Un criterio di “atecnicità” valutativa medico legale quale fondamento giuridico – normativo dell'art. 32, comma 3-ter, L. n. 27/2012

02 Maggio 2016

La lettura dell'ordinanza n. 242 del 26 novembre 2015 della Corte Costituzionale dimostra il persistere di una carenza conoscitiva, da parte del Legislatore e della stessa Corte Costituzionale, dei basilari fondamenti tecnici della valutazione medico legale del danno alla persona: dal concetto di lesione a quello di menomazione, entrambi sottoposti ad una disamina diagnostica medico legale basata sull'apprezzamento tecnico di elementi probatori documentali e clinici (ove occorra suffragati da suppletiva indagine strumentale), passando attraverso una specifica criteriologia scientifica idonea a confermare la sussistenza del nesso di causa tra evento dannoso e sue conseguenze temporanee e/o permanenti.
Quando chi è chiamato a stimare un danno e chi è preposto a liquidarlo non si parlano

Come già più volte discusso in precedenti articoli (v. E. Pedoja, "Lesioni di lieve entità": problematiche valutative medico-legali dopo la pronuncia della Consulta (C. Cost. n. 235/2014), in Ri.Da.Re.) il principale equivoco interpretativo tra il medico legale ed il giurista riguarda la distinzione che la medicina legale pone tra il concetto di lesione e quello di menomazione: principi che non consentono di prospettare una proporzione diretta tra gravità della lesione e menomazione conseguente, risultando improponibile – sotto il profilo tecnico – equiparare in un'unica definizione il presupposto risarcitorio di lesione biologica di lieve entità con quello di danno biologico permanente di lieve entità.

Ciò, oltre a porre seri problemi d'equità nella liquidazione delle micropermanenti da RC auto e Responsabilità Sanitaria rispetto alla RC generale, ha determinato altresì una ulteriore iniquità, relativa alla liquidazione del danno biologico temporaneo, in quanto i relativi parametri monetari sono ancorati a riferimenti tecnici medicolegali afferenti alla menomazione (invalidità permanente superiore od inferiore al 9%) e non alla specifica modalità evolutiva della lesione , cioè all'entità della compromissione delle condizioni fisiche-psichiche realizzatasi nel periodo di malattia (danno biologico temporaneo) che non infrequentemente non sono proporzionali al grado di invalidità permanente eventualmente residuata.

Breve ricostruzione storica del concetto medicolegale di “microinvalidità permanente”

Dovendo commentare la recente Ordinanza della Consulta (C. cost., n. 242/2015), intervenuta nuovamente a confermare la “validità” normativa del comma 3-ter dell'art. 32, D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, modificato con L. n.27/2012 (doveroso ripetere di per sé totalmente privo di valenza tecnica scientifica), sorge il dubbio che molti giuristi e medicolegali abbiano dimenticato, o forse non sanno, che il concetto di «micro danno permanente» nasce ufficialmente già negli anni Sessanta, quando il riferimento valutativo medicolegale (per la natura patrimoniale del danno alla persona risarcibile) era basato sul criterio di riduzione della capacità lavorativa generica (quale attributo dell'uomo medio), anche se i Barèmes dell'epoca ,in vero come quelli attuali, prendevano a riferimento esclusivamente variabili di ordine disfunzionale anatomico per la stima della invalidità permanente definita all'epoca “generica”.

Inoltre fino agli anni Ottanta la liquidazione dellInabilità temporanea faceva riferimento necessariamente alla esclusiva ripresa della attività lavorativa, senza tener conto dell'effettivo decorso biologico della malattia postraumatica: ciò proprio per la risarcibilità del solo danno patrimoniale, legato quindi a impedimento al lavoro e non ad alterazione della salute in sé.

Sussistevano tuttavia, anche all'epoca, delle pur minime condizioni di “alterata” stabilizzazione della lesione (ad esempio prolungati periodi di sintomi disfunzionali neurovegetativi o di cefalea nei traumatizzati cranici, postumi dolorosi disfunzionali in esiti di traumi articolari minori, modesti disturbi di adattamento psichico post traumatico, ecc), a prognosi difficilmente definibile, se non per ogni singolo soggetto in rapporto all'età o ad altri fattori parafisiologici o patologici predisponenti.

Tali situazioni – stante l'impossibilita di una prognosi sicura di completo recupero funzionale ed in assenza di corrispondenti parametri risarcitori – erano state equiparate nei Barèmes (con ampia condivisione medicolegale) a piccole condizioni di invalidità permanente, generalmente contenute tra il 2% - 3% della teorica della capacità lavorativa generica, al fine di consentirne una equa definizione monetaria e quindi un possibile risarcimento.

Va ricordato che il concetto di “permanenza” in medicina legale non corrisponde a quello di “perpetuo”, essendo il termine applicabile a tutti gli stati di menomazione per i quali non è esattamente definibile cronologicamente l'effettivo realizzarsi di completo recupero funzionale.

Con l'avvento del danno biologico, la dottrina medicolegale, avendo mantenuto nei Barèmes gli stessi riferimenti tecnici di disfunzionalità anatomica o psichica, è stata obbligata a trasportare le predette fattispecie menomative, dal contesto della micropermanente alla capacità lavorativa generica a quello della micropermanente alla invalidità permanente biologica: questo , in particolare , anche per praticità valutativa (e di conseguenza liquidativa) idonea a definire tutte quelle minime condizioni lesive che, se esaminate in dettaglio per ogni singolo soggetto , previo corrispondente riscontro probatorio, avrebbero imposto in alternativa il calcolo dell'effettivo periodo resosi necessario per la stabilizzazione dei postumi biologici.

Questo con un rischio liquidativo ( sia per il computo , pur “ a scalare “ della temporanea ,sia per gli effettivi costi di cura ad essa riconducibili ) probabilmente talora di gran lunga superiore all'equivalente monetario di una micro IP biologica , quale fino ad oggi individuata a seguito di accertamento medicolegale , con riferimento ai parametri previsti dall attuale Bareme di Legge ( tabella del Decreto del Ministero della Salute del 3/7/2003))

Riferimenti valutativi medicolegali utilizzati anche dopo la data di emanazione dei commi 3-ter e 3-quater dell'art. 139 della legge n.27/2012.

Il comma 3-ter ed il comma 3-quater art. 32 L. n. 27/2012

Nelle recente Ordinanza del novembre 2015 la Consulta ha ribadito la disposizione prevista dal comma 3-ter per la quale «le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente». Ha altresì riconfermato – ai sensi del comma 3-quater della stessa normativa - l'esclusione che la necessità del riscontro strumentale sia riferibile al «danno temporaneo» accertato sulla base di dati conseguenti al rilievo medicolegale rispondente ad una corretta metodologia.

La predetta Pronuncia ripropone per l'ennesima volta il contrasto medicolegale- giuridico sui presupposti interpretativi probatori dei citati commi.

Il comma 3-ter appare per qualsiasi specialista esperto e quotidianamente impegnato nella stima del danno alla persona, totalmente privo di “tecnicità” scientifica medicolegale, passibile di ampie interpretazioni e spesso vincolato a prove diaboliche «in quanto attinente a substrati “anatomici” di lesione non più accertabili in fase di stabilizzazione dei postumi o spesso difficilmente apprezzabili strumentalmente nel loro decorso , salvo prospettarsi il ricorso ad una “miriade” di indagini suppletive , del tutto prive di finalità diagnostica clinica, talora effettuabili solo in rari centri ad elevata specializzazione diagnostica e decisamente costose, non potendosi escludere – paradossalmente – la possibilità teorica di ricorrere ad accertamenti strumentali altamente indaginosi ed invasivi.

Si consideri , peraltro, che – in ambito diagnostico sanitario - non esiste, se non in rari casi, un accertamento “clinico-strumentale” idoneo di per sè a determinare una precisa diagnosi clinica di lesione (unici esempi possono essere l'indagine spirometrica idonea valutare la natura e l'entità di un determino deficit ventilatorio o respiratorio, oppure lo studio ergometrico della funzionalità cardiaca), essendo peraltro noto che tutta la patologia psichiatrica (qualunque sia la sua manifestazione clinica) non è passibile di alcun riscontro strumentale.

Alcuni Autori e Giuristi , approfondendo la valenza "probatoria" del termine "suscettibile", presupposto del comma 3-ter, hanno prospettato la possibilità di estendere l'interpretazione del testo anche a eventuali “ riferimenti “ indiretti “ desumibili dalla più Autorevole letteratura scientifica, idonei a riconoscere - pur in assenza di riscontro strumentale oggettivo nel caso specifico - la risarcibilità della lesione:

Orientamento sicuramente apprezzabile, ma subordinato ,ai fini probatori, al concetto di “suscettibilità”: cioè evidenza scientifica di riscontro strumentale che “può” essere riscontrabile per una determinata lesione , ma che non necessariamente “deve” essere riscontrata per negarne un reale esito permanente, posto che il termine “suscettibile” non è correlabile ad alcun determinato significato probabilistico.

Il comma 3-quater - per il medicolegale - è un semplice “pleonasmo” tecnico che conferma l'attività usualmente posta in essere dall' esperto specialista medicolegale chiamato ad esprimere il proprio parere motivato per un determinato danno , e non solo di lieve entita ( la visita e la verifica della documentazione sanitaria), ai fini della individuazione delle conseguenze temporanee della lesione (IT biologica) e dello stato menomativo ( IP biologica) , dovendosi necessariamente ricordare che , per tale ultima fase di valutazione , lo specialista mediocolegale – anche in ambito di micropermanenti - puo' avvalersi di integrative indagini strumentali ovvero di autonomo supporto strumentale, idoneo a confermare i riscontri clinici desunti nel corso della visita .

Un aspetto importante, ribadito dalla citata Ordinanza della Consuta , riguarderebbe comunque il presupposto della possibilità di accertamento – anche solo visivo – basato su dati, conseguenti al rilievo medicolegale , rispondenti ad una corretta metodologia sanitaria per la stima del danno temporaneo : principio valutativo tecnico che di fatto consentirebbe al medicolegale una piu' corretta valutazione dell'effettivo periodo di stabilizzazione dei postumi (sia in relazione all'entità della lesione, sia in rapporto alla capacità di recupero funzionale posttraumatico da parte del danneggiato).

Dati probatori di natura “clinica” basati dunque su adeguati riscontri documentali e – ove necessario - suffragati da riscontri strumentali di supporto , utili alla individuazione della evoluzione della lesione anche nelle fasi “subcliniche”, fino alla effettiva “guarigione funzionale".

In tale ottica si potrebbe ragionevolmente superare il problema liquidativo delle micropermanenti ( anche nei casi di quelle lesioni articolari che maggiormente ricorrono in corso di sinistro stradale ) passando dal concetto liquidativo di “micro- danno permanente“ a quello – piu' realistico ed oggettivo – di “temporanea biologica personalizzata".

Conclusioni

Le osservazioni che si devono muovere anche alla recente Ordinanza della Consulta riguardano l'evidente contrasto interpretativo – in ambito di micropermanenti in RC auto –sui presupposti legislativi relativi all'onere probatorio del danno permanente , ove questo continui ad ancorarsi al concetto di lesione e non di menomazione di lieve entita.

In vero dalla stessa Ordinanza emergerebbe la possibilità di una piu estensiva interpretazione del comma 3-quater, finalizzata ad una oggettiva determinazione dell' effettivo periodo di temporanea biologica nelle varie fattispecie di lesione in rapporto ad un determinato soggetto danneggiato (come suole verificarsi in altri Paesi della Comunità Europea).

Questo, pur negli ovvi limiti di praticità, presupponendo una minore automaticità liquidativa, consentirebbe di fatto di superare il vecchio concetto medicolegale di “micropermanente“, nel significato valutativo-prognostico finora utilizzato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario