Legge europea 2015 – 2016: in G.U. la disciplina per l’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violentiFonte: L. 7 luglio 2016 n. 122
18 Luglio 2016
Il diritto all'indennizzo. Il corpo della legge si sviluppa in 37 articoli suddivisi in 9 capi, riferiti a specifiche materie. Ciò che rileva in questa sede è il Capo III (artt. da 7 a 16) «disposizioni in materia di giustizia e sicurezza». In particolare alla sez. II, gli artt. 11 e ss si occupano del «Diritto all'indennizzo per le vittime di reati violenti intenzionali» (v. in Ridare: Vittime di reati violenti: l'intervista all'avvocato Marco Bona; Vittime di reati violenti fanno causa alla Presidenza del consiglio per mancata attuazione di direttiva europea; La Commissione Europea deferisce l'Italia alla Corte UE per normativa insufficiente sull'indennizzo delle vittime di reato; Vittime di reati violenti intenzionali: la Cassazione rimane in attesa della Cgue; Vittime di reati violenti intenzionali: depositate le conclusioni dell'avvocato generale della Cgue).
I titolari. La legge – all'art. 11 - specifica che il diritto in esame spetta alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato ex art. 603-bis c.p.. L'indennizzo è posto a carico della Stato ed è «elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali». Per i fatti di violenza sessuale e di omicidio invece l'indennizzo è sempre elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
I prerequisiti. L'art. 12 della legge indica le condizioni per l'accesso all'indennizzo, quali:
La domanda, i termini e gli allegati. La domanda di indennizzo, ex art. 13, deve essere presentata - nel termine di 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita - dall'interessato o, in caso di morte, dagli aventi diritto, allegando:
|