Diritto alla libertà personale e danno per sua lesioneFonte: Cod. Civ. Articolo 2059
03 Settembre 2014
Nozione BUSSOLA IN FASE DI AGGIORNAMENTO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE Il danno da lesione della libertà personale costituisce un'autonoma pretesa risarcitoria. In via preliminare occorre individuare la nozione di libertà personale in seno al nostro ordinamento. Essa si sostanzia essenzialmente nella pretesa di astensione e non interferenza da parte dei terzi: viene definita, infatti, libertà negativa (Isaiah Berlin, Quattro saggi sulla libertà, Milano, 1989). Diversamente dalle altre fattispecie, che richiedono l'apprestamento di strumenti, organizzazioni o l'erogazione di prestazioni perché possano essere godute. È assistita da una tecnica di tutela, che consiste nella pretesa diretta al godimento del bene della vita. Tutela che deve essere piena, perché tale diritto partecipa della sovranità individuale e alberga nella dimensione sociale della persona. La concezione giuridica della libertà personale ruota intorno a quattro differenti tesi. La prima che la considera come la possibilità di disporre in via esclusiva del proprio fisico, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi ordinamentali (R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Torino 2005), secondo la quale le misure restrittive vietate dall'art. 13 della Costituzione sarebbero quelle fisicamente coercitive. La seconda, che la considera come la possibilità fisica, psichica o morale di disporre di sé stessi (L. Arcidiacono, A. Carullo, G. Rizza, Istituzioni di diritto Pubblico, Milano, 2005), secondo la quale non sarebbero ammissibili ordini, divieti e minacce. La terza, secondo cui sarebbero esercitabili legittimamente le coazioni ex artt. 25,30 e 32 Cost.(G. Fiandaca, E. Musco, Diritto Penale, Parte generale, Bologna 2010; L. Elia, Libertà personale e misure di prevenzione , Giuffré 1962), che esclude misure fisicamente coercitive. La quarta, secondo cui la tutela ex art. 13 Cost. avrebbe ad oggetto il libero sviluppo della persona umana (A. Barbera, I principi costituzionali della libertà personale, Giuffré 1967), che definisce restrittivo della libertà personale un provvedimento che incide sulla personalità morale e sulla dignità sociale del singolo. Il dibattito sulla natura giuridica di tale diritto muove dalla tesi secondo cui è giuridicamente indispensabile garantire, riconoscere, rendere possibile l'esercizio dei diritti, che consentono a chiunque di perseguire la propria idea di identità e di vita realizzata, fissandone lo spazio d'azione e tracciando il limite che non deve essere oltrepassato, affinché sia garantito l'eguale valore degli altri (P. Veronesi, La dignità umana tra teoria dell'interpretazione e topica costituzionale, in Quaderni costituzionali n. 2, 2014). La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha affermato che il concetto di limite è insito nel concetto di diritto, perché nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente per poter coesistere nell'ordinata convivenza civile (C. cost., sent. n. 11/1956, sent. n. 49/1959, sent. n. 419/1994, sent. n. 105/2001, sent. n. 223/2004). Nell'ambito della CEDU queste ipotesi si riconducono nella sfera applicativa della clausola della «tutela dei diritti e delle libertà altrui» (R. Perrone, Il concetto di public morals nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani: spunti per l'elaborazione di una moralità pubblica europea, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 7, Bologna 2013). Ciò che rileva in tale sede, è l'ambito di operatività delle conseguenze della lesione al diritto di libertà personale sotto il profilo di risarcimento del danno. Sono risarcibili in quanto danni non patrimoniali da lesione di interessi inviolabili della persona i danni da lesione delle libertà fondamentali (personale, morale, manifestazione del pensiero). È possibile affermare che la libertà personale ex art. 13 Cost. abbia natura di diritto soggettivo sia nei confronti dei privati, che dei pubblici poteri e sia intrasmissibile, imprescrittibile, inviolabile, irrinunciabile e indisponibile. Dagli elementi caratterizzanti citati si desume la tutela davanti al giudice ordinario. Il Codice di procedura penale riconosce il diritto alla riparazione pecuniaria, che ha natura indennitaria e non risarcitoria, quando la privazione della libertà personale sia conseguenza di un errore commesso nell'esercizio della funzione giurisdizionale. A tal proposito la norma distingue l'errore che incide sulla comprensione della condotta ritenuta illecita, da quello che riguarda l'applicazione delle misure cautelari personali. Elemento oggettivo La giurisprudenza costituzionale ha definito