Giudizio di ottemperanza: onere probatorio relativo alla contestuale domanda risarcitoria

03 Febbraio 2017

Onere dei ricorrenti, nell'agire in giudizio per l'ottemperanza di una sentenza definitiva del G.O. correttamente notificata alla P.A., è provvedere a distinguere tra danni anteriori al giudicato e danni successivi.
Massima

Nell'agire in giudizio per l'ottemperanza di una sentenza definitiva del G.O. correttamente notificata alla P.A., è onere dei ricorrenti, nel proporre la domanda, provvedere (con riguardo ad entrambe le voci di lesione patrimoniale e non patrimoniale) a distinguere tra danni anteriori al giudicato perché aventi origine direttamente dal fatto illecito e in quanto tali inammissibili ex art. 112, comma 3, c.p.a. e danni viceversa scaturenti direttamente dal mancato adempimento di quanto statuito nel giudicato, ossia successivi a quest'ultimo, astrattamente ammissibili in rito.

Il caso

I ricorrenti, residenti in un immobile sito a circa 30 metri dalla tangenziale Ovest di Catania, adivano il G.A. chiedendo l'ottemperanza del giudicato formatosi nei confronti di ANAS S.p.a. nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del mancato adempimento degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato.

Gli attori, infatti, in ragione delle intolleranti immissioni di rumore e vibrazioni prodotte dal traffico veicolare, adivano il Tribunale ordinario di Catania che condannava ANAS S.p.a., previo accertamento dell'intollerabilità delle suddette immissioni, a eseguire i lavori dettagliatamente indicati nella relazione di C.T.U. esperita nel corso del giudizio, per ridurre al minimo le conseguenze negative d'impatto ambientale patite dai ricorrenti dalla data di entrata in servizio del tratto stradale in questione.

La sentenza del G.O., divenuta definitiva, munita di formula esecutiva, era stata correttamente notificata ad ANAS S.p.a. che, nonostante le successive reiterate diffide a eseguire quanto deciso, non ottemperava al giudicato.

La questione

Il punto è il seguente: qual è l'onere probatorio in capo all'attore che agisca per l'ottemperanza di un giudicato, in relazione alla domanda risarcitoria?

Le soluzioni giuridiche

La sentenza prende le mosse dal mancato adempimento delle obbligazioni di facere sorte in virtù del giudicato formatosi nei confronti della P.A. resistente, condannata dal G.O.: ad apportare delle modifiche alle barriere antirumore così come collocate presso il tratto di strada in questione; a realizzare un'apposita ricopertura in corrispondenza di un giunto tecnico tra due tratti di barriera contigua, al fine di ridurre le immissioni misurate nella relazione peritale depositata in giudizio.

Stante il perdurante ritardo nell'esecuzione della sentenza durato più di dieci anni, i ricorrenti adivano il G.A. per ottenere la condanna dell'Amministrazione resistente a dare piena e completa ottemperanza alla sentenza del G.O. - con immediata nomina, per il caso di ulteriore inerzia, di un Commissario ad acta - nonché al risarcimento dei danni subiti, unitamente alla fissazione di una somma di denaro a titolo di astreinte per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

I ricorrenti chiedevano inoltre il risarcimento, a titolo di danno patrimoniale, da un lato, del significativo deprezzamento del valore di mercato dell'immobile di loro proprietà, dall'altro, delle spese sostenute per la sostituzione degli infissi esterni; mentre, a titolo di danno non patrimoniale (esistenziale e biologico), chiedevano altresì il risarcimento del danno subito alla loro qualità di vita, essendo stati costretti a vivere e a invecchiare chiusi in casa, per oltre dieci anni, in un contesto abitativo privo di quiete, con conseguente profondo disagio, tramutatosi in seguito in vere e proprie autentiche patologie da stress del sistema neurovegetativo.

Il Giudicante, nell'accogliere la domanda principale, distingue gli obblighi di facere dall'obbligazione pecuniaria di dare e nomina due distinti Commissari ad acta, attesa la differente natura della condanna contenuta nel giudicato azionato; con riferimento alla domanda risarcitoria discerne le varie figure richiamate nel ricorso.

Quanto al lamentato danno patrimoniale, da una parte, dichiara l'inammissibilità della domanda relativamente al deprezzamento del valore di mercato dell'immobile, dall'altra, invece, accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza della necessità di aver dovuto provvedere a proprie spese alla sostituzione degli infissi esterni. Motiva il Tribunale che solo quest'ultima voce di danno è direttamente riconducibile alla mancata esecuzione del giudicato, diversamente dalla prima voce di danno invece che è causalmente riconducibile all'illecito, accertato con il giudicato e dunque anteriore allo stesso.

Quanto al lamentato danno non patrimoniale, invece, il Collegio, richiamando la mancata differenziazione a livello probatorio delle voci di danno ante e post giudicato, dichiara la domanda in parte inammissibile e in parte infondata, giudicandola viziata da una sostanziale assenza di allegazione probatoria. I ricorrenti, infatti, si erano limitati ad affermare, per il danno biologico, che il disagio subito si sarebbe tramutato “in autentiche patologie da stress” omettendo tuttavia di specificare finanche il tipo di patologia, oltre che di produrre idonea certificazione medica; mentre, per il danno esistenziale, avevano omesso qualsiasi riferimento al diritto costituzionale leso.

