Errore giudiziario

17 Maggio 2014

La riparazione dell'errore giudiziario è riconosciuta da norme di rango sovranazionale e costituzionale. Ai sensi dell'art. 3 Protocollo n. 7 CEDU è previsto che “qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile”. Analoga previsione è contenuta nell'art. 14, co. 6, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici così come nell'art. 85, comma 2, Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. L'art. 24, comma 4, Cost. sancisce che “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
Nozione

La riparazione dell'errore giudiziario è riconosciuta da norme di rango sovranazionale e costituzionale. Ai sensi dell'art. 3 Protocollo n. 7 CEDU è previsto che “qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile”. Analoga previsione è contenuta nell'art. 14, co. 6, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici così come nell'art. 85, comma 2, Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. L'art. 24, comma 4, Cost. sancisce che “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.

In base al codice di procedura penale per la sussistenza dell'errore giudiziario devono ricorrere il presupposto indefettibile della condanna con sentenza definitiva o con decreto penale irrevocabile a norma dell'art. 629 c.p.p., nonché l'accertamento di uno dei motivi di revisione di cui all'art. 630 c.p.p., la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale di condanna e il conseguente proscioglimento (art. 643 c.p.p.), qualunque ne sia la causa (R. Vanni, Nuovi profili della riparazione dell'errore giudiziario, Padova, 1992, 27; L. Scomparin, Riparazione dell'errore giudiziario, in Dig., IV ed., sez. pen., Torino, 1997, 322; E. Turco, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, Milano, 2007, 23 ss.; P. Troisi, L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, Milano, 2011, 259 ss.). Sul punto la disciplina della riparazione dell'errore giudiziario si differenzia da quella affine (ma distinta) della riparazione da ingiusta detenzione, per il fatto che in quest'ultimo caso il diritto al risarcimento è ricollegato al solo proscioglimento in base alle specifiche cause menzionate all'art. 314 c.p.p. si è ritenuta ammissibile la revisione anche della sentenza emessa con rito abbreviato (il quale prevede un giudizio allo stato degli atti con rinuncia dell'interessato ad ulteriori acquisizioni probatorie), poiché il giudizio di revisione mira a tutelare non solo l'interesse del singolo, ma anche quello generale alla riparazione degli errori giudiziari, privilegiando le esigenze di giustizia rispetto a quelle formali della certezza del giudicato (Cass. pen. sez. V, 3 maggio 2000, n. 1478). Al contrario, in tema di danni provocati dall'attività giudiziaria, non è configurabile alcuna ipotesi risarcitoria in relazione alla c.d. “ingiusta imputazione”, ossia all'imputazione rivelatasi infondata con una sentenza di assoluzione, esulando essa dalle ipotesi tipiche previste dall'ordinamento vigente, in cui è ammessa la riparazione del danno:

a) custodia cautelare ingiusta (art. 314 c.p.p.);

b) irragionevole durata del processo (l. n. 89/2001, c.d. legge Pinto);

c) condanna ingiusta accertata in sede di revisione (errore giudiziario) ai sensi dell'art. 643 c.p.p. (Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 11251, in Resp. civ. e prev., 2008, 1414). Il suddetto “errore giudiziario” dà luogo al diritto ad una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o dell'internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna irrevocabile. Nondimeno, il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario riguarda, oltre i danni derivanti dalla sentenza irrevocabile di condanna, anche quelli verificatisi durante il periodo di sottoposizione al processo penale e direttamente conseguenti ad esso (Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2011, in Cass. pen., 2012, 1836).

L'errore giudiziario dà luogo al diritto al risarcimento solo ove non sia stato causato da dolo o colpa grave dell'imputato. In altre parole, il comportamento doloso o gravemente colposo dell'imputato è ostativo al diritto alla riparazione, quando abbia determinato il verificarsi dell'errore giudiziario. Anche in relazione a tale aspetto la disciplina della riparazione dell'errore giudiziario si differenzia da quella affine (ma distinta) della riparazione da ingiusta detenzione, perché il dolo o la colpa grave del danneggiato escludono il diritto alla riparazione, anche ove abbiano solamente concorso a dare causa all'accertamento dei presupposti della custodia cautelare. Difatti, non esclude il diritto alla riparazione da errore giudiziario la condotta colposa meramente concorrente, ad es. consistente nel reiterato mendacio del danneggiato circa il proprio alibi (Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 2010, n. 9213; Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 1999, n. 2569; Cass. pen., sez. IV, 24 settembre 1998, n. 2569).

