Imputabilità

Christian Colombo
27 Giugno 2014

L'ordinamento subordina la responsabilità civile e il conseguente obbligo risarcitorio alla circostanza che l'autore del fatto dannoso fosse capace di intendere e volere al momento del fatto. La capacità di intendere e volere viene generalmente identificata in quel minimo di attitudine psichica ad agire e valutare le conseguenze del proprio operato affinché, secondo la comune coscienza, sia possibile ritenere che il fatto dannoso sia una libera scelta dell'autore; di conseguenza l'incapacità può riguardare sia la sfera intellettiva sia quella volitiva. Alla definizione dei caratteri dell'imputabilità potrebbero concorrere anche le norme di cui agli articolo 428 c.c. e 85 c.p. e seguenti, anche se si dubita che sia possibile delineare un concetto unitario di imputabilità.
Nozione di incapacità di intendere e volere

L'ordinamento subordina la responsabilità civile e il conseguente obbligo risarcitorio alla circostanza che l'autore del fatto dannoso fosse capace di intendere e volere al momento del fatto.

La capacità di intendere e volere viene generalmente identificata in quel minimo di attitudine psichica ad agire e valutare le conseguenze del proprio operato affinché, secondo la comune coscienza, sia possibile ritenere che il fatto dannoso sia una libera scelta dell'autore; di conseguenza l'incapacità può riguardare sia la sfera intellettiva sia quella volitiva.

Alla definizione dei caratteri dell'imputabilità potrebbero concorrere anche le norme di cui agli articolo 428 c.c. e 85 c.p. e seguenti, anche se si dubita che sia possibile delineare un concetto unitario di imputabilità.

Infatti mentre agli articoli 88, 95 e 97 c.p. sono elencate una serie di causa di inimputabilità, quali il vizio di mente, la cronica intossicazione da alcool, l'età inferiore ai quattordici anni e altre ancora, che compongono un elenco, anche se non tassativo, di cause, in presenza delle quali il soggetto, per presunzione iuris et de iure, deve ritenersi incapace, in sede civile spetta al giudice di accertare caso per caso se l'autore fosse capace di valutare adeguatamente il valore sociale dell'atto concreto compiuto (Cass. civ., n. 11163/1990 e Cass. civ., n. 1259/1980). Di conseguenza deve essere esclusa l'applicazione diretta ovvero per analogia della disciplina penalistica, tanto che un soggetto potrà essere considerato non imputabile ai fini dell'applicazione della pena criminale ed esserlo, al contrario, ai fini di una condanna risarcitoria. A conferma si vedano le pronunce di un consolidato orientamento giurisprudenziale (risalente a Cass. civ., n. 1812/1953) in tema di imputabilità del minore di età: mentre l'articolo 97 c.p. stabilisce la non imputabilità del minore di quattordici anni, in ambito civile la capacità naturale va stabilita caso per caso in funzione dello sviluppo intellettivo e di quello fisico e dell'assenza di eventuali malattie ritardanti (Cass. civ., n. 8740/2001), senza che il giudice sia tenuto a un'indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità dell'azione e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro (Cass. civ., n. 23464/2010).

Anche in tema di infermità di mente e situazioni transitorie di incapacità il sistema civile diverge da quello penale, vincolato agli automatismi normativi posti dagli articoli 88 e 89 c.p.: infatti il giudice ha il compito di accertare l'incapacità attraverso l'esame del caso concreto, con la conseguenza che, anche qualora il danno sia stato causato dall'interdetto o dall'inabilitato, va accertato che se si sia verificato in un intervallo di lucidità mentale. Infatti l'incapacità prevista dalla norma si differenzia dal presupposto dell'interdizione come pure dell'inabilitazione per infermità di mente, in quanto l'incapacità di intendere e volere viene considerata in se stessa mentre rimangono ininfluenti sia per la causa generatrice dell'incapacità che il suo perdurare nel tempo: per aversi incapacità naturale non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, come può accedere in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto risultino perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione dell'atto, senza che sia necessario una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente una menomazione delle stesse tale da impedire la formazione di volontà cosciente.

Si tende, quindi, a svincolare l'imputabilità dal concetto di malattia mentale, sia perché la stessa scienza psichiatrica ha avviato una revisione dell'unitarietà del concetto di infermità mentale sia perché questa non coincide con la nozione giuridica di incapacità naturale: di conseguenza, privato dalla possibilità di ricorrere alla casistica clinica per fondare la decisione, il giudice deve operare valutazioni caso per caso. A conferma della differenza tra le due nozioni si evidenziano le indicazioni emergenti dalla legislazione speciale, tra cui spicca la Legge 13 maggio 1978 n. 180 sull'assistenza psichiatrica, che prevede la facoltà del malato di autodeterminarsi nella scelta del medico, del luogo di cura, dell'accettazione del trattamento medico. Tutte queste considerazioni portano a concludere che, nonostante l'infermità mentale, il malato di mente va considerato capace naturale, a prescindere dalla patologia duratura. Si può, tuttavia, verificare anche la situazione inversa, ossia l'incapacità dovuta a situazioni di perturbamento psichico (cfr. Franzoni, Commentario del Codice Civile Scaloja-Branca, articoli 2043-2059, Bologna, 320).

L'incapacità potrà derivare da vari tipi di alterazione psichica quali, ad esempio, da forme di arteriosclerosi ovvero sindromi psico-depressive (Cass. civ., n. 4456/1978), con la precisazione che le cause dell'incapacità possono anche essere non patologiche, quali ad esempio stati passionali acuti ovvero stress emotivo, purché ne risulti gravemente affievolita la capacità di autodeterminazione del soggetto (Cass. civ., n. 12117/1991).

Si esclude che l'incapacità possa determinata da dispiaceri, anche gravi, quale, ad esempio, la consapevolezza della malattia propria o di un prossimo congiunto (Cass. civ., n. 4967/2005), ovvero da disturbi interessanti la sfera del carattere come la depressione cronica del tono e dell'umore ovvero sistematiche bizzarrie comportamentali.

Ambito di applicazione della norma

Da sempre controverso è il rapporto tra imputabilità e colpevolezza.

Per lungo tempo l'imputabilità è stata intesa quale presupposto delle responsabilità come nell'illecito penale nel senso che avrebbe costituito un presupposto della colpa e la sua qualità principale: non può esservi colpevolezza se il soggetto non era in grado, al momento del fatto, di rappresentarsi e rapportarsi volitivamente alla realtà esteriore, con la conseguenza che, in mancanza dell'imputabilità (circostanza a causa della quale il non imputabile agisce con imprudenza ma non colpa), verrebbe meno la possibilità di condannare l'agente al risarcimento del danno. Si tratta di un'idea, che si lega alla concezione della colpa quale comportamento socialmente riprovevole e della responsabilità civile quale sanzione dell'autore del fatto attraverso il risarcimento del danno, precisandosi che, affinché la sanzione sia efficace, occorre che sia irrogata a un soggetto capace e per un fatto coscientemente e deliberatamente voluto.

Una concezione più recente tende, invece, a distinguere il giudizio relativo all'imputabilità volto a ricondurre il comportamento lesivo alla sfera soggettiva del suo autore da quello sulla sua colpevolezza, che implica una valutazione sulle modalità oggettive del comportamento.

Sul punto si evidenzia che la nozione di colpa, non avendo a oggetto la componente psichica della condotta dell'autore, non può mai essere confusa con l'imputabilità che proprio anima questo aspetto: nell'esame sulla colpa si deve accertare se quel dato comportamento, produttivo di un certo evento lesivo, contrasti con i principi o con le regole di convivenza poste dall'ordinamento giuridico, definendosi la colpa come la difformità della condotta da un canone di comportamento socialmente dato o stabilito normativamente. Viceversa nell'esame dell'imputabilità ciò che ha rilievo è proprio la componente psichica del soggetto, dalla quale deve risultare la coscienza e la volontà propria della capacità naturale (cfr. Franzoni, Commentario del Codice Civile, Scaloja-Branca, articoli 2043-2059, Bologna, 319).

Questa concezione si fonda:

  1. sull'esistenza dell'articolo 2047 comma 2 c.c. che prevede la responsabilità per il fatto dell'incapace,
  2. sul fatto che la imputabilità non è richiesta nelle fattispecie di responsabilità oggettiva,
  3. sulle diverse modalità di accertamento dell'imputabilità in sede penale.

Conseguenza delle posizioni della recente dottrina è che il fenomeno dell'imputabilità, inteso come causalità psichica del fatto illecito, appare come proprio della sola persona fisica e non della persona giuridica e degli enti di fatto, rispetto ai quali può avere rilevanza solo al fine di accertare il concorso della responsabilità da parte di coloro che hanno agito in loro nome.

Il superamento della tradizione concezione dell'imputabilità ha comportato un cambiamento nella giurisprudenza di legittimità sulla questione del danno morale causato dall'incapace: si è affermato che la non imputabilità del minore secondo le leggi penali non esclude che il fatto, nella sua materialità, vada considerato come reato ai fini civilistici agli effetti degli articoli 2059 c.c. e 185 c.p., con la conseguenza che anche il minore di anni quattordici potrà essere condannato al risarcimento del danno morale, separando, in tal modo, l'imputabilità dall'accertamento della colpevolezza del fatto materiale astrattamente configurabile come reato (Cass. civ. S.U., n. 6651/1982).

Ulteriore conseguenza della separazione tra imputabilità e colpevolezza emerge nell'ipotesi del concorso del minore agli effetti dell'articolo 1227 comma 1 c.c. richiamato dall'articolo 2056 c.c. La disposizione del comma 1 dell'articolo 1227 c.c. (“se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne derivate”) va scomposta in due parti: la prima parte (“se il fatto colposo del creditore ha concorso ha cagionare il danno”) è indicata per ricostruire il fatto (ossia le cause concorrenti debbono aver tutte contribuito a determinare l'evento), mentre la seconda (“il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”) è dettata per la disciplina per la misura del danno. Il significato da attribuire alla causalità menzionata in due circostanze nella norma è diverso: quando si parla di causalità per accertare se vi sia stato il concorso del danneggiato si allude alla causalità di fatto (ossia quella che deve sussistere per collegare l'azione di un soggetto all'evento compiuto e che può essere interrotta dal caso fortuito in senso ampio, comprensivo anche del fatto del danneggiato), quando, al contrario, si indicano i criteri per ridurre il danno si indica la causalità giuridica dell'articolo 1223 c.c. (finalizzata a stabilire le conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile). La riconduzione della norma di cui all'articolo 1227 comma 1 c.c. a una prospettiva causalistica, che mira ad accertare l'unicità del fatto causato in concorso, spiega l'applicabilità della regola anche quando il concorrente sia incapace: a tal proposito si vedano le pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la riduzione del risarcimento prevista dall'articolo 1227 comma 1 c.c. deve essere operata ogni qualvolta nel nesso causale si sia innestato un comportamento oggettivamente imprudente del danneggiato, anche non imputabile (Cass. civ., n. 1442/1983): si esclude, pertanto, un'interpretazione rigorosamente letterale delle norma (escludendo la qualificazione di colposo di un fatto commesso da un incapace, al quale spetterebbe un risarcimento pieno), in ragione del fatto che la nozione di fatto “colposo” deve essere inteso come condotta materiale casualmente riconducibile al danneggiato, eventualmente arricchita dalla qualità colposa dell'azione, con la conseguenza che il criterio di imputazione, retto dal riferimento alla colpa, perde il suo significato di elemento della fattispecie illecita, per assumere quello di requisito materiale e oggettivo dell'azione da affiancare al rapporto di causalità (cfr. Franzoni, Commentario del Codice Civile, Scaloja-Branca, articoli 2043-2059, Bologna, 775).

La tendenziale oggettivazione delle regole della responsabilità civile e la conseguente attenuazione del ruolo della imputabilità come presupposto della volontà è, altresì, emergente dalle regole poste dall'articolo 2047 c.c., dove la responsabilità è pronunciata proprio in assenza di imputabilità.

Si pone, a questo punto, il quesito della rilevanza dell'imputabilità nel caso di illeciti intenzionali, ossia esclusivamente connotati da dolo: in tali ipotesi, essendo necessario ai fini dell'accertamento del dolo la volontarietà dell'evento dannoso ovvero l'inganno perpetrato ai danni della vittima, la prova del dolo ha in sé la dimostrazione dell'imputabilità, poiché non si può volere un evento determinato, con la coscienza della sua antigiuridicità, se manchi la causalità psichica del fatto, con la conseguenza che in caso che sia provata la non imputabilità si deve sempre escludere il dolo.

Medesimi dubbi emergono in relazione alla rilevanza dello stato soggettivo psicologico del responsabile nelle fattispecie nelle quali la colpa non sia criterio di collegamento tra l'evento di danno e il responsabile (si pensi ad esempio alla responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa, del custode della cosa, del proprietario dell'edificio ovvero del veicolo).

Per affrontare la questione è necessario delineare brevemente le funzioni della responsabilità civile: si tratta della finalità solidaristico-compensativa e di quella punitiva, che si combinano in modo differente nelle singole fattispecie. Ad esempio laddove il legislatore ha introdotto figure di responsabilità oggettiva prevale la finalità solidaristico-riparatoria della responsabilità: infatti dalla previsione di un criterio oggettivo di imputazione è possibile inferire che il legislatore abbia inteso prevalentemente ristorare la vittima più che punire l'autore, poiché ha ritenuto essenziale rimuovere le conseguenze del danno. Diverso è il caso quando l'illecito presupponga il dolo, come in alcune figure di concorso nell'inadempimento, ovvero la colpa grave, nei casi in cui la lesione riguardi diritti della personalità, negli illeciti dovuti a un'informazione menzognera, negli illeciti omissivi: in queste ipotesi il legislatore, incentrando la sua valutazione negativa sul disvalore della condotta, ha inteso punire il comportamento dell'autore, al fine di scoraggiare la ripetizione di quel fatto (cosiddetta prevenzione generale).

Alla luce delle considerazioni che precedono si può concludere che nelle figure di responsabilità oggettiva o indiretta la componente riparatoria assorbe le altre e, di conseguenza, lo stato soggettivo del responsabile non ha alcun rilievo per la decisione, avendo il legislatore valutato gli interessi in conflitto con prevalenza della posizione della vittima dell'illecito.

Va segnalato che la giurisprudenza non pare accogliere questa prospettazione, affermando, in tema di responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione stradale, che il conducente la cui responsabilità civile sia esclusa, ai sensi dell'art. 2046 c.c., perché ritenuto incapace, senza colpa, di intendere e di volere nel momento del sinistro, non può essere considerato responsabile dei danni ove sia anche proprietario, del veicolo, ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c. (Cass. civ., n. 5024/1993).

L'incapace è responsabile nel caso in cui si sia procurato colposamente lo stato di incapacità (actiones liberae in causa).

Onere della prova

L'attore dovrà allegare e provare le circostanze di fatto (condotta – se necessario caratterizzata da dolo ovvero colpa –, danno-evento – ossia la lesione dell'interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento –, danno-conseguenza – ossia il concreto pregiudizio conseguito alla lesione dell'interesse –, nesso di causalità tra la condotta, il danno-evento e il danno-conseguenza), compresi i fatti (secondari), da cui sia possibile inferire (tramite presunzioni connotate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza) la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Sul convenuto incomberà l'onere di contestare, in modo specifico e già in comparsa di risposta (e comunque nella prima difesa utile), tutte le circostanze di fatto allegate dall'attore (art. 115 c.p.c.) e, quindi, anche quelle relative al danno prospettato da controparte: poiché trattasi di contestazione di fatti costitutivi di diritti e azioni non è necessaria la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto ex art. 166 c.p.c. In mancanza di specifica contestazione, il fatto allegato dall'attore sarà ritenuto pacifico dal giudice e sarà posto a fondamento della decisione, ai sensi del citato articolo 115 c.p.c.

Resta dubbio se l'imputabilità sia elemento della fattispecie costitutiva del diritto di credito nascente dal fatto dannoso ovvero se sia fatto impeditivo della stessa: nel primo caso la negazione della capacità di intendere e volere si presenterà come mera difesa (intesa come negazione dei fatti costitutivi) da avanzare nella prima difesa utile (ossia nella comparsa di risposta anche se non depositata tempestivamente) al fine di evitare la qualificazione della circostanza come pacifica, mentre nel secondo caso essa sarà oggetto di eccezione da sollevare nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.

Sul punto si evidenzia che nell'ipotesi in cui il terzo danneggiato convenga in giudizio direttamente e soltanto il genitore, invocandone la responsabilità ai sensi dell'articolo 2047 c.c., grava sull'attore l'onere di dimostrare che il minore si trovava in stato di incapacità di intendere e volere nel momento in cui ha tenuto la condotta che ha causato il danno (Cass. civ., n. 8740/2001).

