Si arrampica su una gru del porto di notte e cade: niente risarcimento
08 Marzo 2017
IL CASO Un ragazzino, all'epoca dei fatti dodicenne, dopo essersi introdotto con alcuni amici di nascosto nell'area recintata del porto di Napoli, saliva su una gru e cadeva, battendo la testa sulla banchina e finendo in mare. Il ragazzo conveniva in giudizio l'Autorità Portuale di Napoli, il Ministero delle infrastrutture e dei Traporti e il Comando Circondariale Marittimo di Torre Annunziata chiedendo il risarcimento dei danni alla persona. I giudici di prime e seconde cure rigettano la domanda. L'uomo ricorre ora in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. ed omessa motivazione in ordine all'adozione delle misure idonee a segnalare la situazione di pericolo.
CASO FORTUITO La Suprema Corte dichiara inammissibili i vizi riguardanti l'omessa motivazione e ritiene non sussistente la dedotta violazione dell'art. 2051 c.c., ricordando il consolidato principio di diritto secondo il quale «ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratesi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotto al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito» (da ultimo, vedi Cass. civ., n. 12895/2016).
COMPORTAMENTO IMPRUDENTE La Suprema Corte ritiene unica causa del danno il comportamento imprudente del ricorrente, che , seppur dodicenne, aveva consapevolezza delle sue azioni. L'essersi introdotto furtivamente in area recintata, arrampicandosi su una gru circondata da lamiere con l'intento di tuffarsi in area ove era affisso il divieto di balneazione, e l'essere poi scivolato e caduto a terra a causa dell'uso improprio ed anomalo della cosa, integra la fattispecie del caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
La Corte pertanto rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla liquidazione delle spese processuali, unitamente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |