Danno non patrimoniale permanente e morte sopravvenuta per cause indipendenti: critica al “criterio della proporzione” e soluzioni alternative

15 Febbraio 2016

Per la liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente nei casi, in cui la persona lesa sia deceduta in seguito al sinistro per cause indipendenti da questo (prima dell'instaurazione del giudizio oppure in corso di causa), la soluzione più corretta è quella che consiste nel porre a base del calcolo il valore monetario tabellare corrispondente a quello indicato per la vittima di età pari alla differenza tra la durata della vita media ed il numero di anni effettivamente vissuto dal danneggiato dopo la lesione.
Premessa: la questione, l'assenza di indirizzi univoci e la soluzione ai dilemmi

Come va liquidato agli eredi il danno non patrimoniale da invalidità permanente allorquando la persona lesa sia deceduta in seguito al sinistro per cause indipendenti da questo, prima dell'instaurazione del giudizio o in corso di causa?

Non si annovera ancora un orientamento univoco; sussistono indicazioni contrapposte. Alcune pronunce di merito sono pervenute ad applicare il “criterio della proporzione”; questo è stato condiviso anche da una sentenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2015, n. 13331). Tuttavia:

  • questo indirizzo è confinato ad uno sparuto numero di precedenti privi di particolari riflessioni in ordine alla sostenibilità di tale criterio ed alla sua preferibilità rispetto ad altre impostazioni;
  • conduce ad esiti inconciliabili con le tabelle per la liquidazione del d.n.p. alle quali eppure si riferiscono i giudici che hanno applicato tale criterio;
  • i suoi risultati sono manifestamente iniqui, svilendo all'eccesso la tutela risarcitoria del bene salute;
  • la più recente pronuncia Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2016, n. 679, non ha richiamato tale criterio, avvallando, invece, l'applicazione degli stessi parametri per la liquidazione dei pregiudizi biologici temporanei (anche questa impostazione sarà qui oggetto di specifiche critiche).

Sussiste, allora, un criterio, diverso dai predetti, che permetta uniformità di trattamento ed al contempo risarcimenti equi? La risposta è positiva: si potrebbe procedere a «porre a base del calcolo non il valore di punto corrispondente all'età della vittima, ma quello corrispondente ad una vittima di età pari alla differenza tra la durata della vita media ed il numero di anni effettivamente vissuto dal danneggiato dopo la lesione» (così Rossetti, Il danno alla salute, Padova, 2009, 772).

Punti fermi

Cass. n. 13331/2015 ha ribadito che, «ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano iure successionis va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva».

Questa premessa fu sviluppata con dovizia di dettagli nello storico precedente Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2003, n. 5332, che, sancendo la necessità di distinguere tra danno da invalidità temporanea e danno da invalidità permanente, precisò quanto segue:

  1. «il danneggiato al momento della morte ha già acquisito al suo patrimonio il diritto al risarcimento del danno biologico da invalidità permanente residuata al sinistro (diritto trasmissibile agli eredi)», sicché «non si versa più in ipotesi di danno biologico da inabilità assoluta temporanea, cui consegua la morte», fattispecie quest'ultima da gestirsi secondo il diverso modello del “danno non patrimoniale terminale”;
  2. l'unico dato, che muta rispetto al risarcimento di una persona ancora in vita al momento della decisione, è costituito dalla necessità di considerare che «altro […] è convivere con un'invalidità per pochi anni, altro è tollerarla per la maggior parte della propria vita»: quindi, poiché «la durata della vita è nota» ed essendo possibile «sapere per quanto tempo il danneggiato ha dovuto convivere con la sua menomazione», «nella aestimatio del danno … il giudice deve tener conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta». In altri termini, il risarcimento del d.n.p. da invalidità permanente, cui sia conseguita dopo un certo lasso di tempo la morte per cause indipendenti dal sinistro, non può essere dovuto per intero «come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze» (così Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19057).

Tali principi non sono posti in discussione in questo contributo. Sennonché non risolvono la questione di quale sia il “peso” da attribuirsi al minor periodo di convivenza del danneggiato con le menomazioni prodotte dal sinistro.

Dalla giurisprudenza di legittimità si ricavano le seguenti quattro alternative:

  1. riduzione in via equitativa dei parametri tabellari (Cass. n. 5332/2003; Cass. n. 29191/2008);
  2. applicazione del “criterio della proporzione” (Cass. n. 13331/2015);
  3. individuazione del valore tabellare di base in quello applicabile ad un danneggiato di età pari alla differenza tra la durata della vita media ed il numero di anni effettivamente vissuto dalla vittima dopo la lesione (cfr., per es., Trib. Udine, 22 settembre 2000, n. 1092, in www.avvocati.ud.it, confermata da Cass. n. 7632/2010 in relazione alla liquidazione, secondo questo criterio, del danno morale da invalidità permanente);
  4. impiego degli stessi criteri di liquidazione operanti per il risarcimento delle invalidità temporanee (Cass. n. 679/2016).