Profili penalistici

La collocazione sistematica dell'articolo 85 c.p. tra le norme che si occupano del reo ha inizialmente condotto la dottrina ha definire l'imputabilità come capacità di pena in rapporto alla più ampia categoria della capacità giuridica penale.

Altra successiva dottrina ha evidenziato che il reato è fatto umano tipico e antigiuridico, rispetto al quale il necessario connotato della colpevolezza non si identifica solo e unicamente nelle forme del dolo e della colpa, secondo la cosiddetta concezione psicologica, bensì possiede una intrinseca portata valutativa, secondo la cosiddetta concezione normativa in termini di rimproverabilità e riprovevolezza del fatto: in questa prospettiva il ruolo dell'imputabilità diviene la condizione dell'autore che rende possibile la rimproverabilità del suo fatto (cfr. Romano, Commentario sistematico al codice penale, II, Giuffré, 2). Di conseguenza la sede dell'imputabilità va individuata nella teoria del reato, in ragione del fatto che essa divine una componente essenziale del giudizio di colpevolezza e si colloca accanto al dolo e alla colpa.

Si sottolinea, a conferma dell'opinione appena illustrata, che la giurisprudenza ha affermato che il giudice può addivenire al proscioglimento dell'imputato per incapacità di intendere e di volere solo dopo aver accertato la configurabilità, in termini materiali e di colpevolezza, del reato attribuito all'imputato stesso (Cass. pen., n. 5275/2000).

In relazione all'infermità di mente e agli stati emotivi e passionali la giurisprudenza, superando un orientamento tradizionalmente legato alla scienza medica, ha affermato che ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità”. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente sul rilievo che il disturbo paranoideo, dal quale, secondo le indicazioni della perizia psichiatrica, risultava affetto l'autore dell'omicidio, non rientrava tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al quadro di una determinata malattia psichica, per cui, in quanto semplice “disturbo della personalità”, non integrava quella nozione di “infermità” presa in considerazione dal codice penale) (Cass. pen. S.U., n. 9163/2005).

Casistica
  • Per affermare o escludere la capacità di intendere e di volere di un minore d'età, autore di un fatto illecito, il giudice di merito non è tenuto a compiere una indagine tecnica di tipo psicologico quando le modalità del fatto e l'età del minore siano tali da autorizzare una conclusione in un senso o nell'altro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito con la quale era stato ritenuto incapace di intendere e di volere un bambino di dieci anni che, colpendo alla schiena con la cartella altro minore, gli aveva provocato la frattura di quattro vertebre) (Cass. civ., n. 23464/2010).
  • Soltanto se la condotta dell'incapace di intendere o volere, stante l'applicabilità anche in tal caso dell'art. 1227, comma 1 c.c., ha contribuito a cagionare il danno dal medesimo subito, il responsabile che deve risarcirlo può eccepire il concorso di colpa del soggetto obbligato alla sorveglianza di quegli (art. 2047 c.c.) (Cass. civ., n. 4633/1997).
  • Quando un soggetto incapace di intendere e di volere, per minore età o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa concorrente alla produzione dell'evento dannoso, prescindendo dall'imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo, ed il risarcimento al danneggiato incapace è dovuto al terzo danneggiante solo nella misura in cui l'evento possa farsi risalire a colpa di lui, con l'esclusione della parte di danno ascrivibile al comportamento dello stesso danneggiato (Cass. civ., n. 4332/1994).
  • In tema di imputabilità del fatto dannoso opera, nel campo civile, un sistema diverso ed autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore per l'imputabilità in campo penale, nel quale è la legge stessa che fissa le cause che la escludono, mentre, a norma dell'art. 2046 c.c., compete al giudice civile accertare caso per caso se, in relazione all'età, allo sviluppo psico-fisico, alle modalità del fatto o ad altre ragioni, debba escludersi o meno la capacità di intendere o di volere. (conformi Cass., n. 1259/1980 e Cass., n. 2425/1975) (Cass. civ., n. 11163/1990).
  • In tema di responsabilità da fatto illecito, l'accertamento del giudice del merito della capacità di intendere e di volere del minore (art. 2046 c.c.), cioè della sua idoneità alla autodeterminazione, nella consapevolezza dell'incidenza del proprio operare sul mondo esterno, si risolve in una valutazione di fatto, incensurabile in Sede di legittimità se correttamente motivata. (conformi 1259/1980, 369/1980 e 2425/1975) (Cass. civ., n. 2027/1984).
Sommario