Rimedi: restituzioni, riparazione pecuniaria, pubblicazione della sentenza

All'accoglimento della domanda di revisione conseguono in via automatica (e senza richiesta dell'interessato) le restituzioni di quanto pagato in esecuzione dei provvedimenti di condanna revocati, per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e il mantenimento in carcere, oltre che per il risarcimento dei danni a favore della parte civile. Inoltre, nel caso considerato deve essere ordinata la restituzione delle cose confiscate, ad eccezione di quelle oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, n. 2, c.p. (art. 639 c.p.p.) e la cancellazione del provvedimento revocato dal casellario giudiziale (art. 687, comma 2, lett. a), c.p.p.).

Il diritto alla riparazione di cui all'art. 643 c.p.p. è, invece, un rimedio consistente nel pagamento di un indennizzo pecuniario, distinto da quello risarcitorio, pur essendo riferibile a tutte le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale: quali perdite di chance, differenze retributive non percepite, spese processuali, spese per cause di lavoro, danni biologici ecc. (R. Vanni, Nuovi profili della riparazione dell'errore giudiziario, cit., 51 s.; L. Scomparin, Riparazione dell'errore giudiziario, cit., 323; Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2011, cit.; Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 11251, cit.; Cass. pen., sez. IV, 23 febbraio 2006, n. 24359; Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2003, n. 2050, in Nuova giur. civ. commentata, 2004, I, 567). Il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario ha una natura affine a quello previsto, ad es., a favore del danneggiato verso chi abbia agito in stato di necessità (art. 2045 c.c.) o l'incapace (art. 2047, comma 2, c.c.), per il fatto che il pregiudizio oggetto d'indennizzo ai sensi dell'art. 643 c.p.p. consegue all'esercizio di un'attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato, ancorché successivamente si dimostri il suo carattere erroneo o ingiusto (Turco, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, 9 ss.). L'indennizzo deve tener conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, allegato e provato in base alle regole del processo civile, sia pure con i temperamenti conseguenti al rito applicabile ratione materiae (v. infra); il mancato richiamo all'equità nella disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, infatti, consente al giudice di far riferimento anche a criteri di natura risarcitoria, determinando equitativamente solo le voci di danno non esattamente quantificabili (Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2012, n. 10878, in Cass. pen., 2013, 2751, secondo la quale ai fini della valutazione e liquidazione dell'errore giudiziario il giudice può far ricorso – tanto per i danni patrimoniali, quanto quelli non patrimoniali – ad un criterio risarcitorio integrato da quello equitativo per le sole voci di danno certe nell'an, ma non nel quantum, sia ad un criterio esclusivamente equitativo; Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2004, n. 2050, in Danno e resp., 2004, 966; Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2003, n. 2050, cit.), o comunque la determinazione equitativa deve tenere conto dell'entità delle conseguenze dell'errore giudiziario (Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 2009, n. 43978; Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2009, n. 40906, in Cass. pen., 2010, 3945; App. Napoli, sez. VIII, 24 luglio 2012), ma non risultano applicabili ai fini della determinazione dell'indennizzo le norme che si fondano sul principio civilistico dell'autoresponsabilità ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c. (Cass. pen., S.U., 13 gennaio 1995, n. 1, in Giur. it., 1996, II, 144).

A differenza rispetto a quanto è previsto per la riparazione del danno da ingiusta detenzione, riguardo al diritto sancito dall'art. 643 c.p.p. non è stabilita alcuna limitazione riguardo alla liquidazione del danno. Il giudice può liquidare una somma di denaro in un'unica soluzione o costituire una rendita vitalizia (Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2012, n. 10878, cit.; Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 1996, in Cass. pen., 1997, 3533). Inoltre, il danneggiato può essere accolto, su sua domanda, in un istituto a spese dello Stato. Il diritto alla riparazione è escluso per la parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso (art. 643, comma 3, c.p.p.), incidendo sulla definizione del quantum dell'indennizzo.

A norma dell'art. 642 c.p.p. altro rimedio di carattere riparatorio, su richiesta dell'interessato, è la pubblicazione della sentenza di accoglimento della domanda di revisione tramite affissione, a cura della cancelleria, nel comune ove la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato. Sempre su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato, a cura della cancelleria, nel giornale indicato nella medesima richiesta.

In caso di morte del condannato, verificatasi anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con la persona deceduta, a meno che non si trovino nella situazione d'indegnità di cui all'art. 463 c.c. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata una somma complessivamente maggiore di quella che sarebbe stata liquidata a favore del prosciolto. Tale somma è ripartita equitativamente tra gli aventi diritto (art. 644 c.p.p.).

Procedimento

Il procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario si compone di una fase introduttiva estremamente semplificata, richiedendo l'art. 645 c.p.p. solo che la domanda di riparazione venga proposta in forma scritta, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione, con deposito effettuato personalmente o a mezzo di procuratore speciale presso la cancelleria della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza, insieme ai relativi documenti: sembra, pertanto, preclusa la possibilità di proporre la domanda di riparazione prima del deposito della sentenza di revisione. In materia si applica il principio della translatio iudicii in caso di proposizione della domanda avanti un giudice incompetente – a differenza di quanto previsto per il giudizio di revisione a norma dell'art. 634 c.p.p.– non si deve dichiarare l'inammissibilità, bensì disporre la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente (Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 1999, n. 271, in Arch. nuova proc. pen., 2000, 70), con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

I documenti da depositare in cancelleria vengono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti dall'imposta di bollo (art. 176 disp. att. c.p.p.).

La suddetta disposizione dell'art. 645 c.p.p. è interpretata nel senso che la domanda debba essere sottoscritta personalmente dall'interessato e che al procuratore alle liti sia consentito provvedere al deposito in cancelleria, insieme ai documenti (Cass. pen., sez. IV, 20 marzo 1997, n. 428; Cass. pen., S.U., 9 gennaio 1995, n. 27); la procura può prevedere anche il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti che siano ad essa espressamente riservati (Cass. pen., Sez. Un., 12 marzo 1999, n. 8, in Cass. pen., 1999, 3385). Recentemente è stata, inoltre, ritenuta valida la presentazione di una domanda fatta pervenire tramite servizio postale, sempre che risulti la certezza della provenienza (Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2011, n. 2103, in Arch. nuova proc. pen., 2012, 271). Il termine di due anni è inteso quale posto ai fini dell'ammissibilità della domanda; pertanto, il giudice può rilevare d'ufficio il decorso del suddetto termine (Cass. pen., sez. IV, 7 marzo 2008, n. 10485, in Cass. pen., 2009, 2081). Secondo la S.C. nel caso di spedizione tramite servizio postale la tempestività della presentazione dovrebbe essere riferita al momento della ricezione del plico da parte dell'ufficio e non da quello della spedizione (Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2011, n. 2103, cit.); tale asserto non sembra, però, congruente con l'affermata natura processuale del termine in discorso, alla luce di quanto sancito dalla Corte costituzionale a proposito dell'art. 140 c.p.c. (Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 3, in Foro it., 2010, I, 734, con nota di R. Caponi).

Se la domanda è proposta da una delle persone indicate dall'art. 644 c.p.p. deve essere presentata sempre nel termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione. Se la domanda non è proposta congiuntamente da tutti i legittimati, o da un curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 638 c.p.p., deve essere fornita l'indicazione degli altri aventi diritto.

La domanda e il provvedimento che fissa l'udienza sono comunicati al pubblico ministero e notificati, a cura della cancelleria, al competente Ministero ai sensi dell'art. 646, co. 2, c.p.p. e a tutti gli interessati, compresi i legittimati ai sensi dell'art. 644 c.p.p. che non hanno proposto la domanda, per dar modo a questi ultimi di “giovarsi della domanda già proposta” ai sensi dell'art. 645, comma 2, c.p.p., con memoria da depositarsi in cancelleria entro 5 giorni prima dell'udienza (art. 127, comma 2, c.p.p. richiamato dall'art. 646, comma 4, c.p.p), in mancanza della quale “gli interessati … decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento” (art. 646, comma 4, c.p.p.). La notifica è, peraltro, essenziale sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio ai fini della validità dell'intero processo (Cass. pen., S.U., 9 luglio 2003, n. 35760, in Cass. pen., 2003, 3721; Cass. pen., sez. IV, 1 aprile 2003, n. 15140, con specifico riferimento alla mancata notifica al Ministero competente).

A norma dell'art. 646, comma 1, c.p.p. al procedimento si applicano le forme di cui all'art. 127 c.p.p.: occorre rammentare, tuttavia, che secondo quanto affermato da Cass. pen., S.U., 23 dicembre 1992, n. 127, il rinvio a tale disposizione operato in altre norme del codice di procedura penale con la locuzione “secondo le forme previste” o altre equivalenti, riguarda le regole di funzionamento dell'udienza camerale disciplinata dal codice di procedura penale, ma non implica di per sé la ricezione completa del modello procedimentale da essa descritto. Nel caso dell'accertamento del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario, la disciplina del procedimento deve essere integrata dalle norme del codice di procedura civile, in considerazione dell'oggetto del processo e della natura stessa del giudizio (Cass. pen., S.U., 10 luglio 2008, in Cass. pen., 2009, 253; Cass., sez. IV, 15 gennaio 1997, in Cass. pen., 1998, 1750; Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 1993, in Arch. nuova proc. pen., 1994, 200). Di particolare rilevo sono l'accertamento del danno e la sua liquidazione nel giudizio di riparazione dell'errore giudiziario; tanto più che in proposito è assente alcun riferimento nelle disposizioni di cui agli artt. 646 e 127 c.p.p. Anche in ordine a tali punti specifici, la giurisprudenza afferma l'applicabilità dei principi del processo civile, risultando così riferibili ai giudizi aventi ad oggetto il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario l'onere dell'allegazione e della prova ai sensi dell'art. 2696 c.c., nonché il principio dispositivo in materia di prove di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 2012, n. 18848; Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 2011, n. 2422). Analogamente si deve ritenere applicabile a tali giudizi il principio della (non) contestazione, ora enunciato espressamente dall'art. 115 c.p.c. In materia, pertanto, risultano riferibili gli indirizzi enunciati in relazione ai giudizi risarcitori (Troisi, L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, cit., 22); si può ritenere, perciò, che la prova possa essere articolata con ogni mezzo, comprese naturalmente anche le presunzioni semplici, ma le inferenze tratte dai fatti secondari acquisiti al processo devono essere tali da consentire al giudice di formare un convincimento sull'esistenza in concreto del danno, quale conseguenza dell'errore giudiziario, secondo la regola del “più probabile che non” . In alcune pronunce, però, si tiene conto della natura indennitaria e non risarcitoria del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (v. supra) per affermare che non è richiesta la prova certa del rapporto di causalità rispetto ai danni lamentati dal ricorrente (Cass. pen., sez. III, 14 gennaio 2014, n. 6999). Per altro verso, la giurisprudenza ammette un temperamento delle regole del processo civile in relazione al riconoscimento di peculiari potestà istruttorie di carattere ufficioso, in ragione del rito applicabile ai giudizi in materia. In proposito, si osserva che il diritto alla riparazione sancito dall'art. 643 c.p.p. è pur sempre un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e che, pertanto, da ciò “non può non discendere un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice che può quindi fondare la sua decisione su atti diversi da quelli prodotti dalle parti, purché conosciuti o conoscibili, eventualmente attraverso la richiesta di cui all'articolo 116 c.p.p.” (così Cass. pen., sez. IV,22 gennaio 2004, n. 2050, cit.; Cass. pen., 11 maggio 2000, n. 2815). Nondimeno, il giudice non dovrebbe surrogarsi all'inerzia e agli oneri di allegazione e d'impulso probatorio, là dove riferibili con chiarezza al richiedente; cosicché la Cassazione ha confermato la decisione del giudice del merito, che aveva rigettato la domanda per la mancata produzione della documentazione costitutiva del diritto azionato, nonostante fosse stato concesso un rinvio per consentire alla parte di espletare tale adempimento (Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 2012, n. 18848).