Le prime tre vie condividono l'idea che il punto di partenza sia costituito dai parametri tabellari per la liquidazione del d.n.p. da invalidità permanente; viceversa, l'ultima conduce alla trasformazione del danno permanente in danno temporaneo (il primo viene declassato).

Quale strada occorrerebbe percorrere nell'attesa di un'auspicata indicazione da parte delle Sezioni Unite?

Il “criterio della proporzione”: come funziona?

Questo criterio è stato prospettato - unitamente ad altre soluzioni - da Marco Rossetti (Il danno alla salute, cit., 771-772), che lo ha riproposto in Cass.n. 13331/2015: «Per tenere debito conto della vita effettivamente vissuta dalla vittima, il giudice di merito adotterà il criterio della proporzione, secondo cui il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuti tra l'infortunio e la morte». Esso si regge su questa formula: RIP : Vs = Rr : Ve (dove: «RIP» è il risarcimento per l'invalidità permanente; «Vs» è la durata di vita sperata; «Rr» è il risarcimento finale come ridimensionato in considerazione della vita effettiva; «Ve» è la durata della vita effettiva).

La Suprema Corte non ha spiegato la ragione per cui questo criterio sarebbe da preferirsi rispetto agli altri: esso è stato elevato a principio guida senza nessuna dimostrazione di una sua maggiore adeguatezza alla realizzazione dei precetti generali del risarcimento integrale del danno e della valutazione in via equitativa.

Anche una parte recente della giurisprudenza di merito, minoritaria, è addivenuta a condividere tale impostazione, pur senza soffermarsi a considerare la compatibilità dei risultati comportati da esso con la tutela risarcitoria del bene, costituzionalmente protetto, dell'integrità psicofisica.

Questo è il caso di Trib. Napoli, sez. II, 18 novembre 2014, n. 15394 (v. M. Rodolfi, Il danno non patrimoniale biologico spettante agli eredi di un danneggiato deceduto a distanza di tempo dal sinistro, in Ri.Da.Re.), intervenuto con riferimento alla liquidazione di un gravissimo danno occorso ad una signora di 71 anni (danno biologico del 100% di I.P., «interamente riferibile all'evento lesivo per cui è causa, senza alcun nesso con le patologie pregresse dalle quali pure l'infortunata era affetta»), danno così quantificato: «Applicando le tabelle del Tribunale di Milano […] per l'anno 2014, per una persona che all'epoca del sinistro aveva l'età di anni 71, è liquidabile per le lesioni riportate [dalla danneggiata] nel sinistro per cui è causa la somma di Euro 783.174, all'attualità; […] tale somma è calcolata su un periodo di sopravvivenza teorico fino a 100 anni, quindi di altri 29 anni ossia di altri 348 mesi, mentre come si è visto la [danneggiata] mori il 2/3/2009, dunque sopravvisse all'incidente solo altri 28 mesi; la somma dovuta a titolo di risarcimento va dunque ridotta proporzionalmente (secondo la proporzione 783.174 : 348 = x : 28) ad Euro 63.014». Anche App. Torino, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 73 (ined.), occupatasi di una r.c. medica, ove il soggetto leso (nato nel 1967) era sopravvissuto agli inadempimenti per 5 anni, essendo poi deceduto nel 2014 per altre cause durante il secondo grado di giudizio, si è così espressa, assumendo un'aspettativa di vita media di 40 anni: «in applicazione dei parametri delle Tabelle milanesi 2014, il calcolo è il seguente: - danno per invalidità permanente complessivamente riscontrati dalla CTU del 25%: € 103.608,00; - danno per invalidità permanente non causata da colpa professionale pari al 15%: € 42.071,00; - danno per invalidità permanente differenziale (causata da colpa professionale): € 61.537,00 (103.608,00 - 42.071,00); - “personalizzazione”: € 73.844,40 (61.537,00 + 20%) - commisurazione del danno alla vita effettiva: [(73.844,40 : 40) x 5] + 25% = € 11.538,19».

Critiche al “criterio della proporzione”

I risultati cui pervengono le sentenze, che applicano il “criterio della proporzione”, sono palesemente abnormi ed arbitrari.

Si considerinoi seguenti esempi calcolati sulla base dei valori tabellari milanesi aggiornati al 2014, assumendosi che, secondo i dati ISTAT relativi al 2014, un uomo ha un'aspettativa di vita di circa 80,2 anni (qui ridotti a 80 anni per semplificare i calcoli).

INVALIDITA' PERMANENTE AL 50 %

liquidazione a favore di soggetto di 75 anni in vita (5 anni di aspettativa di sopravvivenza)

liquidazione, con criterio della proporzione, in relazione a soggetto di 10 anni morto dopo 5 anni dal sinistro

liquidazione, con criterio della proporzione, in relazione a soggetto di 30 anni morto dopo 5 anni dal sinistro

liquidazione, con criterio della proporzione, in relazione a soggetto di 60 anni morto dopo 5 anni dal sinistro

liquidazione a favore di soggetto di 100 anni in vita (0 aspettative di vita)

€ 293.279,00

€ 31.755,28

(€ 444.574,00 x 5 : 70)

€ 39.802,2

(€ 398.022,00 x 5 : 50)

€ 82.048,5

(€ 328.194,00 x 5 : 20)

€ 235.089,00

Balza agli occhi come il “criterio della proporzione” attribuisca alla durata effettiva della vita del danneggiato, morto nell'attesa di un risarcimento, un'incidenza sul quantum del danno permanente del tutto paradossale: il soggetto di 75 anni, che ha un'aspettativa di vita di 5 anni ed ha la fortuna di conseguire il risarcimento prima del suo decesso, viene risarcito incommensurabilmente di più rispetto ad una persona che, pur di gran lunga più giovane, sia rimasto in vita, dopo il sinistro, “soltanto” per 5 anni.

Gli esiti paradossali e discriminatori sono ancora più manifesti alla luce del fatto che per il danno permanente di un soggetto di cento anni d'età, per il quale non si prospetta una lunga convivenza con le sue menomazioni (quand'anche godesse di un'ottima salute), le tabelle milanesi conducono ad un risarcimento di circa € 200.000,00 in più rispetto alla liquidazione che sarebbe da accordarsi, in base al criterio in questione, per la menomazione subita dal soggetto di 10 anni morto dopo 5 anni dal sinistro.

Evidentemente i “conti” non tornano: non sembra proprio che il “criterio della proporzione” conduca così ad un'applicazione delle tabelle milanesi (come di qualsiasi altra tabella) rispettosa delle stesse, atteso che queste, come dimostrato dai predetti paradossi (innanzitutto l'esempio del centenario), sì attribuiscono rilievo al periodo di tempo in cui il danneggiato può trovarsi a supportare le conseguenze delle lesioni sulla sua vita, ma non già nella misura cui approda la giurisprudenza adesiva al criterio qui criticato.

Ciò posto, le paradossali decurtazioni comportate dal “criterio della proporzione” non possono accettarsi.

In primis, questo criterio non considera che gli importi di base recati dalle attuali tabelle annoverano storicamente, alla loro radice, un cospicuo “nucleo” imperniato sull'“aspetto statico” del danno permanente, tale da attribuire valori monetari convenzionali alle menomazioni dell'integrità psicofisica a prescindere dai loro risvolti concreti sulla vita del danneggiato e, quindi, anche dalla durata della convivenza di quest'ultimo con i suoi pregiudizi (lo stesso discorso potrebbe svolgersi in relazione ai valori di cui alla tabella ministeriale ex art. 139 Cod. Ass.).

L'esistenza di tale “nucleo” - ricavabile dalla genesi dell'attuale sistema tabellare - è confermato dai valori monetari individuati dalle tabelle per i danneggiati che hanno superato abbondantemente ogni indicazione statistica a livello di aspettative di vita e per i quali non si prospettano significative convivenze con le menomazioni subite.

Tale “nucleo”, quanto ai suoi contenuti, è ulteriormente rafforzato dall'innegabile presenza di una sua quota corrispondente alla “componente morale”, innanzitutto associata alla lesione della dignità umana, anche questo profilo risultando solo in parte dipendente dalla sua dimensione temporale (cfr. Cass. n. 29191/2008, che, proprio con riferimento alle fattispecie in disamina, ha ricordato che «la autonomia ontologia del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persona», oltre doversi «tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto»). La Suprema Corte ha pure ribadito che sì l'ammontare del d.b. richiesto dagli eredi del defunto sia da calcolarsi con riferimento alla durata effettiva della vita, ma «tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi» (così Cass. n. 2297/2011 e Cass. n. 2106/2008). Peraltro, concependo i pregiudizi morali in tali termini, anche per questi casi la Suprema corte ha avvallato la liquidazione del danno morale “permanente” sostanzialmente nella sua interezza (cfr.: Cass. n. 3806/2004; Cass. n. 7632/2010; Cass. n. 24204/2014).

In pratica, il “criterio della proporzionalità” svilisce oltre ogni limite accettabile il “nucleo”, biologico e morale, che sostanzia il d.n.p. permanente sia ontologicamente che, in seno alle tabelle, monetariamente. E' pure da considerarsi come il predetto “nucleo” entri a far parte del patrimonio del danneggiato immediatamente o perlomeno, per quanto concerne il profilo biologico, dal momento della stabilizzazione dei postumi destinati a perdurare nel tempo, qualora tali da non risultare sin dal principio irrimediabili.

Infatti, posto che la fattispecie del d.n.p. da invalidità permanente viene a configurarsi nel momento in cui si concretizza l'irreversibilità dei postumi che lo connotano (cfr. § Critiche alla trasformazione del danno permanente (già concretizzatosi) in danno temporaneo), il “nucleo”, che sostanzia tale danno, si perfeziona sin da tale periodo, talvolta coincidente con il sinistro (per es. danneggiato con amputazione di un arto). Giustamente si è osservato che «il danno [da invalidità permanente] non è una funzione costante crescente con il tempo», il che «significa che non si acquisisce giorno per giorno una frazione del danno complessivo ma si acquisisce subito (ovviamente nella misura dei postumi stabilizzati) una parte - che costituisce l'adattamento alla modificazionepsicofisica intervenuta - ed una parte che invece è correlata con i progressivi pregiudizi - fisici e psichici che il soggetto incontra nel tempo» (così Trib. Roma, sez. XIII, 5 giugno 2012).

Per queste varie ragioni è allora manifesto come il “criterio della proporzionalità” intacchi il suesposto “nucleo”, sottostimando il valore monetario convenzionale di base riconosciuto dalle tabelle (tutte, nessuna esclusa) al bene/diritto, costituzionalmente tutelato come inviolabile, dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) e morale (art. 2 Cost.). Esso infrange anche l'art. 3 Cost. che impone trattamenti uniformi di base, salva poi la personalizzazione del danno in ragione di plurimi fattori tra i quali, peraltro, l'età del danneggiato e le sue aspettative di vita non rivestono un ruolo tale da poter offuscare tutti gli altri.

Del resto, la conoscibilità della durata effettiva della vita è lungi dal poter giustificare la significativa divaricazione generata dal “criterio della proporzionalità” tra il danno alla persona delle vittime, che sono ancora in vita al momento della liquidazione, e quello dei danneggiati, che hanno la sventura di decedere prima. Infatti, per la prima categoria di danneggiati la durata della loro vita è sì sconosciuta, ma al contempo è lungi dall'essere scontata, atteso che si hanno soltanto indicazioni statistiche, tra l'altro suscettibili di rivisitazioni di anno in anno. Correttamente una parte della giurisprudenza ha ridimensionato il “mito” che al centro della liquidazione del danno permanente e dei valori tabellari si ponga la speranza statistica di vita futura: «il rilievo accordato alla successiva morte del soggetto, accertata nel giudizio di liquidazione, non considera adeguatamente il fatto che la scelta del valore monetario del punto di invalidità in relazione alla speranza di vita futura costituisce puramente e semplicemente un criterio, un semplice metodo, per la determinazione (equitativa) del danno arrecato al bene della salute al momento dell'evento» (Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2003, n. 8204). Si è pure notato che «nella liquidazione equitativa del danno biologico (nonostante l'utilizzo del coefficiente relativo all'età del danneggiato) e del danno non patrimoniale in genere non viene tanto in rilievo la probabile durata di vita del danneggiato quanto piuttosto l'esigenza di utilizzare tale ulteriore criterio per soggettivizzare il danno risarcibile, sembra sostenibile anche alla luce del fatto che, diversamente, si dovrebbe con coerenza ritenere che una più alta percentuale di invalidità permanente incide, riducendola, sulla probabile durata della vita e dovrebbe quindi comportare un minor danno biologico risarcibile» (così Trib. Perugia, 9 settembre 2005).

Quindi il “criterio della proporzionalità” è pure censurabile in quanto sopravvaluta, con risvolti discriminatori, il dato costituito dalla durata della vita: non considera che le tabelle, laddove assumono tra i criteri per la redazione delle tabelle le probabilità statistiche di vita, si affidano in realtà ad un criterio altamente impreciso, per l'appunto inidoneo a sorreggere le profonde divaricazioni monetarie quanto alla tutela risarcitoria, inesorabilmente convenzionale, dell'integrità psicofisica.

In concreto, risulta privo di valida giustificazione - oltre che sprovvisto di aderenza alle stesse tabelle e quindi ad una corretta applicazione dell'art. 2056 c.c. delle quali queste sono una manifestazione - che il valore convenzionale della lesione del bene salute di un soggetto di 75 anni (dunque, con all'incirca 5 anni di aspettativa di vita), vivo e vegeto al momento del risarcimento, ammonti come minimo ad € 293.279,00, mentre il valore di quella subita da un soggetto di 10 anni, morto dopo 5 anni dal sinistro, debba scendere ad € 31.755,28. Così, si finisce pure per discriminare tra gli eredi del soggetto, il quale, conseguito il risarcimento, deceda (si pensi, per esempio, al caso del soggetto ultracentenario), e quelli della persona morta senza essere riuscita ad accedere alla liquidazione del danno conseguito.

A questi rilievi si aggiunge la seguente riflessione: «dare rilievo al decesso del creditore/danneggiato allorché il danno biologico non sia stato risarcito né liquidato equivale a far ricadere sugli eredi la tardiva liquidazione del danno - anche conseguente ai tempi del processo - e sembra non tenere in debita considerazione che il diritto di credito conseguente all'illecito aquiliano è certo ed attuale pur non essendo liquido e che il danneggiante responsabile è obbligato a risarcire il danno sin dal momento del suo verificarsi» (Trib. Perugia, 9 settembre 2005, cit.). Questi rilievi presentano un fondo di verità: i severi abbattimenti e gli effetti discriminatori comportati dal “criterio di proporzionalità” dipendono spesso da circostanze contingenti tali da precludere una tutela risarcitoria effettiva e tempestiva della persona lesa. Ci si riferisce alle note tempistiche dei processi ed alle strategie dilatorie dei convenuti. Risulta arduo accettare che, dopo anni di causa, gli eredi del danneggiato, defunto senza avere ricevuto diretta soddisfazione, si trovino dinanzi ad un draconiano depauperamento del risarcimento che sarebbe spettato al de cuius, magari finendo con il conseguire delle somme inidonee a coprire le stesse spese di lite. Volendosi comunque prescindere dalle possibili “beffe” cui sono esposti gli eredi, sta di fatto come il “criterio di proporzionalità” costituisca, per i risparmi che esso comporta, un sicuro e potente incentivo per le assicurazioni ed altri convenuti seriali a porre in essere tattiche dilatorie, perlomeno quando il danneggiato presenti un qualche rischio di decedere per altre cause.

Queste ultime riflessioni, rispetto alle precedenti, non sono di per sé dirimenti, ma vanno a confutare una visione del problema tutta centrata, come si coglie in taluna giurisprudenza, sul “mito” per cui andrebbero scongiurate “locupletazioni risarcitorie” da parte dei danneggiati. In relazione alle fattispecie qui in disamina andrebbero innanzitutto disincentivate le “locupletazioni” dei convenuti.

Critiche alla trasformazione del danno permanente (già concretizzatosi) in danno temporaneo

Specifiche statuizioni della giurisprudenza di legittimità a favore di questa impostazione sono rinvenibili in alcune isolate pronunce, nelle quali, peraltro, l'impostazione in disamina non è stata elevata ad unico criterio liquidativo, cioè a principio di diritto: più semplicemente la Suprema Corte, spesso dinanzi a circostanze peculiari (cfr., per es., Cass. n. 26897/2014, occupatasi di una novantenne già inferma), ha ritenuto che le corti territoriali non fossero incorse in violazioni dell'art. 2056 c.c.

Inoltre, il criterio è stato applicato con modalità diverse. Nel caso della sentenza Cass. n. 679/2016 il Tribunale di Trieste, accogliendo la domanda proposta dagli eredi di un paziente avverso un'azienda ospedaliera, aveva condannato questa al pagamento di Euro 90.000,00 a titolo di risarcimento del d.n.p. iure hereditatis per l'invalidità temporanea e permanente (60% di I.P.) subita dal de cuius (di anni 75, morto dopo 693 giorni per ragioni non imputabili). La Corte di appello aveva rideterminato gli importi liquidati iure successionis. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello, assumendo come parametro di base sia per il danno biologico che per quello permanente Euro 110,00 pro die, non avesse, «in sostanza, equiparato la inabilità temporanea (totale) alla inabilità permanente (parziale al 60%)». Diversamente si è posta Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2010, n. 7632, intervenuta in relazione ad un uomo di 74 anni al momento del sinistro, che aveva riportato un'invalidità permanente del 30-32%, deceduto dopo 3 anni. Il Tribunale di Udine, individuata in 75 anni l'età in cui statisticamente vi è un'aspettativa di vita di tre anni (vita media probabile 78 anni), aveva assunto a base della liquidazione del danno permanente il valore del punto di invalidità corrispondente nelle tabelle milanesi all'età di 75 anni, così innovativamente applicando il criterio che si approfondirà infra al § 6 (Trib. Udine, 22 settembre 2000, n. 1092, cit.). In aggiunta aveva liquidato il d.m. in un terzo di quanto liquidato per il d.b. La Corte d'appello, invece, aveva distinto tra il d.b. permanente ed il d.m. (App. Trieste, sez. II, 19 aprile 2004, n. 261, in www.avvocati.ud.it): riformò la liquidazione del primo applicando i medesimi criteri per il d.b. temporaneo; viceversa, confermò la liquidazione per il d.m. “permanente”. La Cassazione ha confermato la pronuncia della corte triestina anche in relazione al d.m.: «occorre tener conto che nei primi tempi successivi al sinistro il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi; che A è sopravvissuto al sinistro per ben tre anni; che ha subito un alto grado di invalidità permanente ed un lungo periodo di invalidità temporanea, circostanze queste, nel loro complesso, senz'altro idonee a giustificare l'entità del risarcimento del danno liquidato».

Ciò illustrato, tale orientamento, laddove comporta l'applicazione dei criteri di liquidazione del d.b. da invalidità temporanea anche per il risarcimento del d.b. permanente che - N.B. - si sia già concretizzato, si pone in netto contrasto con l'altro indirizzo per cui «la riduzione non opera sulla determinazione del danno biologico statico (consolidamento dei postumi al tempo della vita e riconoscimento della invalidità) ma solo sulla determinazione del danno biologico globale, considerato ai valori attuali al tempo della decisione (di primo grado o di appello ove sia in discussione la determinazione del danno in tale grado) in relazione alla estinzione del danno futuro a seguito della vita» (Cass. n. 29191/2008).

