In data 22 gennaio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs 15 gennaio 2016, n. 7 recante «Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della L. 28 aprile 2014, n. 67».
All'art. 3, D.lgs. n. 7/2016, «responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie», è stabilito che «i fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita». Il comma 2 aggiunge che «si osserva la disposizione di cui all'art. 2947, comma 1 c.c.» per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento.
Il decreto all'art. 4 determina gli «illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie».
Sanzione pecuniaria civile da € 100 a € 8.000
Chi offende l'onore o il decoro di una persona presente o mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica;
Il comproprietario, socio o coerede che si impossessa della cosa comune per procurare a sé o ad altri un profitto;
Chi si appropria di denaro o cose d'altri smarrite, senza osservare la disciplina in materia di acquisito della proprietà di cose trovate;
Chi si appropria della quota dovuto al proprietario del fondo, in caso di ritrovamento di un tesoro;
Chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
Sanzione pecuniaria civile da € 200 a € 12.000
Chi arreca ad altri un danno, facendo uso o lasciando che altri facciano uso di una scrittura privata da lui alterata o falsamente formata;
Chi abusi di un foglio firmato in bianco, predisponendo un atto privato con effetti giuridici diversi da quelli per cui era stato autorizzato o obbligato;
Chi commetta falsità su un foglio firmato in bianco (diverse da quelle previste al comma 1 dell'art. 4);
Chi arrechi danno facendo uso di scrittura privata falsa;
Chi arrechi danno distruggendo, sopprimendo od occultando un scrittura privata vera;
Chi offende l'onore o il decoro di una persona attribuendo un fatto determinato oppure commetta il fatto in presenza di più persone.
Il decreto determina inoltre i «criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie» (art. 5). Il giudice deve tener conto:
gravità della violazione;
reiterazione dell'illecito
arricchimento del soggetto responsabile;
opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;
personalità dell'agente;
condizioni economiche dell'agente.
L'art. 8 del d.lgs. n. 7/2016 stabilisce invece le regole del «procedimento», prevedendo che le sanzioni civili siano «applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno» (comma 1). In particolare:
«il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa» (comma 2);
«la sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo» (comma 3);
«al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo» (comma 4).
entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, verranno stabiliti con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità e i termini per il pagamento della sanzione (comma 1);
È prevista la possibilità di una “personalizzazione” del pagamento in relazione alle condizioni economiche del condannato: «il giudice può disporre (…) che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto» (comma 2);
«il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento (comma 4)»;
«non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa» (comma 5);
Infine, il comma 6 stabilisce che «l'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi».
Infine, all'art. 12 del D.lgs n. 7/2016, rubricato «disposizioni transitorie», è stabilito che «le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penali sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili».
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