Lesione e perdita dell’animale d’affezione: i limiti al risarcimento
06 Marzo 2015
Il risarcimento del danno non patrimoniale... Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge ex art. 2059 c.c. e, pertanto, il danno morale da perdita dell'animale da affezione va riconosciuto quando concorrano anche gli estremi del reato; conseguentemente tale danno è certamente risarcibile, una volta accertata la rilevanza penale della condotta del convenuto, né potrà essere ritenuto trascurabile o futile ove il fatto illecito che lo ha cagionato abbia reciso e turbato un rapporto interattivo tra proprietario e animale, idoneo ad appagare esigenze relazionali affettive meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.
... e del danno patrimoniale. Il risarcimento del danno patrimoniale da perdita dell'animale di affezione non può avere a parametro di valutazione il solo valore economico del bene, pressoché assente; appare dunque conforme ai principi generali del danno patrimoniale la condotta del proprietario di sostenere spese di cura al fine di ripristinarne sia il valore economico che la relazione affettiva. Pertanto, il limite al risarcimento del danno patrimoniale non si ravvisa solo nei danni che non costituiscono "conseguenza immediata e diretta” del fatto (art. 1223 c.c.) ma anche in quelli che, pur essendo causalmente cagionati dalla condotta del danneggiante, potevano tuttavia essere evitati dal creditore "usando l'ordinaria diligenza" (art. 1227 cpv. c.c.).
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