La sola sostituzione di un termine nella denominazione del segno è comunque contraffazione
17 Agosto 2015
In tema di contraffazione, la capacità distintiva di un marchio complesso va valutata nel suo insieme unitario, costituito dalla combinazione degli elementi denominativi e figurativi, non rilevando quindi quale prova della “debolezza” del marchio stesso l'uso di termini o raffigurazioni simili, anche in settori commerciali diversi; né deve ritenersi sussistente una idonea differenziazione tra contrapposti segni, in caso di mera sostituzione nella denominazione del termine finale con un altro, tale da far apparire un prodotto come la variante di quello principale. |