Operatore qualificato: dichiarazione del cliente e onere della prova
29 Aprile 2016
In tema di contratti di intermediazione mobiliare, ai fini dell'appartenenza del cliente alla categoria degli operatori qualificati, è sufficiente l'espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso di disporre della competenza ed esperienza richieste in materia, la quale esonera l'intermediario da ulteriori verifiche in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione in suo possesso. Salvo allegazioni contrarie, tale dichiarazione può costituire elemento di prova che il giudice può porre a base della sua decisione ex art. 116 c.p.c., anche come unica fonte di prova, restando a carico del cliente che intenda dedurre la discordanza tra la dichiarazione e la situazione reale l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza dei requisiti e la conoscenza, da parte dell'intermediario, delle circostanze medesime o, almeno, la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro. |