Quest'ultimo indirizzo, che muove dall'assunto per cui «il danneggiato al momento della morte ha già acquisito al suo patrimonio il diritto al risarcimento del danno biologico da invalidità permanente residuata al sinistro (diritto trasmissibile agli eredi)», sicché «non si versa più in ipotesi di danno biologico da inabilità assoluta temporanea, cui consegua la morte» (Cass. n. 5332/2003), risulta, ancorchè con alcune doverose precisazioni (la necessità che i postumi permanenti si siano già concretizzati prima del decesso), condivisibile per le seguenti ragioni:

a) l'impiego, ai fini della liquidazione di un d.b. permanente già concretizzatosi, dei valori monetari funzionali al risarcimento del d.b. temporaneo finisce per condurre all'applicazione di parametri diretti a compensare un pregiudizio di fatto diverso da quello, decisamente più complesso, rappresentato dal danno da invalidità permanente;

b) l'applicazione dei criteri monetari dell'invalidità temporanea oblitera del tutto la distinzione corrente, innanzitutto sul piano contenutistico, tra d.n.p. temporaneo e d.n.p. permanente;

c) soprattutto, ancor di più del “criterio della proporzionalità” l'orientamento qui contestato svilisce al massimo il “nucleo” del d.n.p. da invalidità permanente (cfr. supra § Critiche al “criterio della proporzione”), “nucleo” che, come sottolineato da Cass. n. 5332/2003, entra a far parte del patrimonio della persona lesa nel momento in cui si concretizza la fattispecie di tale d.b. (cioè il vulnus permanente dell'integrità psicofisica), d'altro canto aggiungendosi a ciò come al contempo una cospicua quota della componente morale ricada sin da subito nel monte risarcitorio spettante al danneggiato (cfr., in primis, Cass. n. 7632/2010 e Cass. n. 29191/2008). Merita soffermarsi ad approfondire questi motivi.

Prima di tutto va premesso come, correttamente ricostruendosi le nozioni di “d.b. da invalidità temporanea” e di “d.b. da invalidità permanente”, si abbia questo quadro: il primo pregiudizio riguarda gli impedimenti quotidiani in cui viene a trovarsi il danneggiato subito dopo il sinistro e perdura per l'arco temporale necessario o per la completa guarigione (se tutti i postumi si rilevano essere rimediabili) o per la stabilizzazione dei postumi permanenti; il secondo concerne gli aspetti permanenti - tanto quelli statici che quelli dinamico-relazionali - della lesione dell'integrità psicofisica, profili in alcuni casi (si pensi, per es., alla distorsione del rachide cervicale oppure ad uno shock psichico) tali da concretizzarsi soltanto a distanza di un certo qual lasso del sinistro (una volta completatosi il periodo dell'invalidità temporanea, di durata variabile), in altre situazioni, in relazione a determinati aspetti anatomo-funzionali, sin da subito già insistenti (per es., il caso dell'amputazione di un arto).

Costituisce un clamoroso fraintendimento, reiterato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza (cfr., per es., Cass. n. 26897/2014 e Cass. n. 10303/2012), che lo stato di invalidità permanente si contestualizzi nel tempo secondo le stesse logiche temporali che connotano l'invalidità temporanea. Soprattutto è frutto di un palese equivoco che l'invalidità permanente si configuri sempre e soltanto in seguito ad un certo qual periodo x di invalidità temporanea: la persona, la quale perda irrimediabilmente un arto od un organo in un incidente, subisce sin dal principio delle lesioni e, quindi, dei pregiudizi di carattere permanente, semmai trovandosi a transitare attraverso un periodo caratterizzato dall'effettuazione di ricoveri e terapie per la “normalizzazione” di tali lesioni così come, eventualmente, per la guarigione o la stabilizzazione di altre possibili conseguenze biologiche (per es., stati di coma, cicatrici, ematomi, ecc.).

Non è vero che l'invalidità permanente sia sempre e comunque configurabile (collocabile nel tempo) soltanto dopo che sia intercorso un determinato periodo di invalidità temporanea, così come non corrisponde al vero che «durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere […] sia il danno biologico temporaneo che quello permanente» (così, invece, troppo semplicisticamente Cass. n. 3806/2004), essendo questo “mito” smentito innanzitutto sul piano naturalistico. La medicina legale ha puntualizzato che «il concetto di stabilizzazione» è «difficilmente applicabile nel caso di esiti da ritenere manifestamente immodificabili», così come «è inutilizzabile nell'evenienza di talune patologie sistemiche» (ex plurimis, M. Bargagna, M. Canale, F. Consigliere, L. Palmieri, G. Umani Ronchi, Guida orientativa per la valutazione del danno biologico, 3° ed., Giuffrè, 2001, XLVII).