i diritti costituzionalmente garantiti, quali pretese che i terzi non possono pregiudicare, anche a prescindere da qualsiasi intermediazione legislativa o amministrativa. La condotta illecita si realizza con la lesione all'integrità psico-fisica. Nella specie si avrà un pregiudizio della sfera giuridica individuale ogni qualvolta venga impedito il libero esercizio del diritto della libertà personale, ovvero tutte le volte in cui l'azione di un terzo travalica i limiti e i confini ammessi dalle regole del vivere civile, comprimendo l'autodeterminazione del singolo, al di fuori delle ipotesi consentite dalla norma stessa. La prevenzione e la repressione delle condotte lesive del predetto diritto viene giustificata in termini di tutela dell'ordine pubblico, locuzione intesa in un'accezione materiale, sostanzialmente coincidente con la sicurezza pubblica nell'ambito del diritto pubblico, che comprende quei comportamenti in grado di generare un danno o un pericolo di natura fisica per i terzi. (A. Pace, Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione italiana, in Arch. giur., 1963). L'art. 13 della Costituzione disciplina due ipotesi di restrizione di tale diritto. La prima da parte dell'autorità giudiziaria, la seconda da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, in seno alle quali operano i contro limiti della riserva assoluta di legge, dell'obbligo di motivazione, della necessità di convalida. Inoltre, nel caso di restrizione della libertà personale, è proibita ogni violenza fisica e morale sulle persone e ricorre riserva di legge in ordine ai termini massimi di carcerazione preventiva. Elemento soggettivo Il danno da lesione alla libertà personale assume una configurazione autonoma. La violazione di una norma di rango costituzionale, non richiede l'accertamento del reato. Pertanto, affinché dia luogo a responsabilità risarcitoria non deve ricorrere necessariamente l'elemento soggettivo di dolo o colpa, rilevando anche forme di responsabilità oggettiva, visto che il nostro ordinamento ammette un pregiudizio ricostruito nei termini del danno-evento. Nella specie il danno non patrimoniale può non derivare né da un fatto astrattamente configurabile come reato, né da una delle altre fattispecie tipiche previste dalla legge. In questi casi esso sarà sempre risarcibile sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. L'apertura di tale tipologia di danno ad altre ipotesi si ha con l'introduzione, tra l'altro, della L. n. 117/1988 relativa al danno da privazione della libertà personale causato da atti dolosi o colposi (colpa grave) dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Prima le sentenze gemelle della Cass. n. 8827/2003 e Cass. n. 8828/2003 e, successivamente, le sentenze di San Martino 2008 (Cass. S.U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975), nel ribadire che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, affermano che accanto alle ipotesi di risarcibilità espressamente disciplinate, ricorrono altre fattispecie, la cui risarcibilità è ammissibile secondo un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., a seguito di una violazione di diritto della persona umana direttamente tutelato dalla Costituzione. Nell'ambito applicativo della predetta norma rientrano tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso un diritto della persona costituzionalmente garantito. Quando il danno non patrimoniale deriva da un fatto non costituente reato la sua risarcibilità è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti (Cass. civ., S.U., 11 novembre 2008 n. 26972):
Negli altri casi occorre l'accertamento del reato e dell'elemento psicologico del dolo e della colpa. Tra la condotta che ha comportato una lesione della libertà personale e il danno subito occorre provare il nesso di causalità, poiché quest'ultimo deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. «In tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del più probabile che non - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica (Cass. civ., sez.III, civile, sent. 17 settembre 2013, n. 21255)». Nel caso di danno da reato, l'evoluzione ermeneutica dell'art. 2059 c.c. comporta che la norma comprenda un'estensione della nozione di danno non patrimoniale sia ai pregiudizi di natura esistenziale, che biologica;« il risarcimento della lesione anche nelle ipotesi in cui il reato sia accertato secondo parametri sostanziali e processuali di stampo civilistico; la tutela della lesione ai diritti inviolabili, indipendentemente dalla tipizzazione puntuale delle modalità di aggressione che possano vulnerarli (M. Fratini, Diritto Civile, in Le lezioni di R. Garofoli, Nel diritto Editore, 2014». Onere della prova Il danneggiato ha