Possibile diversificare la ditta dalla denominazione sociale

La Redazione
03 Agosto 2015

La denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali e può essere distinta dalla ditta che, invece, individua l'impresa. Ne consegue che una società di capitali può utilizzare diverse ditte per identificare le sue diverse attività imprenditoriali purché vi sia una connessione con la denominazione sociale.

La denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali e può essere distinta dalla ditta che, invece, individua l'impresa. Ne consegue che una società di capitali può utilizzare diverse ditte per identificare le sue diverse attività imprenditoriali purché vi sia una connessione con la denominazione sociale.

Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 16163 del 30 luglio scorso.

Il caso. Due società aventi sede nella stessa città si contendevano l'uso della medesima ditta e insegna. Il Tribunale e la Corte d'Appello, accertando il risalente preuso di una delle due società e ritenendo la confondibilità delle imprese, operanti in settori parzialmente simili, imponevano all'altra società l'obbligo di integrare o modificare la propria insegna con indicazioni idonee a differenziarla dalla precedente. La vicenda giungeva infine in Cassazione.

Ditta e impresa. La S.C. ha l'occasione di ribadire che la ditta ha la funzione di identificare l'imprenditore come soggetto di diritti, e per questa ragione l'art. 2563 c.c. esige che ne includa almeno il cognome o la sigla (così: Cass. n. 16283/2009). L'insegna, invece, ha la funzione di identificare un determinato stabilimento nel quale l'attività imprenditoriale viene esercitata (Cass. n. 1042/1966).

Possibile differenziare la ditta dalla denominazione sociale. La ditta può non coincidere con la denominazione sociale, cioè il nome necessario di una società di capitali. Una stessa società può, anzi, utilizzare diverse ditte, destinate a identificare sue eventualmente diverse attività imprenditoriali, purchè, nel rispetto del principio di verità imposto dall'art. 2563 c.c., vi sia una connessione con la denominazione sociale. Così dottrina e giurisprudenza hanno ammesso una differenza tra ditta e denominazione sociale.

Ebbene, secondo l'incensurabile ricostruzione dei giudici di merito, il preuso del nome riguardava sia la ditta che l'insegna. Da qui l'inammissibilità del ricorso.

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