Consiglio di amministrazione e amministratore delegato

La Redazione
28 Ottobre 2015

Il divieto di delega di cui all'art. 2544, comma 1, c.c. attiene alle "competenze" all'interno del c.d.a. ed è volta ad escludere che le decisioni in materia di status di socio possano essere accentrate attraverso il meccanismo delle deleghe in capo a singoli amministratori anziché essere assunte collegialmente.

Il divieto di delega di cui all'art. 2544, comma 1, c.c. attiene alle "competenze" all'interno del c.d.a. ed è volta ad escludere che le decisioni in materia di status di socio possano essere accentrate attraverso il meccanismo delle deleghe in capo a singoli amministratori anziché essere assunte collegialmente: ciò non impedisce che la società possa statutariamente prevedere che la decisione del c.d.a. possa a sua volta essere riesaminata dal Collegio dei Probiviri, essendo anzi tale rimedio coerente con la esigenza di adottare particolari cautele nella materia di esclusione di socio.

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