Indubbiamente, poi, non sarebbe neppure ravvisabile una “locupletazione risarcitoria”, laddove si risarcisse al contempo un d.b. permanente (già concretizzatosi nei termini predetti) ed un d.b. temporaneo. Infatti, va nuovamente sottolineato come “d.b. da invalidità temporanea” e “d.b. da invalidità permanente” abbiano ad oggetto pregiudizi distinti naturalisticamente, medicolegalmente e, sul versante della loro liquidazione, convenzionalmente. In particolare: a) il d.b. temporaneo concerne lo «stato di malattia e di convalescenza» e, quindi, l'impatto di questo sulle «attività quotidiane (comprese quelle ricreative)» «abituali» (W. Brondolo, A. Farneti, F. Mangili, La valutazione medico-legale del danno, in Aa.Vv., Il danno biologico, patrimoniale, morale, 2° ed., Giuffrè, 1995, 239); tale posta di danno, dunque, è «espressione della malattia acuta, o subacuta, è corrisponde ad un pregiudizio assai diverso dai postumi permanenti, pur riconoscendo la stessa genesi» (Bargagna, Canale, Consigliere, Palmieri, Umani Ronchi, Guida orientativa per la valutazione del danno biologico, cit., LXVIII); b) il d.b. permanente, viceversa, consiste tanto negli aspetti statici quanto in quelli dinamico-relazionali dell'alterazione della integrità psicofisica destinata a perdurare nel tempo, eventualmente anche ad aggravarsi; del resto, innanzitutto il medico-legale accerta e valuta la compromissione dei parametri indicativi della piena funzionalità (per esempio, nel caso di un arto: asse, stabilità, motilità, potenza, ecc.) e considera le alterazioni anatomiche, ciò per determinare il “danno base teorico” che sostanzia le percentuali tabellari medico-legali. Per la valutazione medico-legale e la successiva quantificazione della prima posta si prescinde del tutto dall'entità dei postumi permanenti (rilevano altri fattori, quali innanzitutto il numero di ricoveri ospedalieri, l'eventuale impiego di presidi ortopedici immobilizzanti, la sottoposizione a cure mediche e terapie riabilitative, l'impedimento nello svolgimento delle attività quotidiane, l'assenza dal lavoro, ecc.); specularmente per la seconda posta è del tutto irrilevante la durata della malattia acuta o subacuta così come quanti ricoveri o quali impedimenti siano occorsi nella fase della malattia. Quanto poi alla “componente morale” del d.n.p. permanente è sin troppo evidente come un conto sia liquidare disagi e frustrazioni associati al periodo di invalidità temporanea, ben altra questione sia il risarcimento della lesione della dignità e dell'integrità morale discendente dal vulnus, a carattere permanente, dell'integrità psicofisica, peraltro anche tale pregiudizio morale potendo insistere sin dal principio, ogniqualvolta il sinistro abbia prodotto lesioni irrimediabili.

Ciò premesso, è chiaro come l'orientamento qui criticato produca una manifesta violazione del principio del risarcimento integrale, ogniqualvolta applichi i criteri convenzionalmente stabiliti per la liquidazione del d.b. temporaneo anche alla quantificazione del d.b. di natura permanente che va dal periodo intercorrente tra la sua concretizzazione e la morte del danneggiato: infatti, esso comporta l'indebito declassamento, in un danno “soltanto” temporaneo, del d.b. permanente già realizzatosi.

Se è senz'altro vero che «le stesse categorie del danno biologico temporaneo o del danno biologico permanente (unanimemente riconosciute) sarebbero messe in crisi, se si escludesse la valenza del fattore tempo nella liquidazione di questo tipo di danno» (così Cass. n. 3806/2004), è pure inconfutabile come le stesse sarebbero compromesse, laddove i criteri di liquidazione di base del primo fossero estesi al secondo laddove già concretizzatosi. Non si tratta di difendere tale classificazione, ma di attribuire la giusta ed imprescindibile tutela risarcitoria di quel “nucleo” del d.n.p. permanente di cui si è detto al § Critiche al “criterio della proporzione”, la cui durata costituisce non già il criterio di base per la sua risarcibilità e liquidazione (come, invece, nel caso del d.b. da invalidità temporanea), bensì uno dei fattori - non già l'unico - incidenti sulla quantificazione, come dimostrato dai criteri redazionali delle tabelle (sia giurisprudenziali che di legge) e dai valori monetari tabellari con riferimento ai danneggiati di età superiore alle aspettative statistiche di vita media.

In definitiva, a confutazione dell'orientamento qui in disamina, il d.n.p. permanente che si sia già concretizzato (sin dal sinistro oppure dopo la malattia acuta), non potrà subire, nella misura in cui si è venuto a configurare, indebiti declassamenti, pena la violazione sia del principio della liquidazione in via equitativa, sia dello stesso principio del risarcimento integrale, tale da imporre che un danno permanente sia trattato come tale e non già alla stregua di un pregiudizio diverso in tutte le sue componenti.

In conclusione: la soluzione corretta

Dimostrata l'infondatezza tanto del “criterio di proporzionalità” che della trasformazione del danno permanente (già concretizzatosi) in danno temporaneo, rimane il problema iniziale: con quali modalità va liquidato agli eredi il d.n.p. permanente?

Cass. n. 5332/2003 aveva premesso che «il giudice di merito può scegliere il criterio che ritiene più opportuno purchè ne dia adeguata motivazione», qualificando il ricorso al «criterio tabellare» alla stregua di una delle possibili opzioni. Tuttavia, attesa la nota esigenza di un trattamento uniforme di base, il riferimento ai parametri tabellari rimane la soluzione di gran lunga preferibile.

Ciò posto, l'operazione di adeguamento alla durata effettiva della vita comporta sempre una riduzione del valore tabellare fissato in astratto?

