Valutazione del Tribunale sulla proroga dell’amministratore giudiziario

La Redazione
31 Agosto 2017

L'amministratore giudiziario di una s.p.a., nominato ex art. 2409 c.c., può rappresentare al Tribunale l'opportunità di prosecuzione del proprio incarico ma, in difetto di adesione dei soggetti legittimati - soci o collegio sindacale - non è legittimato in via autonoma a domandare al Tribunale la pronuncia di ulteriori provvedimenti ex art. 2409 c.c.

L'amministratore giudiziario di una s.p.a., nominato ex art. 2409 c.c., può rappresentare al Tribunale l'opportunità di prosecuzione del proprio incarico ma, in difetto di adesione dei soggetti legittimati - soci o collegio sindacale - non è legittimato in via autonoma a domandare al Tribunale la pronuncia di ulteriori provvedimenti ex art. 2409 c.c.

Il Tribunale, in ogni caso, per provvedere alla proroga dell'incarico deve valutare la persistenza delle cause organizzative che hanno motivato la revoca dell'organo amministrativo.

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