L’autonomia del danno morale e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

Silvia Toffoletto
Filippo Rosada
05 Agosto 2014

Nell'ambito dell'Unione europea, il 19 ottobre 2007 si conclusero i lavori della conferenza intergovernativa con l'approvazione, firmata a Lisbona il 13 dicembre 2007, del “Trattato che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea”, entrato in vigore il 01 dicembre 2009 (in Italia con L. 2 agosto 2008 n. 130).Il Trattato sull'Unione Europea (TUE) “riformato” risulta composto di 55 articoli, raggruppati in sei titoli; il trattato che istituisce la Comunità Europea viene modificato anche nella denominazione e diventa il “Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea” (TFUE) costituito da 358 articoli. “La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea” invece, come noto, era stata adottata a Nizza nel 7 dicembre 2000 e riadattata con modifiche a Strasburgo il 12 dicembre 2007.Per quanto attiene il Consiglio d'Europa, invece, dagli originari dieci Stati che diedero impulso nel 1949 al Consiglio d'Europa, attualmente ne fanno parte 47; alla originaria “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” firmata a Roma il 4 novembre 1950, si sono aggiunti nel tempo 14 protocolli.
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione come vincolo per le istituzioni europee

Nell'ambito dell'Unione europea, il 19 ottobre 2007 si conclusero i lavori della conferenza intergovernativa con l'approvazione, firmata a Lisbona il 13 dicembre 2007, del “Trattato che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea”, entrato in vigore il 01 dicembre 2009 (in Italia con L. 2 agosto2008 n. 130).

Il Trattato sull'Unione Europea (TUE) “riformato” risulta composto di 55 articoli, raggruppati in sei titoli; il trattato che istituisce la Comunità Europea viene modificato anche nella denominazione e diventa il “Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea” (TFUE) costituito da 358 articoli.

“La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea” invece, come noto, era stata adottata a Nizza nel 7

dicembre 2000 e riadattata con modifiche a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

Per quanto attiene il Consiglio d'Europa, invece, dagli originari dieci Stati che diedero impulso nel 1949 al Consiglio d'Europa, attualmente ne fanno parte 47; alla originaria “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” firmata a Roma il 4 novembre 1950, si sono aggiunti nel tempo 14 protocolli.

Nel primo Titolo del TUE vi è un chiaro richiamo ai valori su cui l'Unione si fonda (art. 2) e un esplicito riferimento ai diritti fondamentali dell'uomo, che l'Unione si impegna a garantire e rispettare.

Anche se la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cd. Carta di Nizza/Strasburgo 2007) non è stata “fisicamente” incorporata ai nuovi trattati e rimane un testo separato, l'art. 6 del TUE ne qualifica portata e rango, come vengono anche specificati portata e ruolo della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e delle tradizioni costituzionali comuni.

L'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, dopo le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, stabilisce:

Art. 6 “1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'unione in quanto principi generali.”

In concreto, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza/Strasburgo 2007) diventa giuridicamente vincolante per tutte le istituzioni europee, avendo lo stesso valore giuridico dei trattati.

Per quanto attiene la Convenzione europea per i diritti dell'uomo, l'Unione vi aderisce, anche se tale adesione tuttavia non è ancora formalmente avvenuta, ma è stata proclamata, mancando ancora la ratifica.

La relazione annuale della Corte di giustizia per l'anno 2013 - il rinvio pregiudiziale

Nella relazione della Corte di Giustizia sull'attività per l'anno 2013 si leggono alcuni dati significativi: nel 2013 vi sono state 1.587 cause concluse, il 10% in più rispetto all'anno precedente.

Per quanto attiene le cause nuove complessivamente introdotte nell'anno, queste sono state pari a 699, di cui 450 sono state rappresentate da rinvii pregiudiziali (il dato italiano segnala che 62 rinvii pregiudiziali sono stati presentati dall'Italia, seconda solo alla Germania, che ne ha presentati 97).

La Corte, oltre a manifestare soddisfazione, teme una compromissione dell'efficienze del sistema giurisdizionale dell'Unione nel suo complesso. “Per tale ragione, la ricerca di mezzi, sia a livello normativo che sul piano dei metodi di lavoro, per migliorare l'efficienza del sistema giurisdizionale dell'Unione, deve essere costante e continua.”

Si legge ancora nella relazione annuale, che la durata dei procedimenti a seguito di rinvio pregiudiziale è stata di 16,3 mesi.

