Prescrizione illecito-reato e superamento del massimale

Redazione Scientifica
27 Marzo 2015

Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma non venga promosso il giudizio penale, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato stesso si applica anche all'azione di risarcimento

Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma non venga promosso il giudizio penale, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato stesso si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.

Qualora il legislatore modifichi il termine di prescrizione del reato al momento della decisione, l'individuazione del termine per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno si effettua con riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da valutazioni di carattere reddituale.

L'assicuratore è in linea di principio obbligato nei confronti dell'assicurato non oltre i limiti del massimale, ad eccezione delle ipotesi di mala gestio impropria, in cui la compagnia incorre in una responsabilità da colpevole ritardo per aver tenuto un comportamento ingiustificatamente dilatorio a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato.

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