La decisione ha la forma di ordinanza (artt. 646, comma 3, e 127, comma 7, c.p.p.) e, in caso di accoglimento della domanda, ha natura di condanna. Tale provvedimento può avere anche carattere non definitivo e contenere l'assegnazione di una provvisionale a titolo di alimenti (art. 646, comma 5, c.p.p.).

L'ordinanza della corte d'appello è notificata a tutti gli interessati, i quali possono proporre ricorso per cassazione (art. 646, comma 3, c.p.p.). Tuttavia, la legittimazione ad impugnare i capi, che coinvolgono gli interessi civili delle parti, contenuti nell'ordinanza con la quale il giudice decide sulla richiesta di riparazione, spetta anche al pubblico ministero soltanto ove questo prospetti un interesse pubblico all'esatta interpretazione ed applicazione della legge, non potendo dolersi dell'inerzia del Ministero competente in relazione alla liquidazione in via equitativa di una somma in favore dell'avente titolo alla riparazione, per le “sofferenze morali” da questo patite (Cass. pen., 5 marzo 2001, n. 30136, in Cass. pen., 2002, 3192; diversamente Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 1993, cit.). In considerazione, inoltre, della natura essenzialmente civilistica del giudizio volto all'accertamento del diritto alla riparazione per errore giudiziario (così come di quella per il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione), deve ritenersi applicabile, con riguardo al mandato alle liti, il combinato disposto di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., per cui la proposizione del ricorso per cassazione avverso la decisione della corte d'appello è riservata al difensore munito di procura speciale, da rilasciare nelle forme prescritte per il processo civile (Cass. pen., 18 dicembre 1993, cit.).

Azioni concorrenti

Il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario nei confronti dello Stato concorre con le azioni propriamente risarcitorie che possono essere proposte nei confronti dell'autore dei reati di cui all'art. 630, comma 1, lett. d), c.p.p. (falsità in atti o in giudizio o altro fatto previsto dalla legge come reato) o nei confronti del magistrato ai sensi della l. n. 117/1988. Il suddetto concorso non è certamente escluso dalla diversa disciplina delle azioni sia sotto il profilo della natura del ristoro (in considerazione del carattere indennitario del diritto ex art. 643 c.p.p.), sia dal punto di vista dell'elemento soggettivo e oggettivo. Difatti, dal punto di vista del “contenuto economico” le azioni appena considerate tendenzialmente coincidono anche, come abbiamo avuto modo di considerare, alla luce dei criteri per la determinazione dell'entità della compensazione dovuta al danneggiato: cosicché tali azioni risultano a tutti gli effetti concorrenti quando sono riferite alla medesima vicenda storica (E.T. Liebman, Azioni concorrenti, ora in Problemi del processo civile, Napoli, 1962, 59; A. Cerino Canova, La domanda giudiziale e il suo contenuto, in Commentario al c.p.c., a cura di E. Allorio, II, 1, Torino, 1980, 200 ss., 228 ss.; S. Menchini, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, 232 ss.; nello stesso senso, sia pure non senza perplessità, Scomparin, Riparazione dell'errore giudiziario, cit., 327). Più precisamente siamo in presenza di un concorso di azioni connesse per identità di petitum; il che determina un problema di coordinamento tra le decisioni, certamente non semplificato dal fatto che per far valere il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario è prevista una peculiare competenza funzionale, non consentendo in alcun modo la possibilità di un cumulo delle diverse azioni in un unico processo. L'unica modalità di coordinamento può essere rinvenuta alla luce della considerazione secondo cui la soddisfazione di uno dei diritti concorrenti determina in capo all'unico avente diritto l'estinzione degli altri (A. Cerino Canova, La domanda giudiziale e il suo contenuto, cit., 228 ss.). A tale effetto estintivo si accompagna la surroga dello Stato, fino alla concorrenza della somma pagata a titolo di riparazione nei casi contemplati dall'art. 630, co. 1, lett. d), c.p.p. (art. 647 c.p.p.), così come verso il magistrato (L. Scomparin, Riparazione dell'errore giudiziario, cit., 327) nei limiti di cui all'art. 8 l. n. 117/1988.