In tema di rinvio pregiudiziale, la Corte ha effettuato un richiamo alla sentenza del 15 gennaio 2013 Krizan e a. (C-416/10), ove la Corte ha avuto modo di ricordare che: una norma procedurale nazionale, in base alla quale le valutazioni effettuate da un organo giurisdizionale superiore vincolano gli organi giurisdizionali inferiori,

- non può compromettere la facoltà di quelli inferiori di investire la Corte UE di una questione pregiudiziale, qualora quelli inferiori nutrano dubbi in merito all'interpretazione del diritto dell'UNIONE,

-dovendo tali giudici (quelli inferiori) “discostarsi dalle valutazioni dell'organo giurisdizionale di grado superiore qualora ritengano, alla luce dell'interpretazione data dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell'Unione”.

La Corte ha anche ritenuto che un giudice nazionale è tenuto “a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, anche quando il diritto nazionale prevede la possibilità di presentare, dinanzi al giudice costituzionale dello stato membro di cui trattasi, un ricorso contro le decisioni di tale giudice, limitato alla verifica dell'eventuale violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione nazionale o da una convenzione internazionale”.

La relazione annuale della Corte di giustizia per l'anno 2013 - obbligo di rispetto dei giudizi nazionali dei diritti fondamentali della Carta

Nella relazione annuale della Corte di giustizia per l'anno 2013, viene dedicato un paragrafo all'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ivi richiamando la Corte due pronunce importanti dell'anno.

Nella sentenza del 26 febbraio 2013, Akerberg Fransson (C-617/10), la Corte di giustizia, richiamata la sua giurisprudenza costante in materia, nonché l'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali, ha ribadito che:

quando una normativa nazionale rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati, nel senso che, anche se la normativa nazionale non traspone, tout court, ad es. una direttiva in materia, ma tale normativa nazionale costituisce attuazione di disposizioni di diritto dell'Unione e mira a tutelare interessi dell'Unione (ad es. in materia finanziaria di IVA), i diritti fondamentali trovano applicazione.

Nella sentenza 26 febbraio 2013, Melloni (C-399/11), la Corte stabilisce che, in una situazione in cui il giudice nazionale è chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di una misura nazionale che, in una situazione nella quale l'azione degli Stati membri non è interamente determinata dal diritto dell'Unione, attua tale diritto, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali.

Tuttavia tale applicazione non deve compromettere:

-né il livello di tutela previsto dalla Carta dei diritti fondamentali, come interpretata dalla Corte,

-né il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione.

Inoltre, la Corte nella medesima sentenza ha stabilito che:

il diritto dell'Unione osta a una prassi giudiziaria che subordina l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dal tenore della medesima o dalla relativa giurisprudenza , in quanto “tale prassi priva il giudice nazionale del potere di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della Corte di giustizia, la compatibilità di tale disposizione con la Carta medesima”.

Sempre nella sentenza Melloni, la Corte ha avuto modo di specificare, che è vero che l'art. 53 della Carta dei diritti fondamentali conferma che, quando un atto di diritto dell'Unione richiede misure nazionali di attuazione, le autorità e i giudici nazionali possono applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta dei diritti fondamentali, né il primato, l'unità, e l'effettività del diritto dell'Unione.

L'autonomia del danno morale

L'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione stabilisce: art. 1 “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.

Di epoca successiva all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si richiamano alcune sentenze della Corte di Cassazione che, nell'ambito della trattazione del danno morale, hanno fatto riferimento all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

Nella sentenza Cass.10 marzo2010, n. 5770 (incidente stradale - morte di un congiunto), la Suprema Corte indica che il danno alla salute trova protezione nell'art. 32 Cost., mentre il danno morale trova tutela nell'art. 2 Cost. (la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo) e nella “Carta di Nizza”, nell'art. 1 (“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”), espressamente indicando:

“… nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost., in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona … deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto …”

In Cass. 13 luglio 2011, n. 15373 (bimbo caduto da un seggiolino della bicicletta in seguito a urto contro autovettura), le parti ricorrenti (danneggiati) lamentavano la violazione dell'art. 2 Cost. in combinato disposto con l'art. 1 Carta di Nizza per aver la Corte di merito liquidato il danno morale in una frazione del biologico (doglianza non accolta nel caso di specie, con richiamo della Suprema Corte al principio di unitarietà della liquidazione del danno con un'unica voce onnicomprensiva, al fine di evitare duplicazioni di voci risarcitorie).

