Gruppo Tre: danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale
07 Luglio 2016
Va premesso che lo scopo degli incontri del Gruppo 3 non è certamente quello di modificare o di emendare la Tabella relativa alla liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale avente valore di criterio paranormativo, ma di valutare se sia opportuno proporre eventuali modifiche con riferimento a tre principali direttrici che di seguito vengono evidenziate. Una tesi pur affascinante (che induca una modifica della tabella), ma slegata dal contesto delle regole del nostro ordinamento sarà certamente poco sostenibile anche nella prassi applicativa giudiziaria, rischiando così di rompere il fronte di condivisione nazionale che ha sempre caratterizzato la nostra tabella.
1) Legittimati attivi. Si è effettuato un approfondimento degli aspetti soggettivi, parentali e di contiguità affettiva ed i relativi parametri probatori al fine di individuare la possibilità di consentire la legittimazione attiva in sede di richiesta di risarcimento per la lesione del rapporto parentale, totale o gravemente compromesso anche a soggetti attualmente non compresi fra le categorie dei legittimati attivi (in particolare: danno dei nipoti in relazione alla perdita dei nonni). L'analisi effettuata di alcune pronunce di merito e tenuto conto della casistica del Tribunale di Milano conduce a ritenere non opportuna l'introduzione di ulteriori legittimazioni che potrebbe dar luogo ad un “effetto trascinamento” pervenendo così ad un eccessivo ampliamento delle figure legittimate a chiedere il risarcimento. Va dato atto di una non conformità di opinioni al riguardo all'interno del gruppo anche alla luce di alcune decisioni prodotte in senso contrario. L'analisi si è concentrata sia nell'identificare un grado di parentela, sia nell'indicare i parametri di vicinanza che possono determinare (o escludere) la titolarità attiva. A tale proposito si è concordi nel ritenere che la convivenza tra il de cuius ed i congiunti non è criterio fondamentale e necessario per accordare tutela al pregiudizio di cui si tratta. Sotto l'aspetto descrittivo della contiguità, invece, possono essere offerti criteri di identificazione della legittimazione (si pensi al convivente more uxorio per il quale si potrà richiedere un periodo minimo di comprovata convivenza abitativa, oppure l'esistenza di parametri obbiettivi, quali la condivisione delle spese di vita per un lasso di tempo, di assicurazioni, del mutuo e così via).
2) Questione dei criteri di determinazione della oscillazione del valore rispetto alla curva dei risarcimenti. Pare opportuno proporre indici che consentano all'interprete di muoversi verso i margini massimi, medi, o minimi a seconda della rispondenza e della prova fornita in giudizio rispetto a quanti più indicatori possibile che potrebbero essere integrati, a titolo di esemplificazione, da: convivenza, presenza di altri componenti superstiti del nucleo familiare primario, frequentazione, conduzione della vita familiare (il nonno che accompagna il nipoti tutti i giorni a scuola o che lo accudisce al pomeriggio), distanza tra il nucleo familiare leso e altri componenti della famiglia (maggiore è la lontananza minore è la portata consolatoria che normalmente è rimessa ai parenti prossimi) e così via. Va premesso che non esiste un “minimo garantito” da accordarsi in ogni caso, il Giudice deve valutare caso per caso e la parte è comunque gravata di un onere di allegazione e di prova. Per ottenere il massimo del risarcimento nelle singole ipotesi e figure di legittimati, va provato che nel caso in esame si è attuato il massimo delle sconvolgimento della relazione parentale, sia in caso di decesso che in caso di macrolesione. A tale proposito vanno distinte le ipotesi di fattispecie integranti reati colposi o dolosi; in tale ultima ipotesi il Giudice è libero di valutare tutte le peculiarità del caso e può agevolmente pervenire ad una liquidazione oltre i limiti massimi. In ogni caso rimane fermo il dovere di motivazione anche in termini descrittivi dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche al di fuori della stesso. In conclusione va detto che all'onere di allegazione corrisponde un obbligo di motivazione descrittiva di tutti gli aspetti considerati dal Giudice, mentre vanno certamente esclusi automatismi per rendere meno ampia la forbice di liquidazione al fine di non incidere sull'obbligo di motivazione.
3) Questione della parametrazione del danno da lesione del rapporto parentale da risarcire ai congiunti residenti all'estero. Si pone la questione relativa alla valutazione delle residenze territoriali. La questione deve tenere conto di varie pronunce giurisprudenziali di segno opposto (es. App. Milano, sent., 24 luglio 2015, n. 3223 affermato che (a proposito del danno da perdita del rapporto parentale per i congiunti tutti residenti in Romania) «la liquidazione risarcitoria non potrà avvenire sulla base assoluta dei parametri vigenti nella realtà italiana, bensì dovrà trovare elettivo e primario indice di riferimento nel luogo di abituale ed effettiva residenza dei danneggiati dovendo il danno non patrimoniale, che assume connotazione monetaria, essere ragguagliato alla realtà socio economica in cui vivono i soggetti danneggiati, trattandosi di attribuire una somma di danaro che, secondo accreditati, prevalenti criteri di valutazione, possa per essi rappresentare un congruo compenso della sofferenza indotta»). Interessante la nota a sentenza dell'Avv. Filippo Martini (v. L'incidenza delle condizioni socio-economiche del luogo di residenza del danneggiato nella determinazione equitativa del danno non patrimoniale) che di opinione contraria, ha motivato sulla necessità di fare riferimento al concetto di “compensazione” del risarcimento del danno. Tale ultimo aspetto ha stimolato notevolmente la discussione pervenendo ad una sostanziale divisione di orientamenti tra coloro che ritengono corretta la parametrazione della liquidazione al potere di acquisto della moneta nel luogo di residenza e coloro che sono contrari. Il criterio della residenza potrebbe essere utile al fine di graduare il risarcimento nel senso che, laddove la persona viva in uno Stato in cui il costo della vita è di gran lunga inferiore, il Giudice può tenerne conto. |