Ritardo nella comunicazione del referto del pap test: sì al risarcimento
16 Maggio 2017
(1) In ordine all'accertamento del nesso di causalità in tema di responsabilità medica, nell'ipotesi di danno tanatologico, l'evento da porre in relazione alla condotta colposa è rappresentato dalla morte, mentre nel caso del danno da perdita di chances esso si identifica con la perdita di un risultato utile, che può consistere nella possibilità del paziente di veder rallentato il decorso della malattia e quindi aumentata la durata della sopravvivenza, ovvero nella possibilità di fruire di migliori condizioni di vita nel corso della malattia, ovvero ancora nella possibilità di sopravvivenza. (Nella specie, il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance riferita al ritardo nella comunicazione del referto del pap test, ritenendo configurabile un danno da perdita di chance consistente nella perdita della possibilità di sopravvivenza).
(2) Nel dovere di informare il paziente, che è uno degli obblighi generati dal contratto di spedalità o assistenza, il medico non può disinteressarsi del fatto che il referto venga effettivamente portato a conoscenza dell'interessato, facendo esclusivo affidamento sull'adempimento del compito da parte del personale non medico e omettendo qualsiasi verifica al riguardo. |