Caratteristiche degli oneri probatori del paziente attore e del convenuto
13 Giugno 2014
Nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente può limitarsi ad allegare un inadempimento o deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno sia esso in termini di causa che di concausa? L'onere del convenuto di dimostrare l'inesistenza di una condotta improntata ad imperizia e negligenza sussiste anche laddove l'attore ha omesso di provare il contratto o contratto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia?
Nelle cause di responsabilità medica «il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno». Cassazione (Cass., n. 27855/2013, depositata il 12 dicembre). Consegue che quando l'attore omette di allegare qualificate inadempienze idonee a porsi come causa o concausa del danno, il medico chiamato a rispondere dell'evento lesivo non può essere considerato responsabile dell'evento stesso. La questione è stata oggetto di importanti contrasti giurisprudenziali. E infatti la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 13533/2001), aveva affermato che, nelle cause di risarcimento, i pazienti sono tenuto a dedurre il solo inadempimento del sanitario limitandosi ad allegare il contratto e l'aggravamento della patologia o dell'insorgenza di una nuova malattia, mentre I medici rimangono onerati di provare la diligenza del comportamento. Le Sezioni Unite sono indi nuovamente intervenute con la sentenza n. 577 del 2008 (Cass. S.U., n. 577/2008), chiarendo che qualora il paziente-creditore reagisca all'inadempimento del medico sarà richiesta, in ogni caso, la duplice prova: della fonte del diritto considerato insoddisfatto (contratto o contatto sociale) e delle conseguenze dell'adempimento (il danno seguito) ivi compreso il nesso di causalità tra inadempimento e danno afferente alla prova del danno, stante quanto disposto ex art. 1223 c.c. Le Sezioni Unite ha precisato infatti che inadempimento rilevante «non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa o concausa del danno» e che «solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno» scatterà l'onere del medico di dimostrare la sua diligenza e perizia. Il d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi) risulta non modificato gli aspetti salienti della responsabilità civile del sanitario disegnata dalle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 577/2008). Conclusione questa confermata da alcuna pronunce di merito tra le quali si segnala Trib. Pisa, 27 febbraio 2013: secondo la quale “in tema di responsabilità professionale del medico chirurgo e della struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola dell'art 1218 c.c., il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'adempimento, non la colpa né, tantomeno la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 c.c.) essere allegata e provata dal medico".
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