Casistica
  • La liquidazione del danno non richiede la prova certa del rapporto di causalità tra i danni alla salute lamentati dal ricorrente (per sé e per la propria moglie) e la carcerazione subita, ritenendo sufficiente in proposito – in relazione alla patologia lamentata di natura neurologica e psichica – l'allegazione della sussistenza in seguito alla carcerazione subita e della qualificata probabilità della loro connessione (Cass. pen., sez. III, 14 gennaio 2014, n. 6999).
  • In sede di quantificazione dell'indennizzo spettante per l'ingiusta detenzione, ove da essa sia derivato un comprovato pregiudizio all'ordinario svolgimento delle relazioni familiari, è possibile far applicazione di un criterio di liquidazione diverso da quello equitativo, purché siano compiutamente illustrate le ragioni di adeguamento dell'indennizzo alla peculiarità del caso concreto: nel caso di specie la Cassazione non ha ritenuto possibile indennizzare il pregiudizio ulteriore derivato al ricorrente dalla subita privazione della funzione genitoriale, con il ricorso al criterio aritmetico (Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2013, n. 997) . Il giudice può riconoscere l'indennizzo per la riparazione del danno da ingiusta detenzione senza la prova della reale entità del danno, in un caso in cui a fronte dell'allegazione del licenziamento provocato dalla carcerazione subita, non risultava provata la precisa quantificazione del pregiudizio subito (Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2009, n. 35662, in Cass. pen., 2010, 3950).
  • Nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, il danno biologico deve essere valutato non necessariamente in base ai parametri tabellari utilizzati dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché la liquidazione cui si perviene non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai parametri tabellari, che costituiscono il metodo adottato dal diritto vivente. Nella specie, la Cassazione ha ritenuto del tutto congrua e immune da vizi logici la decisione del giudice che aveva compiuto una valutazione equitativa del danno biologico, considerando la gravità dei danni alla salute provocati dalla ingiusta detenzione e dal processo subito: valutazione che finiva per discostarsi di poco rispetto al calcolo risultante attraverso il criterio tabellare (Cass. pen., 23 maggio 2013, n. 36442; Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2003, n. 2050, cit.).
  • In tema di riparazione dell'errore giudiziario, la liquidazione del danno patito va commisurata alla durata dell'espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna: non possono, invece, essere compresi i costi sostenuti per il giudizio di revisione, che esulano dal concetto di conseguenze personali, né le spese della difesa nel giudizio conclusosi con la condanna, non potendo considerare le stesse “derivanti dalla condanna”, come richiesto testualmente dall'art. 643 c.p.p. (Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2012, n. 10878; Cass. pen., sez. IV, 7 novembre 2007, n. 4166).
  • In tema di riparazione per ingiusta detenzione la frequentazione con soggetti gravati da specifici precedenti penali, tali da ingenerare il convincimento che il ricorrente fosse partecipe di un'associazione malavitosa strutturata sul modello mafioso e avesse preso parte a singoli episodi delittuosi contro il patrimonio, integra il comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere il diritto all'indennizzo (Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2013, n. 51722). La colpa grave ostativa al diritto può essere ravvisata anche in un soggetto affetto da infermità di mente, atteso che il giudice non ha il compito di stabilire se una determinata condotta costituisca reato, ma se essa si sia posta come fattore condizionante nell'applicazione della restrizione cautelare: fattispecie relativa a detenzione cautelare sofferta da alcolista cronico in relazione ai reati di maltrattamenti e lesioni a danno dei familiari, assolto nel merito in quanto non imputabile (Cass. pen., sez. IV, 21 febbraio 2012, n. 18847).
  • Il termine biennale di decadenza per la presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione decorre dalla data di cessazione effettiva della custodia cautelare, qualora questa sia successiva al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento: in relazione a un caso in cui il ricorrente era rimasto in custodia cautelare per circa otto anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza che l'aveva prosciolto per vizio totale di mente (Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2010, n. 20235).

Sommario