Osservazioni

La pronuncia in esame offre interessanti spunti di riflessione sia con riferimento al giudizio di ottemperanza ex art. 112 e ss. c.p.a. sia con riferimento all'onere probatorio che, in siffatto giudizio, grava sull'attore che proponga contestuale domanda risarcitoria per i danni subiti a causa del mancato adempimento degli obblighi nascenti dalla sentenza azionata.

Ebbene, quanto allo strumento dell'ottemperanza, giova ricordare come l'evoluzione del processo amministrativo sia stata da sempre improntata all'affermazione della sua efficacia quale strumento di effettiva tutela. Solo in seguito all'entrata in vigore della Costituzione, però, lo strumento ha trovato una sua piena realizzazione in armonia con le previsioni costituzionali, le quali impongono la necessità di ordine generale che il mezzo processuale produca quei risultati sostanziali che si identificano, per la parte vittoriosa, con il conseguimento del bene della vita in contestazione. Nell'attuale quadro normativo, infatti, il giudizio di ottemperanza si caratterizza quale strumento idoneo a rendere concrete le statuizioni contenute nel provvedimento giurisdizionale esecutivo, in cui esso trova il suo titolo e, in definitiva, a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale: la c.d. effettività esecutiva.

Il perimetro del giudizio di ottemperanza, soggettivo e oggettivo, non può, tuttavia, essere più ampio di quello del giudizio di cognizione, sicché la mancanza di simmetria soggettiva e/o oggettiva dei processi di cognizione ed esecuzione renderà il riscorso per ottemperanza inammissibile: il giudizio di ottemperanza, nella sostanza, si prefigge proprio l'identificazione di una volontà di legge non ancora nitidamente emersa, di guisa che, ove questa invece già sussista, come nel caso di specie dove la domanda risarcitoria era stata in parte già oggetto di sindacato giurisdizionale, il rimedio dell'ottemperanza non potrà essere azionato surrettiziamente al fine di eludere il principio del ne bis in idem.

Nel caso di specie, infatti, quanto alla voce di danno patrimoniale relativa al deprezzamento dell'immobile, il Collegio se, da una parte, rileva che trattasi di voce di danno astrattamente ricollegabile in via diretta al fatto illecito e quindi anteriore al giudicato, dall'altra, proprio applicando il principio del ne bis in idem, sottolinea che la stessa istanza era già stata oggetto di sindacato giurisdizionale da parte del G.O., che l'aveva rigettata perché «rimasta priva di riscontro», ossia per carenza probatoria.

Quanto, invece, alla questione inerente l'onere probatorio gravante sull'attore che nel giudizio di ottemperanza proponga contestuale domanda risarcitoria, la sentenza in parola chiarisce come questo si estenda alla prova della chiara delimitazione temporale del fatto generativo del danno di cui si chiede il risarcimento. Solo il danno connesso all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione può infatti essere risarcito in sede di ottemperanza, non anche un danno che abbia la sua causa eziologica in un momento precedente alla formazione del giudicato stesso. Da qui, l'onere per l'attore di identificare e provare in giudizio che il danno di cui chiede il risarcimento è il prodotto della violazione o dell'elusione del giudicato. Nella sentenza, infatti, quanto alla voce di danno patrimoniale derivante dall'acquisto dei nuovi infissi esterni resi necessari dal perdurante inadempimento della P.A. resistente, il Collegio accoglie la domanda considerato che l'intervento effettuato alle finestre era successivo di ben tredici anni rispetto a quanto accertato dalla CTU, nonché successivo di molti anni anche rispetto al passaggio in giudicato della sentenza azionata.

Da ultimo, giova un cenno alla prova del danno non patrimoniale.

In relazione al lamentato danno biologico, infatti, il Collegio rileva che, per quanto normalmente questo si risolva in un peggioramento della qualità della vita, presuppone pur sempre una lesione dell'integrità psicofisica, di cui quel peggioramento è solo la conseguenza, non essendo risarcibile la minore godibilità della vita, ma solo la lesione della salute, costituente il bene giuridicamente tutelato dall'art. 32 Cost. Non è dunque configurabile un danno biologico risarcibile in difetto della prova di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto che sia conseguenza delle sofferenze indotte.

Relativamente al danno esistenziale, invece, da un lato, per la parte della voce di danno risalente al periodo antecedente il giudicato, la domanda di risarcimento del danno è rigettata perché non proposta nell'originario atto di citazione ma solo successivamente, in violazione del principio del divieto di mutatio libelli; dall'altro, per la parte verificatasi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza azionata, il rigetto è motivato atteso che - oltre all'allegazione generica e non provata dai ricorrenti - il danno esistenziale può ritenersi qualificato unicamente nell'ipotesi in cui investa diritti fondamentali espressamente riconosciuti dalla Costituzione. Viene ribadito cioè che la sola esposizione al rumore per un decennio non è, in sé, sufficiente a dimostrare la lesione di alcuno di tali diritti, costituendo preciso onere di chi agisce in giudizio allegare e provare sia la fonte delle singole menomazioni alla qualità della vita subite, sia il diritto costituzionalmente tutelato leso dalle suddette menomazioni, perché, diversamente opinando, in assenza del suddetto vincolo limitativo, sarebbe altrimenti passibile di risarcimento qualsiasi menomazione alla propria esistenza.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.