Fatta eccezione per il caso dei danneggiati che al momento del decesso abbiano già superato le aspettative di vita media dettate dalla statistica (secondo le indicazioni ISTAT per il 2014, 80,2 per gli uomini e 84,9 per le donne) in ordine ai quali il fattore della durata effettiva della vita dovrebbe risultare irrilevante ai fini della determinazione del valore tabellare (salve ulteriori considerazioni in fase di personalizzazione, in termini anche di decrementi del valore di base, a seconda degli eventuali stati di infermità pregressi o sviluppati nel frattempo), la risposta a questo quesito dovrebbe essere positiva dato che le tabelle già inglobano nei valori base una quota per i riflessi “standard” delle menomazioni sulla vita quotidiana dei danneggiati. Si tratta allora di comprendere entro quali termini concreti dare luogo a tale riduzione.

Esclusa la via equitativa pura, la soluzione più soddisfacente appare quella delineata da Rossetti in alternativa al “criterio della proporzionalità”, soluzione in base alla quale, come già si ricordava, si procede a «porre a base del calcolo non il valore di punto corrispondente all'età della vittima, ma quello corrispondente ad una vittima di età pari alla differenza tra la durata della vita media ed il numero di anni effettivamente vissuto dal danneggiato dopo la lesione» (M. Rossetti, Il danno alla salute, cit., 772).

Per questa via (già percorsa da Trib. Udine, 22 settembre 2000, n. 1092, cit., ed avvallata da Cass. n. 7632/2010 per il d.m. da invalidità permanente, § Critiche alla trasformazione del danno permanente (già concretizzatosi) in danno temporaneo) il valore tabellare di base del d.n.p. permanente viene determinato applicandosi quello indicato dalle tabelle per la persona che presenta un numero di anni pari alla durata della vita media meno gli anni vissuti dal danneggiato.

Per fare un esempio concreto ed assumendosi un'aspettativa di vita media di circa 80 anni, il danno permanente di un uomo di 40 anni (al momento del sinistro), morto a distanza di 5 anni dall'incidente, viene così individuato sulla base dei valori tabellari corrispondenti al soggetto cui manchino 5 anni rispetto alla durata media della vita, cioè di un uomo di 75 anni.

Questa soluzione non solo è decisamente «più semplice» (così Rossetti) rispetto a quella del “criterio della proporzionalità”, ma anche, attesa la manifesta infondatezza di quest'ultimo così come la non condivisibilità dell'impiego dei medesimi criteri per la liquidazione del d.n.p. temporaneo, l'unica prospettabile in alternativa al criterio equitativo puro.

La sua fondatezza discende dalla seguente logica constatazione, al contempo illuminata dalla necessità (art. 3 Cost.) di scongiurare trattamenti discriminatori nella tutela risarcitoria del bene salute: trattandosi di liquidare il d.n.p. da invalidità permanente di un soggetto che ha vissuto un arco temporale di x anni dal sinistro, tale liquidazione non può senz'altro risultare inferiore a quella che conseguirebbe un soggetto le cui aspettative di vita corrispondano statisticamente ad un numero di anni pari a quelli effettivamente vissuti dal primo dopo il sinistro. In altri termini, essendo il principio di diritto da applicarsi quello per cui non si può liquidare il danno in questione “come se” il soggetto fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita (cfr. supra § Punti fermi), risulta allora del tutto logico liquidarlo “come se” la parte lesa avesse aspettative di vita pari agli anni in concreto vissuti dopo il sinistro.

Chiaramente anche questa impostazione è a sua volta imprecisa: basti pensare che così si può pervenire, come nell'esempio di cui sopra, ad assumere a riferimento i parametri monetari di un settacinquenne per liquidare il danno di un quarantenne. Tuttavia, la liquidazione di un qualsiasi d.n.p. è ontologicamente imprecisa e fondata su convenzioni: l'importante è che non si scada in manifeste ingiustizie.

Orbene, la soluzione qui delineata denota i seguenti rilevanti pregi rispetto agli altri criteri:

  1. attribuisce, come indicato dalla Suprema Corte, un peso concreto alla durata effettiva della vita del danneggiato, senza, tuttavia, dare luogo alle ingiustizie ed ai paradossi discriminatori che il “criterio della proporzionalità” comporta;
  2. garantisce, rispetto al criterio equitativo puro, l'uniformità di trattamento dei danneggiati;
  3. scongiura che, laddove un d.n.p. permanente sia configurabile nei termini riferiti al § Critiche alla trasformazione del danno permanente (già concretizzatosi) in danno temporaneo, esso non sia declassato in ciò che non è né naturalisticamente né giuridicamente, cioè in un danno da mera invalidità temporanea.

In breve, il criterio di base ora delineato risulta quello che più si avvicina ad una corretta applicazione dei principi generali in materia di liquidazione equitativa del danno, che senz'altro devono pur sempre condurre ad una tutela effettiva dei diritti inviolabili, quale per l'appunto il diritto alla salute. Ovviamente, poi, la somma base così determinata sarà da affinarsi in sede di personalizzazione.

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