l'onere di provare il danno-evento, ovvero il vulnus inferto alla libertà personale, le conseguenze negative subite e la causalità giuridica tra queste ultime e la lesione alla libertà personale, sia nell'ipotesi di danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., sia nell'ipotesi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Nell'ipotesi del giudizio di riparazione del danno da ingiusta detenzione, il procedimento è ispirato ai principi del processo civile, in base ai quali l'istante ha sempre l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda. Solo qualora nel corso del giudizio il ricorrente abbia fornito la prova dei danni subiti (prova dalla quale non è dato prescindere), il tribunale potrà procedere alla quantificazione della riparazione. Criteri di liquidazione La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il «criterio di liquidazione dei danni non patrimoniali è l'equità intesa come valutazione congrua, ragionevole, proporzionale, ma anche rispettosa della parità di trattamento (secondo le direttrici tracciate dalla Cass. n. 12408/2011)», indicando nelle tabelle milanesi uno strumento idoneo all'attuazione della clausola generale ex art. 1226 c.c. Il giudice dovrà procedere alla personalizzazione adeguata della liquidazione del danno non patrimoniale nell'ipotesi di danno alla libertà personale (D. Spera, Tecniche di liquidazione del danno non patrimoniale: equità e tabelle, www.personaedanno.it, 2011). Recentemente la Cassazione ha affermato che le sentenze del 2008 offrono, “una implicita quanto non equivoca indicazione al giudice di merito nella parte della motivazione che discorre di centralità della persona e di integralità del risarcimento del valore uomo - così dettando un vero e proprio statuto del danno non patrimoniale alla persona per il terzo millennio. Il giudice del merito dovrà effettuare una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno esistenziale) (Cass. civ., sez. III, sent. 3 ottobre 2013, n. 22585)». I danni da ingiusta detenzione o da errore giudiziario saranno liquidati sulla base di quanto disposto dal Codice di procedura penale 314 e 315 c.p.p. in via indennitaria, fatti salvi ulteriori profili risarcitori derivanti dalle prove addotte dal ricorrente. Aspetti processuali Il giudice per i pregiudizi non patrimoniali può fare ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. La prova presuntiva può essere alla base del convincimento del giudice, nell'ipotesi di pregiudizio non biologico relativo a un bene immateriale. Profili penalistici Sotto il profilo penale, la libertà fisica ha rilievo in quanto condizione primaria per l'esercizio di tutte le altre libertà che vengono concesse dall'ordinamento giuridico alla persona. Pertanto, il bene giuridico riceve ampia tutela contro ogni tipologia di abuso o di pregiudizio. Il principio di necessaria offensività protegge la libertà personale da compressioni ingiustificate e sproporzionate perpetrabili dal legislatore. La sua ratio si ravvisa negli articoli 3,13, e 27 della Costituzione. Tale principio opera sia in astratto, per il legislatore (c.d. principio di necessaria offensività del reato), sia in concreto come regola di giudizio rivolta al giudice (principio di necessaria offensività del fatto), il quale non può disporre la punizione per fatti che non siano realmente lesivi dei beni costituzionalmente significativi che la norma penale protegge. La giurisprudenza penale riconosce il risarcimento dei danni non patrimoniali per ingiusta detenzione non solo sulla base della norma fondamentale di cui all'art. 2 Cost., ma anche delle norme che sanciscono l'inviolabilità della libertà personale (art.13) e tutelano le libertà, previste negli articoli successivi, che la detenzione inevitabilmente comprime o addirittura esclude (per es. libertà di circolazione); nonché sulla base degli artt. 5, comma 5, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 9, n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici. (Cass. pen., sez. IV, sent. 22 gennaio 2004, n. 2050). Casistica Oltre alle ipotesi sul risarcimento del danno alla libertà di autodeterminazione, le più ricorrenti sono: sul danno cagionato dall'esercizio delle funzioni giudiziarie È contraria al diritto dell'Unione europea la previsione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, L. n. 177/88, che limita la responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado alle sole ipotesi di dolo o colpa grave ed esclude tale responsabilità, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo (Corte di Giustizia, sez. III, 24 novembre 2011, causa C-379/10). Sul risarcimento del danno da lesione alla libertà personale
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