corte di Cassazione interveniva annullando il provvedimento e rinviando la causa al Tribunale, il quale dichiarava nuovamente inammissibile la richiesta di riesame. Un legale rappresentate della società ripropone ricorso in Cassazione.
La legittimazione a proporre riesame contro il decreto di sequestro preventivo. I Giudici di legittimità rilevano che, prima ancora di esaminare la questione in merito alla possibilità di sottoporre a sequestro i beni societari, è necessario valutare la legittimazione degli indagati ad agire per la restituzione dei beni appartenenti alle società investite dal provvedimento di sequestro. Richiamano al riguardo l'art. 322 c.p.p., che attribuisce la legittimazione a proporre riesame contro il decreto di sequestro preventivo al soggetto al quale le cose sono state sequestrate, a colui che avrebbe diritto alla loro restituzione, all'imputato e dunque, sottolineano i Giudici, non anche all'indagato.
Necessario il conferimento di autonoma procura speciale al difensore. Da ciò consegue che legittimato a proporre riesame contro il decreto di sequestro è solo la società cui i beni sono stati sequestrati, la quale agisce come terzo interessato. Costui è portatore di interessi civilistici, per cui oltre a non stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore. Nel caso di specie, osserva la Corte, i legali rappresentanti della società non hanno conferito autonoma procura speciale al difensore affinché proponga riesame in nome e per conto della società. Trova, pertanto, applicazione l'art. 591 c.p.p. e l'impugnazione è inammissibile essendo stata proposta da soggetto non legittimato. Aggiungono, poi, che tale inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in sede di giudizio di rinvio. Per tali ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite. |