In Cass. 12 settembre 2011, n. 18641 (minore, all'atto della nascita, lesioni permanenti) si evidenzia che la valutazione del danno morale “dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale del danno alla salute, sicché vanno esclusi meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico..”.

In Cass. 17 aprile 2013 n. 9231, (decesso di pedone a seguito investimento), accogliendo i motivi dei ricorrenti, si legge: “Infatti, secondo l'art. 11 c. II, artt. 61, 62, 63 e 107 della Costituzione europea il danno morale costituisce lesione del valore universale della persona umana, inviolabile, la cui tutela giurisdizionale risarcitoria deve esser piena. Secondo gli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo ogni persona ha il diritto al rispetto della vita privata e familiare, a fondare una famiglia e alla formazione morale e sociale della prole, che ha diritto alla cura e al supporto genitoriale. La Costituzione Italiana garantisce la piena tutela dei diritti fondamentali di ci agli artt. 2, 29, 30, 31 Cost.: integrità morale, vita matrimoniale, solidarietà familiare, rapporto parentale. L'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. n. 190/2008, afferma che la dignità umana ha la sua massima espressione nell'integrità morale e biologica..” , escludendo la Suprema Corte che il danno morale possa essere liquidato in una frazione del danno biologico, e statuendo che la Corte di merito doveva esplicitare, se e come, aveva considerato tutte le concrete circostanze per risarcire integralmente il danno non patrimoniale subito da ciascun componente del nucleo familiare.

I predetti principi sono stati, da ultimo, riproposti con ulteriori spunti di riflessione e rilevanti conseguenze in punto di diritto, in Cass. n. 1361/2014 (relatore Dott. Scarano). In questa rivoluzionaria ma anche discussa pronuncia, si da atto dell'avvenuto recepimento dalla giurisprudenza di legittimità della qualificazione del danno morale in termini di dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona…

I Giudici della Suprema Corte, inoltre, dopo aver segnalato l'ontologica autonomia del danno morale, in ragione della diversità del bene protetto, escludono che il valore della integrità morale possa stimarsi in una mera quota minore del danno alla salute, arrivando così a riconoscere il diritto - iure ereditario - dei congiunti del deceduto al risarcimento del danno da morte istantanea, rimarcando il diritto all' “integralità del risarcimento del danno”.

Quale l'attività dell'interprete nel richiamo agli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

Nelle linee guida elaborate nell'ambito del progetto “European judicial cooperation in fundamental rights practice of national courts ” programma diritti fondamentali e cittadinanza, a cura dell'European University Institute – Department of Law, di recente pubblicazione, trova spazio un articolato sistema di classificazione di tecniche applicabili in caso di contrasto con la normativa dell'Unione europea e i principi enucleati nell'ambito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della giurisprudenza della CEDU.

Rinviando alla interessante lettura integrale di tale studio, nella presente sede si richiama quanto ivi indicato per i casi di interpretazione conforme.

Secondo la definizione della Corte di Giustizia, l'interpretazione conforme richiede che il giudice nazionale debba interpretare il diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della rilevante norma di diritto UE, onde perseguire il risultato prescritto da quest'ultima (e lo studio richiama sul punto la chiara sentenza Trib. Milano sent. 9 agosto 2007, n. 2694 in materia di licenziamento dovuto alla gravidanza della lavoratrice, cui si rinvia).

Sempre nelle linee guida, in tema di tecniche esperibili nei rapporti norma nazionale - norma UE, vengono richiamati a) il Rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) e b) la “disapplicazione” – ogni giudice nazionale può (deve) disapplicare le norme nazionali in contrasto con le norme di diritto UE, senza dover previamente adire la Corte Costituzionale, ma deve sussistere un contrasto di norme, e la norma di diritto UE deve essere produttiva di effetti diretti (cfr. ampia casistica ivi contenuta per ulteriori approfondimenti).

In conclusione, nell'ambito delle presenti brevissime riflessioni, ci si potrebbe chiedere, come il richiamo effettuato all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione possa essere classificato nell'ambito delle tecniche interpretative e quale la lettura in chiave europea da dare, da un lato alla nozione di danno morale e, dall'altro, all'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali.

In ogni caso, ai fini di una corretta interpretazione dei principi dell'Unione europea anche nella materia de qua, uno studio del diritto sostanziale vigente nei vari Stati dell'Unione in materia di “danno morale”, appare ormai irrinunciabile.

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