Assicurazione e surroga dell'Inail: indicazioni per il calcolo del differenziale
05 Settembre 2016
Il caso. Un uomo, rimasto vittima di un incidente stradale, riceveva l'indennizzo (“dovutogli per legge”) da parte dell'INAIL, il quale si costituiva nel giudizio poi avviato nei confronti dei responsabili, formulando nei loro confronti l'azione di surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c.. La Corte di appello decideva: liquidando il danno secondo criteri equitativi; dimezzando poi l'importo alla luce del concorso colposo della vittima (ex art. 1227, comma 1, c.c.); ed, infine, sottraendo dall'importo risultante quanto già l'Inail aveva pagato alla vittima, ad eccezione delle spese mediche sostenute (dall'Inail). La sentenza viene impugnata in Cassazione, in sostanza e per quanto ci interessa, con il motivo che il provvedimento avrebbe violato i criteri relativi al calcolo dal danno differenziale, che è quel risarcimento spettante quando, prima del risarcimento da parte dei responsabili, il danneggiato abbia già ricevuto l'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale contro gli infortuni.
La surrogazione come successione nel diritto di credito. Spiega innanzitutto il consigliere Relatore che la surrogazione è una successione a titolo particolare dell'assicuratore nel diritto spettante all'assicurato. Essa ha il fine di evitare l'arricchimento del danneggiante, evitare l'interesse del danneggiato al verificarsi del sinistro, e mantenere bassi i costi del servizio di assicurazione (dunque, dei premi). Sempre secondo il Relatore, ne consegue che: la surrogazione può avvenire solo se vi è un diritto di credito; con la surrogazione il diritto di credito passa dal danneggiato all'assicuratore; se l'assicuratore risarcisce, in quanto obbligato dalla legge, un pregiudizio non patito (dal punto di vista civilistico) dalla vittima, per detto importo la surrogazione non può esservi; infine il credito si riduce con il differenziale, solo e nella misura in cui la vittima «abbia ricevuto dall'assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto di vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti».
Surrogazione e danno biologico. Passando all'analisi delle singole voci di danno il Relatore afferma che quanto al danno biologico permanente la nozione civilistica (ex art. 138, Cod. Ass., che la Corte «ritiene espressione di un principio generale») coincide con la nozione assicurativa (ex art. 13, d.lgs,. n. 38/2000): dunque, il calcolo differenziale consisterà nella differenza tra il credito civilistico e quanto già pagato dall'INAIL. Epperò che nei casi di invalidità permanenti (pari o) che superano il 16% l'Inail paga un'ulteriore quota di rendita; incremento che il Relatore definisce «un indennizzo forfettario del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro» (ex art. 13, comma 3, d.lgs. n. 38/2000). La definizione è fatta discendere dalla lettera della legge (l'art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs,. n. 38/2000 contiene l'espressione «indennizzo di conseguenze patrimoniali") e dal principio "c.d. di areddittualità» del danno biologico (ricavabile sempre dalla legge ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 38/2000), che cioè attiene solo alla lesione dell'integrità psicofisica, la cui valutazione prescinde dalle conseguenze circa la capacità di produzione di reddito. In tali casi dunque l'indennizzo corrisposto dall'Inail copre «sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno». Pertanto, ai fini del calcolo del danno biologico permanente differenziale, bisognerà distinguere le due voci e sottrarre dall'importo dovuto secondo i criteri civilistici solo quanto già corrisposto dall'Inail come danno biologico.
Biologico temporaneo e perdita della capacità di guadagno. Quanto al biologico temporaneo, il Relatore esclude che esso possa essere oggetto di decurtazione per calcolo del differenziale, visto che l'Inail non lo indennizza. Quanto alla riduzione della capacità permanente di guadagno, questa potrà essere oggetto di differenziale, e dunque potrà comportare una decurtazione, solo in caso di danno effettivo: non sarà sufficiente l'avvenuto indennizzo da parte dell'Inail (obbligatorio, a prescindere dalla prova dell'esistenza, in caso di superamento del 16% di invalidità): se il credito non esiste, non può essere trasferito all'Inail, nè da questo vantato, nè essere oggetto di decurtazione per altre voci di danno.
Inabilità temporanea e spese mediche. Inabilità temporanea e spese mediche non dovrebbero comportare problemi, dal momento che detti pregiudizi sono di norma compensati integralmente dall'Inail (dunque non sorge la necessità di individuare il differenziale). Detto importo, viene precisato sempre dal Relatore, non può mai essere «defalcato dal credito risarcitorio aquiliano spettante alla vittima per voci di danno diverse».
Ratei. Quanto ai ratei già riscossi il discorso non cambia: quelli percepiti a titolo di danno biologico permanente andranno computati nel credito risarcitorio spettante per tale voce, mentre quelli percepiti a titolo di danno per la perdita di capacità lavorativa andranno decurtati da tale voce di danno, se la sua esistenza sarà stata accertata.
La conclusione. L'errore della Corte di appello è stato, secondo il Relatore, quello di non avere seguito i detti criteri e, per conseguenza, l'avere sottratto dal credito risarcitorio del danneggiato per danno non patrimoniale quanto già da questo percepito a titolo di danno patrimoniale d'incapacità lavorativa e da inabilità temporanea aggiungendo che la vittima è tenuta a restituire all'Inail il relativo importo. Il Collegio, citando peraltro pregressa giurisprudenza, condivide quanto espresso dal Relatore. La questione di merito, è specificato, è se la somma pagata dall'Inail per le retribuzioni non percepite o le per spese mediche anticipate possa andare a ridurre la somma che la vittima deve percepire a titolo di danno biologico. Nel richiamare la norma di cui all'art. 142 Cod. Ass., ult. comma, il Collegio ricorda l'intangibilità del diritto al risarcimento del danno biologico da parte dell'assicuratore sociale. Inoltre, il Collegio rammenta che è vietato all'assicuratore, che agisca in surrogazione, di avvalersi anche delle somme dovute dal terzo a titolo di risarcimento del danno biologico (secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 356/1991. Chiarisce il Collegio che il discorso non attiene alla refusione o no, da parte del danneggiante, di costi sostenuti dall'ente, ma alla decurtazione in seguito a detta refusione delle ulteriori somme spettanti al danneggiato. Va insomma distinto quanto spetta alla vittima da quanto spetta all'Inail a titolo di surrogazione: il risarcimento del biologico non può ridursi per effetto della surrogazione, salvo che per la parte già indennizzata. Inoltre, l'Inail può surrogarsi verso il responsabile solo in caso - e nei limiti - di un danno (patrimoniale) effettivamente causato. Dunque, onde evitare che: la vittima abbia un risarcimento inferiore al dovuto, il pagamento dell'Inail si riduca ad una partita di giro, e che il danneggiante paghi solo un danno, invece che due; onde evitare ciò, dunque, la corretta interpretazione del disposto degli artt. 1916 e 142 Cod. Ass. è: la decurtazione del biologico non può comprendere anche la somma pagata a titolo di danno patrimoniale; se è stato pagato dall'Inail il danno patrimoniale la surrogazione potrà avvenire solo in caso di danno patrimoniale effettivamente patito; in tale caso il responsabile dovrà risarcire per intero il biologico e pagare all'Inail il danno patrimoniale effettivamente causato, con surroga dell'Inail e perdita del danneggiato del diritto di credito del danno patrimoniale.
(Tratto da : www.dirittoegiustizia.it) |